- RECLAMO DEL C.F. PELLETTERIE CALCIO A 5 A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA C.F. PELLETTERIE CALCIO A 5 A.S.D./A.S.D. ATON GREEN FLORENCE DEL 19.2.2010

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Futs@l
00giovedì 11 marzo 2010 17:41
Il C.F. Pelletterie Calcio a 5 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la
regolarita' della gara in epigrafe diretto ad ottenere la vittoria ''a
tavolino'' della partita C.F. Pelletterie Calcio a 5 A.S.D./A.S.D. Aton
Green Florence del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 svoltasi il
19.2.2010, avendo l'A.S.D. Aton Green Florence impiegato il calciatore
Tartoni Tiziano malgrado fosse stato squalificato.
Ritiene il G.S.T. che il ricorso in esame vada accolto. Risulta infatti
dagli atti ufficiali che il calciatore Tartoni Tiziano a seguito
dell'ammonizione riportata nel corso della gara A.S.D. Les
Merengues/A.S.D. Aton Green Florence e' stato squalificato per una gara
per recidivita' in ammonizioni da questo Giudice Sportivo. Risulta inoltre
che il provvedimento di squalifica e' stato regolarmente pubblicato sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 12.2.2010, a cura del competente Comitato
Regionale Toscana e che, cio' nonostante, il calciatore Tartoni ha preso
parte alla gara C.F. Pelletterie Calcio a 5 A.S.D./A.S.D. Aton Green
Florence del 19.2.2010. Nel ribadire che l'unico mezzo valido di
conoscenza dei comunicati ufficiali e' rappresentato dall'affissione
nell'albo istituito presso i Comitati Regionali, a norma del comma 5
dell'art. 17 C.G.S. lettera a) ne deriva la punizione sportiva della
perdita della gara a carico della societa' che abbia impiegato calciatori
squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare alla gara
stessa.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra
proposto dal C.F. Pelletterie Calcio a 5 A.S.D. di Scandicci (Firenze),
infligge all'A.S.D. Aton Green Florence la sanzione della punizione
sportiva di perdita per 0-6 nella suindicata gara nonche' l'ammenda di
Euro 100,00 (Cento/00). Squalifica per UNA giornata ulteriore di
Campionato il calciatore Tartoni Tiziano ed infligge al Sig. Rensi
Maurizio, Dirigente Accompagnatore ufficilale, l'inibizione per mesi UNO.
Dispone non addebitarsi la tassa.
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