Estratto dal Codice di Giustizia Sportiva
Vogliamo ricordare a tutti quanti che le squalifiche per i
NON ESPULSI DAL CAMPO, sono valide a partire dal
GIORNO SUCCESSIVO alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, esattamente come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, di cui riportiamo un estratto:
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 22
Esecuzione delle sanzioni
[…omissis..]
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
[…omissis…]
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i
provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo
comunicato ufficiale.
Art. 45
Sanzioni
[…omissis…]
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo
nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice
sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e
le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si
applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del
Giudice sportivo.
L'intero Codice è consultabile all'indirizzo :
www.lega-calcio.it/ita/5_Codice.pdf