6.1.18. COPPA ITALIA CALCIO A 5
GARE DEL 5/ 1/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
3.- RICHIESTA DELL'A.S.D. SPORTING DONORATICO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA DISPUTA DELLA GARA A.S.D. SPORTING
DONORATICO/A.S.D. TERRANUOVESE DEL 5.1.2011.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.45 del 13/1/2011;
-l'A.S.D. Sporting Donoratico ha presentato richiesta per il riconoscimento
delle cause di forza maggiore che le hanno impedito di partecipare alla
gara in epigrafe; ma la richiesta risulta pervenuta fuori dal termine
previsto dalla normativa in vigore (entro le ore 12,00 del giorno
successivo a quello della gara).
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile la richiesta presentata
dall'A.S.D. Sporting Donoratico di Donoratico (Livorno), ai sensi dell'art.
4, 5' cpv del Regolamento di Coppa, ordina addebitarsi la tassa e
conseguentemente dichiara detta Societa' rinunciataria alla gara con
applicazione della sanzione di cui all'art. 17 C.G.S. (gara persa per 0-6)
applicando inoltre nei confronti della stessa una sanzione pecuniaria, che
in considerazione della particolarita' degli eventi, ritiene equo contenere
in Euro 150,00 (Centocinquanta/00).
Tommy Marcello
(D.S. ASD GERACI FIRENZE C5)