Dal C.U. N.32 del 11/11/2010 (Variazioni Gare - Giudice Sportivo)

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Futs@l
00giovedì 11 novembre 2010 17:16

SERIE D

Si comunica che la gara FRECCIA AZZURRA-AICS ROSIGNANO del 12/11/2010 valida per la

ottava giornata di andata, causa indisponibilità impianto, si disputerà presso l’impianto “FIVE TO

FIVE” di Asciano Pisano, via Cavalieri di Vittorio Veneto, stesso orario.

JUNIORES

Si comunica che la gara TERRANUOVESE-VC LA FONDIARIA del 13/11/2010 valida per la sesta

giornata di andata, si disputerà con inizio alle ore 16:00, stesso impianto.

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal Rappresentante A.I.A.

Giovanni Martini e dai Sostituti Giudici Franco Faneschi, Jacopo Piccioli, Lorenzo Rocchi e Andrea

Tonerini, nella seduta del 11/11/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

riportano:

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 5/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/12/2010

FUSAI GIANFRANCO (FUTSAL SANGIOVANNESE)

A fine gara offendeva e minacciava il D.G..

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/12/2010

SERAFINI RENZO (PISA SOCCER FIVE)

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

PUGI ALESSANDRO (ELBA 97)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

 

GIUGLIANO ANTONIO (PELLETTERIE CALCIO A5 ASD)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

 

MATTEUCCI FABRIZIO (POGGIO A CAIANO 1909)

Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica assumeva contegno

minaccioso verso il D.G..

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

COFRANCESCO ARMANDO (PISA SOCCER FIVE)

PUZIO FABIO (PISA SOCCER FIVE)

CECCONI ENRICO (POGGIO A CAIANO 1909)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PIERI FRANCESCO (FUTSAL SANGIOVANNESE)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BIAGIOTII FILIPPO (FIRENZE CALCIO A 5)

IANNICELLI CLAUDIO (FUTSAL SANGIOVANNESE)

ADILI SUAT (PISA SOCCER FIVE)

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 5/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 90,00 RINASCITA DOCCIA

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al

tempo massimo di attesa.

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 11/ 1/2011

PAROLI MASSIMO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

Allontanato per aver offeso il D.G., uscendo dal terreno di gioco reiterava

le offese. Una volta in tribuna persisteva nel proprio contegno.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

CORDOLA COSIMO (MASSA E MARINA CALCIO A 5)

Dopo essere stato ammonito assumeva contegno gravemente intimidatorio nei

confronti del D.G.. Contestualmente, profferiva frasi minacciose ed

offensive verso l'arbitro. A fine gara, sostava dinanzi allo spogliatoio

arbitrale pretendendo di conoscere i contenuti del referto.

 

SQUALIFICA PER DUE GARE

BARGELLINI MARCO (CALCIO A CINQUE REMOLE)

CELLAMARE FIORENZO (CITTA DI SCANDICCI CA5)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

PASCUCCI SIMONE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2011

BARONTINI FRANCESCO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

A fine gara con una bottiglia d'acqua schizzava il D.G. all'altezza delle

spalle. Di poi offendeva il D.G..

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MARRONE LUCA (A.S.I. AGLIANA C.5)

PICCINI ALESSIO (AMICI DELLA CONCORDIA)

MELIS GIUSEPPE (CALCIO A CINQUE REMOLE)

SCRIVANO GIOVANNI (FUTSAL MONTELUPO F.NO C5)

GORI ANDREA (FUTSAL RAMINI)

GUIDI CLAUDIO (MATARAZZO CALCIO A 5)

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 5/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 60,00 FRECCIA AZZURRA

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al

tempo massimo di attesa.

Euro 60,00 FUTSAL PONTEDERA

Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/12/2010

SARDELLI RINALDO (FUTSAL PONTEDERA)

A fine gara chiedeva al D.G. di non riportare in referto un provvedimento

disciplinare.

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/11/2010

SARDELLI ETTORE (FUTSAL PONTEDERA)

SASSETTI ROBERTO (LUDUS 90 VALLE DELL ARNO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER DUE GARE

MANCIN SIMONE (PIETA 2004)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

BADALAMENTI GIUSEPPE (ATHLETIC CLUB SUVERETO)

POSTICCI GIAMPAOLO (LE CRETE)

ORSINI ALESSANDRO (SPORTING CECINA 1929)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

TRIDENTI LUCA (FUTSAL PONTEDERA)

A fine gara entrava nello spogliatoio arbitrale chiedendo di non

trascrivere il provvedimento disciplinare elevato a suo carico durante la

gara.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BARBIERI NICCOLO (DLF FIRENZE CALCIO)

TRIDENTI LUCA (FUTSAL PONTEDERA)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BARDELLONI ENRICO (ATHLETIC CLUB SUVERETO)

COMANDUCCI DAVIDE (BULLS CALENZANO CALCIO A5)

ROSSI TOMMASO (COVERCIANO F.C.)

CACIAGLI FEDERICO (FUTSAL PONTEDERA)

BARTALI TOMMASO (PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D)

FRULLANTI STEFANO (REAL CALCETTO RAPOLANO)

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES

GARE DEL 6/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 140,00 POGGIO A CAIANO 1909

Per aver consentito l'accesso al terreno di gioco a persone estranee.

 

Euro 100,00 SPORTIVA STAGGIA

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al

tempo massimo di attesa.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/11/2010

DAMORA RENATO (CALCETTO POGGIBONSESE)

A fine gara assumeva contegno intimidatorio verso un calciatore avversario.

ACCARDI FRANCESCO PAOLO (TRIPETETOLO 97)

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

HASIMAJ FATJON (CALCETTO POGGIBONSESE)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario, con conseguenze.

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

PESCINI FILIPPO (TRIPETETOLO 97)

Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica persisteva nel proprio

contegno offensivo. Sanzione aggravata in quanto capitano.

 

SQUALIFICA PER TRE GARE

AVITABILE ALEX (SPORTIVA STAGGIA)

Espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo offendeva il D.G..

artifizio
00sabato 13 novembre 2010 18:41
Vorrei segnalare che finalmente ogni tanto giustizia è fatta: ammenda di €700,00 è annullata
estratto dal C.U. n. 32 del 11/11/2010Stagione Sportiva 2010/2011
Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Geraci Firenze avverso l’ammenda di € 700,00 irrogata dal G.S.T. (C.U. n. 26 del
07.10.2010)
Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società Geraci Firenze avverso l’ammenda di € 700,00 comminata dal G.S.T. con la seguente motivazione: “Per scoppio di un petardo al termine del p.t. verso il recinto di gioco che provoca lievi danni alle strutture della società ospitante”
La società reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone l’annullamento,
sostenendo l’illegittimità della sanzione applicata.
In particolare, contesta la dinamica dei fatti riportata nel referto di gara in quanto, al momento della
deflagrazione del petardo, entrambe le squadre ed il Direttore di Gara si trovavano all’interno dello
spogliatoio.
Ritiene quindi che il Direttore di Gara sia stato nell’impossibilità di poter “vedere” il fatto nella sua
reale concatenazione, aggiungendo, inoltre, che lo stesso dopo aver udito lo scoppio del petardo si
sia limitato a chiedere informazioni alle persone presenti nell’impianto, formandosi così il proprio
errato convincimento.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto
segue.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la reclamante ha formulato in atti richiesta di
consultazione dei propri tifosi, di cui riporta minuziosamente i nominativi, alla quale non può essere
data esecuzione perché irrituale.
Passando al merito della questione, si rileva la fondatezza del reclamo proposto dalla società Geraci
Firenze.
Il D.G., chiamato a redigere un supplemento di rapporto, ha sconfessato la dinamica riportata in
sede di referto gara, affermando di non aver assistito al lancio del petardo, ma di aver “ritenuto” che
il gesto fosse ascrivibile ai tifosi della reclamante in segno di contestazione ad alcune decisioni
arbitrali.
Le precisazioni offerte dal D.G. in sede di supplemento di rapporto, in aggiunta all’esame
complessivo degli elementi di fatto, non consentono di poter cristallizzare la responsabilità in capo
alla reclamante per carenza e/o insussistenza del nesso di causalità tra l’azione e l’evento
verificatosi.
Allo stato infatti, stante le contraddittorie dichiarazioni riportate dal D.G. negli atti di propria
competenza non può ritenersi provata la circostanza che l’autore del comportamento illecito fosse un
sostenitore della società Geraci Firenze.
Diversamente, si sarebbe potuta integrare una responsabilità a titolo oggettivo nei confronti della
squadra ospitante se il D.G. in sede di referto gara avesse descritto la vicenda con la precisione e
l’accuratezza che si richiedono nella stesura degli atti ufficiali.
P.Q.M.
la C.D.T.T. accoglie il reclamo:
-annulla la sanzione di € 700,00 irrogata dal G.S.T.;
-ordina la restituzione della tassa di reclamo ove addebitata.
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