. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
La Commissione Disciplinare Territoriale , costituita da:
Dott.Carmine COMPAGNINI Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI Componente
Avv. Pietro VILLARI Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentate A.I.A
E con assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio , si è riunita il giorno
1 febbraio 2008 assumendo le seguenti decisioni:
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
144 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della a.c.d Virtus Figline avverso esito gara Merengues – Virtus Figline del 11.01.2008. ( risultato 6 – 1 )
il giorno 11 gennaio 2007 , si disputa sul campo del tennis club di Montevarchi la gara Les Meremgues – Virtus Figline valida per il campionato di calcio a cinque serie “D” girone – C -
Avverso il risultato della gara , reclama la soc. Virtus Figline sostenendo che alla gara abbia preso parte il calciatore GUADAGNOLI Marco malgrado non tesserato per la societa’ Merengues e quindi chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 5 C.G.S.
Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata .
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto.
Il calciatore Guadagnali , risulta aver partecipato alla gara di cui trattasi , schierato dalla societa’ Les Merengues , malgrado non fosse regolarmente tesserato.
Risulta da quanto accertato presso l’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , che lo stesso alla data di effettuazione della gara ( 11. 01.2008) era tesserato per l’attuale reclamante .
Solo in data 23 gennaio 2008 , la soc. Merengues ha provveduto a regolarizzare il tesseramento , in suo favore.
P.Q.M
La C.D.T , in applicazione del disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Merengues la punizione sportiva della perdita della gara per 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Guadagnali UNA giornata di squalifica , al sig. Fusi Lorenzo , quale accompagnatore ufficiale della gara la inibizione fino al 07/03/08. Alla societa’ ammenda pari a 150 Euro.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
148 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. Hellas avverso esito gara S.Maria Monte – Hellas del 17.01.2008., ( risultato 4 – 3 )
Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Hellas chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso avrebbe preso parte il calciatore Sabatini Vincenzo , schierato dalla soc. s.Maria a Monte malgrado non ne avesse diritto.
Invia proprie controdeduzioni la soc. S.Maria a Monte ma le stesse devono essere considerate nulle in quanto non debitamente notificate alla reclamante ( art. 33 comma 7 C.G.S).
Nel merito il reclamo merita di essere accolto.
Il calciatore Sabatini Vincenzo , veniva espulso al 30° del primo tempo della gara Real Fucecchio – S.Maria a Monte del 10.01.2008.
Lo stesso avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla gara immediatamente successiva in base all ‘ automatismo delle sanzioni sancito dall’art. 45 comma 2 c.g.s anche senza declaratoria del g.s.t.
L’aver preso parte alla gara oggetto di contenzioso , essendo la prima dopo l’espulsione subita , pone il calciatore in posizione irregolare tanto doverne riconsiderare il risultato acquisito sul campo
P.Q.M
La C.D.T , in applicazione del disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. S.Maria a Monte la punizione sportiva della perdita della gara per 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Sabatini UNA giornata di squalifica , al sig. Pennini Carlo , quale accompagnatore ufficiale della gara la inibizione fino al 07/03/08. Alla societa’ ammenda pari a 150 Euro.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
154 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Massa e Marina calcio a 5 avverso la sentenza con cui il G.S.T. Toscana ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Piergiovanni Carso. (C.U. n. 30/2008).
Il provvedimento indicato in epigrafe, così motivato “ A fine gara offendeva il D.G. di poi nello spogliatoio arbitrale rivolgeva allo stesso frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”, viene tempestivamente impugnato dal legale rappresentante della Società.
Il gravame proposto, non contesta l’episodio ma ne fornisce “una dinamica ed una interpretazione” diverse, ritenendo sussistere negli atti ufficiali alcune incongruenze.
Vi si sostiene a tal fine che il non aver stretto la mano che l’arbitro gli porgeva limitandosi ad alzare la propria verso l’alto, senza proferire parola, non costituisce gesto offensivo da addebitare al calciatore. Si ritiene, inoltre, che il non stringere la mano al D.G. non costituisca violazione del fair-play e richiama a tal proposito fatti accaduti in altro campionato di altra Lega.
Per quanto si riferisce al comportamento tenuto dal calciatore successivamente, all’interno dello spogliatoio arbitrale,la reclamante ritiene che il calciatore possa aver usato parole non del tutto appropriate ma certamente prive di offensività.
Richiamando non meglio precisati fatti e decisioni assimilabili chiede una riforma della sanzione affinché sia ricondotta a quanto realmente accaduto.
Il reclamo non può essere accolto.
L’esame degli atti di gara, dei quali si ricorda il carattere di prova privilegiata, denota che i fatti sia sono svolti in modo esattamente opposto a quelli indicati con il reclamo.
Premesso che il G.S.T. non ha rilevato nella motivazione del provvedimento la mancata stretta di mano per cui il fatto non può essere oggetto di contestazione, la decisione è conseguente alla frase (esattamente riportata dal D.G.) pronunziata dal calciatore, che la accompagnava alzando la mano nel gesto tipico di “ chi manda”, comportamento che costituisce offesa vera e propria.
Peraltro l’intento offensivo trova conferma nelle frasi successivamente pronunciate, nello spogliatoio arbitrale e nella contemporanea richiesta di informazioni sui possibili provvedimenti disciplinari, ricerca che non avrebbe avuto alcun senso se le offese non fossero state mai pronunciate.
In tale ultima occasione il calciatore ha espresso altre frasi dal carattere indubbiamente irriguardoso che, risultando pronunciate in un momento del tutto distinto ed autonomo rispetto al precedente e non in un unico contesto, sono soggette a distinta sanzione.
Il provvedimento impugnato, del tutto fondato in punto di diritto e di fatto, appare inoltre congruo sotto il profilo della entità della sanzione irrogata.
Infatti per costanza di giudicati di questo Collegio le offese al D.G. vengono sanzionate con due giornate di squalifica, cui nella fattispecie è da aggiungerne un’altra per il comportamento irriguardoso tenuto in diverso momento. A tali sanzioni è infine da aggiungere una ulteriore giornata di squalifica derivante dal rivestire il calciatore la qualifica di capitano e per ciò stesso tenuto ad un comportamento assolutamente irreprensibile nei confronti del Direttore di gara.
P.Q.M.
la C.D. delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.