Esito reclamo L’Oasi avverso esito gara L’Oasi – Pisa Soccer Five del 09.11.2007 ( risultato 2 – 2 )

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Futs@l
00giovedì 6 dicembre 2007 15:03

. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

 

La  Commissione Disciplinare Territoriale , costituita da:

 

Dott.Carmine      COMPAGNINI                                Presidente

Avv. Raffaello     NICCOLAI                                       Componente

Dott.Giuseppe    COMPAGNINI                               Componente

Sig. Luigi             BINI                                              Rappresentate A.I.A

E con assistenza alla segreteria dei sig. Coli Renzo, si e’ riunita il giorno

30 novembre 2007 assumendo le seguenti decisioni:

 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

 

056 - Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della A.D L’Oasi avverso esito gara L’Oasi – Pisa Soccer Five del 09.11.2007 ( risultato 2 – 2 )

Il 20 ottobre 2007, si disputa la gara in oggetto indicata. alla stessa prende parte il calciatore Rodà Matteo, schierato con il numero 11 dalla società Pisa Soccer Five, secondo l’attuale reclamante, in maniera irregolare in quanto squalificato. In conseguenza chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto stabilito dell’art. 17 comma 5 C.G.S.

Niente controdeduce la società Pisa malgrado ritualmente avvisata.

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono.

Con il C.U 20 del 02.11.2007, viene resa nota la squalifica per UNA gara, a seguito di somma di ammonizioni, a carico del calciatore Rodà Matteo.

Tale sanzione doveva essere scontata nella prima gara utile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul C.U ( art. 22 comma 2 C.G.S ), quella in oggetto indicata.

 

P.Q.M.

 

La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla società Pisa Soccer Five la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S. Inoltre infligge al calciatore Rodà UNA ulteriore giornata di squalifica, al sig. Serafini Renzo, quale dirigente accompagnatore, la inibizione fino al 06.01.2008 ed alla società l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

 

 

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