GARA A.D.CENTRO SPORTIVO ANCHETTA/U.S.D.FCG FLORIA 2000 DEL 26 GENNAIO 2012 (SOSPESA AL 27' DEL S.T. SUL RISULTATO DI 3-2)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 40 del 2.2.2012;
- l' arbitro della gara A.D. Centro Sportivo Anchetta/U.S.D. Fcg Floria 2000, disputatosi il 26 gennaio 2012 e valevole per il Campionato di Serie D di Calcio a Cinque del Comitato Regionale Toscana, esponeva nel referto che al termine della gara stessa si erano verificati incidenti che avevano coinvolto diversi tesserati delle due squadre per cui si era reso inevitabile, il provvedimento anticipato della definitiva sospensione dell' incontro. In dettaglio, decretata l' espulsione di un giocatore della Societa' Anchetta, lo stesso veniva alle mani con un avversario ''dando vita ad un parapiglia generale, intervenivano compagni e dirigenti per calmarli, ma senza riuscirvi''. L' arbitro vedendo che non sussistevano piu' le condizioni per riprendere la gara decideva di sospenderla fischiandone ''la fine anticipata di due minuti''.
Tutto cio' premesso, rileva questo Giudice come l' arbitro non si sia avvalso, nell'occasione degli ''incidenti'' lamentati dei poteri che il regolamento gli conferisce esplicitamente richiamando i capitani delle squadre affinche' si adoperassero per ristabilire la calma sul terreno di gioco. Soprattutto, va evidenziato che, stando agli atti, in nessun momento e' venuto a crearsi pericolo per l' incolumita' fisica del Direttore di gara, che' la descritta situazione, pur esulando dalla norma,e' facile a crearsi nel corso di una gara.Tenuto anche conto che il comportamento del pubblico non e' menzionato,se ne deduce che la situazione ambiantale esterna non ha minimamente influito sull' accaduto; si puo' pertanto ragionevolmente credere che, se l' arbitro avesse assunto i provvedimenti del caso, la sua incolumita' non ne avrebbe tratto nocumento e la gara, oramai al suo termine, avrebbe avuto la sua regolare conclusione. Ne consegue che la gara ha avuto irregolare svolgimento e che la sua sospensione immotivata' non puo' non determinare la ripetizione.
Per questi motivi il G.S.T. ordina che la gara indicata in epigrafe sia ripetuta e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per le incombenze organizzative di rito.