Dal C.U. N.8 del 29/07/10 (Rinuncia Società, Nuove Affiliazioni, Liste di Svincolo art 107, Comm. Disciplinare nei riguardi società POL: DOGANA)

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Futs@l
00giovedì 29 luglio 2010 15:54
FUSIONI - CAMBI DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMANDE DI AMMISSIONI ALLA F.I.G.C.

Il Presidente Federale ha ratificato le seguenti fusioni, cambi di denominazione, cambi di denominazione e Sede Sociale e domande di ammissione alla F.I.G.C.:

Fusioni
ASD POGGIOSEANO 1909 /ASD LSD POGGIO A CAIANO C5 in
C.S.D. POGGIO A CAIANO 1909 MATR. 932199


Domande di ammissione alla F.I.G.C.

ASD SPORTING FORTE DEI MARMI COM.FORTE MARMI DEC.8.7.10 MATR.932419
ASD UNITED FIRENZE COM.FIRENZE DEC.10.7.10 MATR.932451
ASD SESTO CALCIO 2010 COM.SESTO F. DEC.2.7.10 MATR.932322
CSD FERRUCCIO VALCAREGGI COM.FIRENZE DEC.8.7.10 MATR.932408
ASD CANDEGLIA PORTAALBORGO COM.PISTOIA DEC.5.7.10 MATR.932347
ASD BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB COM.BORGO S.L. DEC.6.7.10 MATR.932400
ASD COZZANO COM.CASTIGLION F.NO DEC.6.7.10 MATR.932354
AC GALLUZZO 2010 ASD COM.FIRENZE DEC.8.7.10 MATR.932406
AC CASTELDELBOSCO COM.MONTOPOLI VA DEC.2.7.10 MATR.932297
ASD OLIMPIA TAVOLA 1965 COM.PRATO DEC.8.7.10 MATR.932401
SS AMICI MIEI AD COM.AGLIANA DEC.2.7.10 MATR.932292
G.S. SAN SISTO 21010 ASD COM.CASCINA DEC.2.7.10 MATR.932289
FCD BORGO SAN LORENZO COM.BORGO S.L. DEC.1.7.10 MATR.932164
ASD ACADEMY MASSESE JUNIOR COM.MASSA DEC.13.7.10 MATR.932480
US CITTA’ DI PONTEDERA SSDARL COM.PONTEDERA DEC.1.7.10 MATR.932186
ASD ATLETICO FIRENZE COM.FIRENZE DEC.1.7.10 MATR.932248
ASD FUTSAL RAMINI COM.PISTOIA DEC.1.7.10 MATR.932353
POL. MIGLIARINO ASD COM.VECCHIANO DEC.1.8.983 MATR.71392


SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2010/2011:

POL. DOGANA MATRICOLA 916066

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ’ SOPRAINDICATE SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI “RICHIESTA TESSERAMENTO” (COLORE GIALLO).


COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI
Pubblichiamo in allegato l’elenco degli svincolati per la Stagione Sportiva 2010/2011 in base all’art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo da Società). (clicca qui)



DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI Componente
Avv. Gabriele LENZI Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A
con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si e’ riunita il giorno
23 luglio 2010 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
38 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
o Kamberi Izet, calciatore tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. calcio a 5, per rispondere
delle seguenti violazioni:
a) della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, in relazione all’art. 8 c. 2 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’art. 10 c. 2 del Codice vigente
b) della violazione di cui all’art. 1 c. 1., in relazione agli artt. 10 c. 2 e 22 c. 2 del C.G.S..
c) della violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, con riferimento agli artt. 6 c. 1 e 13 e 1
dello Statuto, vigenti all’epoca dei fatti, trasfusi negli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto
vigente,
d) della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 22 c. 2 C.G.S.,
o Cerrone Rino, Presidente della Soc. Pol. Dogana all’epoca dei fatti, per la violazione:
a) della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, in relazione all’art. 8 e. 2 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’art. 10 c. 2 C.G.S. attualmente vigente;
b) della violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, con riferimento all’art. 92 c. 1 NOIF,
previgente, ed agli artt. 6 c. 1 e 13 c. i dello Statuto, vigenti all’epoca dei fatti e trasfusi negli
artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto in atto vigenti;
o Sanità Alessandro, attuale Presidente della Pl.Dogana A.S.D., calcio a 5
a) della violazione di cui all’art. 1, c. 1, C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1e 2 e 22 c. 2
C.G.S.;
b) della violazione dell’art. 1 e. 1 C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto
nonché 22 c. 2 C.G.S..
o Scarselli Giancarlo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. per la violazione di cui
all’art. 1, c. 1, C.G.S
o Montagnani Paolo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. per la violazione di cui
all’art. 1, c. 1, C.G.S.
o Polisportiva Dogana A.S.D. per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 4, c. 1 e
2, per le violazioni attribuite al Presidente ed ai dirigenti sopraindicati.
Ricevuto il conseguente deferimento questa C.D. ha disposto la convocazione delle parti per la
data odierna dandone comunicazione agli interessati nei modi di rito.
Sono presenti:
- la Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini
- i deferiti nelle persone di Kamberi Izet, Cerrone Rino, Sanità Alessandro, Scarselli Giancarlo,
Montagnani Paolo e la Polisportiva La Dogana assistiti e difesi dall’Avvocato Stefano Marzuoli.
Il Presidente del Collegio illustra i fatti che sono alla base del deferimento in esame.
La segnalazione dell’avvenuto tesseramento ed utilizzo con il nome di Kamberi Izet di un calciatore
(Selmani Dasmir) già radiato fin dall’anno 2006, allorché quest’ultimo militava nella squadra della
Pol. Dogana A.S.D. Calcio a 5, ha indotto la Procura Federale ad avviare le indagini, a conclusione
delle quali ha appurato quanto segue.
C.U. N. 8 del 29/7/2010 – pag. 130
Con modulo a firma dell’allora Presidente della Società, il Sig. Cerrone Rino, veniva richiesto e
concesso, in data 24.08.2005, il tesseramento, valido solo per la stagione 2005/2006, del
calciatore Selmani Dasmir, nato il 15.10.1980 a Recani Zajasko (Macedonia).
Trattandosi di calciatore di cittadinanza non italiana il tesseramento avveniva ex art. 40, c. 11 bis,
delle NOIF.
In data 21.12.2006 a detto calciatore veniva preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC, a seguito di provvedimento assunto nei suoi confronti dagli Organi disciplinari presso il
C.R.T..
In previsione della stagione calcistica 2008/2009 il Sig. Sanità Alessandro, nella sua qualità di
Presidente pro tempore, richiedeva il tesseramento del calciatore Kamberi Izet, nato il 31.12.1980
a Senokos (Macedonia), il quale, provenendo da Federazioni estere poteva essere tesserato
risiedendo in Italia (Castelfiorentino) fin dal 6.03.2008. Il calciatore risultava inoltre in possesso di
un permesso di soggiorno, rilasciato in data 28.12.2006 e di una dichiarazione del datore di lavoro
datata 8.07.2008, con decorrenza 1.02.2007, confermata dall’attestazione dell’INAIL.
Anche per la stagione 2009/2010 il calciatore Kamberi veniva tesserato per la Società con richiesta
inoltrata alla Federazione a firma del Presidente Alessandro Sanità.
In sede istruttoria gli Uffici della Procura provvedevano ad assumere a verbale alcuni tesserati
accertando quanto segue.
- Il calciatore Kamberi ha dichiarato di non conoscere il collega Selmani ed ha confermato,
attraverso la esibizione del permesso di soggiorno già depositato in occasione del primo
tesseramento, la sua residenza in Italia.
- Ha altresì confermato il suo tesseramento per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 per la società
Pol. Dogana, A.S.D..
- Il Presidente Sanità ha dichiarato che il Selmani non ha più fatto parte della società dopo la
squalifica ed ha confermato il tesseramento del Kamberi, quale risulta dagli atti.
- Il calciatore Federico Martinucci, compagno di squadra del Kamberi nel corso della stagione
2005/2006, ha riconosciuto – senza aver alcun dubbio – nella fotografia del Kamberi
mostratagli, il calciatore che veniva chiamato “Izet e, di rado Selmani.”
- A sua volta il calciatore Alfredo Viola, anch’egli tesserato per la Pol. Dogana nel corso della
stagione 2005/2006, ha riconosciuto, nella copia della foto del calciatore Kamir mostratagli,
colui che veniva chiamato “Izet”.
In conseguenza di quanto sopra la Procura Federale deduce che:

il calciatore Kamberi Izet ha formulato una richiesta di tesseramento, in data 24.08.2005, a
nome di Selmani Dasmir
il tesserato Cerrone, in qualità di Presidente della Società Pol. Dogana nel corso della stagione
2005/2006, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del Kamberi, sotto il nome di Selmani,
senza accertarsi della vera identità del calciatore;
il tesserato Sanità Alessandro, Presidente nel corso delle stagioni 2008/2009 e 2009/2010, ha
sottoscritto la richiesta di tesseramento del Kamberi per dette stagioni, pur essendo a
conoscenza, per le evidenti prove esistenti in atti, che lo stesso era stato tesserato per la
Società sotto il nome di Selmani e con tale nome oggetto della sanzione disciplinare più grave
prevista per un calciatore dall’ordinamento vigente.
Per quanto riguarda i dirigenti Scarselli e Montagnani, essi vengono deferiti perché, pur
essendo a conoscenza del fatto che Kamberi fosse già stato tesserato sotto il nome di Selmani
per la stessa Società e da questa utilizzato in gare dell’attività ufficiale, non ne hanno dato
notizia agli Organi federali.
Da ciò il deferimento di tutti i soggetti sopraindicati, il cui comportamento coinvolge, sotto il profilo
disciplinare, anche la Pol. Dogana A.S.D. Calcio a 5 per effetto del principio della responsabilità
diretta ed oggettiva richiamato dall’art. 4 del C.G.S..
Esaurita l’esposizione dei fatti viene chiesto al rappresentante della Procura Federale di effettuare
il proprio intervento. Il Sostituto Procuratore preliminarmente dichiara di aver raggiunto un accordo
ex art. 23, che sottopone all’esame della Commissione, relativamente alle posizioni dei sig.ri
Scarselli e Montagnani quantificando in mesi 8 di inibizione la sanzione da irrogare.
La Commissione riunita in camera di consiglio, ritenendo non congrua la proposta sanzione
respinge l’accordo di cui sopra e dispone la prosecuzione del dibattimento.
Alla ripresa, l’Avvocato Stefanini, rilevato che i fatti si sono svolti come esposti dal Presidente del
Collegio, ripercorre cronologicamente gli avvenimenti e precisa che nella stagione 2005/2006
veniva concesso il tesseramento a nome di Selmani Dasmir il quale subisce, nel corso della
stagione, la sanzione delle squalifica di cinque anni, seguita dalla radiazione dai ruoli federali, per
violenze compiute contro il D.G. di una gara.
Dagli atti acquisiti e dalle indagini esperite, l’Avv. Stefanini evince che il calciatore Selmani non
esiste, esso è solo un nome fittizio assunto dal calciatore Kamberi, qui deferito.
La motivazione di tale comportamento risiede nel non essere il calciatore, all’epoca, in possesso
dei requisiti per ottenere il tesseramento quale calciatore extracomunitario.
Rinviene la fonte probatoria delle proprie affermazioni nell’esame delle firme apposte sui due
diversi cartellini di tesseramento e, ancor più, nelle dichiarazioni di due calciatori, compagni di
squadra nella stagione 2005/2006, di colui che era tesserato come Selmani: essi hanno identificato
dall’esame delle foto del Kamberi, colui che all’epoca veniva chiamato quasi sempre Izet, solo di
rado Selmani, dagli altri calciatori ed anche dai dirigenti. Ciò significa che Selmani e Kamberi sono
la stessa persona.
I riconoscimenti effettuati assumono rilevante importanza probatoria in quanto provenienti da
soggetti terzi privi di qualsiasi interesse.
Da quanto accertato deriva la responsabilità della Società la quale attraverso i propri dirigenti, in
particolare il Presidente Sanità per essere stato inibito unitamente al Kamberi nel corso della
medesima gara del campionato 2005-2006, è connivente con il calciatore stesso ed ha violato tutte
le norme relative al tesseramento oltre che quelle di comportamento in ordine a lealtà e
correttezza..
Chiede la conferma del deferimento precisando che esso è fondato sui precisi dati di fatto che
emergono dalla indagine istruttoria.
Conclude chiedendo le seguenti sanzioni:
- Kamberi Izet:5 anni di squalifica con proposta di radiazione;
- Montagnani Paolo:mesi 18 di inibizione
- Sanita’ Alessandro: 5 anni di inibizione con proposta di radiazione
- Pol. Dogana:ammenda Euro 3.000,00 e retrocessione all’ultimo posto nella classifica della
stagione 2009/2010
- Scarselli Giancarlo:mesi 18 inibizione
- Cerrone Rino:4 anni di inibizione
In difesa dei deferiti interviene l’ Avvocato Marzuoli il quale ritiene assolutamente non provati i fatti
basati, evidenzia, su una denunzia anonima ed afferma a tal proposito, senza rivelarne il nome,
l’esistenza di persona interessata a danneggiare la Società Pol. Dogana.
Ritiene che non possono raffrontarsi le firme apposte sui cartellini perché per la loro identificazione
sarebbe necessaria una perizia calligrafica: non esiste quindi alcuna prova che i fatti siano quelli
indicati dalla Procura.
Solleva un’eccezione procedurale rilevando che al Cerrone vengono addebitati, nel corso della
stagione 2009/2010, comportamenti posti in essere nel campionato 2005/2006 e precisa che tale
Dirigente si è dimesso da ogni incarico fin dall’Assemblea del 25.05.2007di cui deposita copia del
verbale.
Ritenendo i fatti addebitati del tutto inesistenti chiede il proscioglimento dei suoi assistiti o, in
ipotesi, la differenziazione delle responsabilità eventualmente graduandole.
Chiede di intervenire l’Avvocato Stefanini, rappresentane della Procura, il quale si oppone alla
sollevata eccezione di tardività del deferimento, rilevando che esso riguarda la posizione di
tesseramento del calciatore Kamberi con riferimento alla stagione calcistica 2008/2009.
Il Collegio stante la complessità e la peculiaretà della questione riserva la decisione, ritenendo
necessario appurare talune questioni.
Procede quindi a riconvocare le parti per il 23 luglio, previa notifica alle parti.
In data 23 luglio 2010 sono presenti:
- Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, in rappresentanza della Procura Federale;
- Kamberi Izet.
Non sono presenti i calciatori Martinucci e Viola i quali, essendo impossibilitati a comparire per
motivi di lavoro, hanno confermato le dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale.
Kamberi Izet conferma quanto dichiarato in istruttoria ribadendo di non conoscere Selmani Dasmir.
Il Sostituto Procuratore conferma le richieste già formulate nella precedente seduta.
La C.D.T.T passa a decisione.
Preliminarmente respinge l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti convenendo con la Procura
Federale che la questione è sorta a seguito del tesseramento del calciatore Kamberi e quindi nella
stagione 2008/2009.
Per quanto si riferisce al merito osserva che dalle risultanze istruttorie appare verosimile che il
calciatore Kamberi abbia assunto il nome di Selmani al momento del primo tesseramento non
possedendo egli alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 40, comma 11, per i calciatori provenienti da
Federazioni estere.
La norma in vigore fino al 30 giugno 2007 prevedeva infatti che il tesseramento potesse avvenire a
condizione che il soggetto fosse in possesso:
- della qualifica di non professionista risultante dal “transfert internazionale”;
- dello svolgimento di attività lavorativa regolarmente certificata;
- se studente di attestazione indicante la iscrizione o frequenza a corsi scolastici;
- residenza e permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno.
Come risulta dalla documentazione acquisita e dalla dichiarazione resa dallo stesso calciatore egli,
alla data del tesseramento del Selmani (24.08.2005), non aveva alcun titolo valido per potersi
tesserare.
Altro elemento da tenere in considerazione è quella legata alla residenza dei due nominativi.
Attraverso la documentazione acquisita il Selmani risulta essere residente nel Comune di Recanati
fino al 12.02.2004 data del suo trasferimento per Castelfiorentino.:
Egli è successivamente emigrato, in data 10/03/2008, da tale Comune per San Gimignano, ove
risulta essere tuttora residente.
Il Kamberi, secondo la certificazione rilasciata dal Comune di Castelfiorentino risulta essere ivi
residente da decorrere dal 6 marzo 2008, via Timignano Fornace, n. 6. int. 2, laddove l’interessato
ha dichiarato, in data 6 novembre 2009, di essere residente in quel Comune da quattro anni.
(dichiarazione resa al Collaboratore della Procura in data 6 novembre 2009).
Si rileva che sulla richiesta di tesseramento, depositata in data 31.07.2008, il calciatore ha
dichiarato di risiedere in via G.Garibaldi, n. 35, del medesimo Comune.
In ordine a tale ultima dichiarazione né il Kambèri, né la Società che pur avrebbe un interesse
diretto a farlo, dimostrano quale sia stata la residenza del calciatore in Castelfiorentino in data
precedente la assunzione di quella anagrafica.
Ma se l’affermazione del calciatore di risiedere (di fatto) in quel Comune da quattro anni fosse
vera, non è assolutamente credibile che in una cittadina, con realtà contenute come
Castelfiorentino, due giovani, entrambi calciatori, provenienti dalla medesima Federazione estera,
connazionali, non abbiano alcun punto di contatto ed addirittura non si conoscano, nonostante la
contemporaneità della loro permanenza per almeno quattro anni.
Il Kambèri non è quindi in alcun modo attendibile.
L’acquisizione dell’insieme di tali elementi assume carattere probatorio dando così concretezza
alle ipotesi conclusive formulate dal collaboratore della Procura in sede di relazione.
Assolutamente probatorie sono le testimonianze rese dai calciatori Martinucci e Viola,
ulteriormente confermate in questa sede, che hanno identificato nelle due distinte foto (tessera
Figc e C.I) del Kambèri il compagno di squadra che nel corso
della stagione 2005/2006 veniva chiamato normalmente “Izet” e, solo raramente, “Selmani.”
Il deferimento è quindi fondato e da accogliere integralmente.
P.Q.M.
Kamberi Izet, calciatore tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. calcio a 5, la squalifica per
cinque anni disponendo, nel contempo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della FIGC.
Cerrone Rino, Presidente della Soc. Pol. Dogana all’epoca dei falli, la inibizione per quattro
anni;
Sanità Alessandro, attuale Presidente della Pol.Dogana A.S.D, calcio a 5, la inibizione per
cinque anni disponendo, nel contempo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della FIGC;
Scarselli Giancarlo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. la inibizione per diciotto
mesi;
Montagnani Paolo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S., la inibizione per diciotto
mesi;
Per quanto riguarda la Polisportiva Dogana A.S.D., Calcio a 5., in considerazione del fatto che la
società ha concluso il campionato all’ultimo posto in classifica, infligge, in applicazione del principio
dell’afflittività della sanzione, la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontare nella stagione
2010/2011, oltre alla ammenda di euro 3.000,00 (tremila).
83NJ1 PR1C3
00venerdì 30 luglio 2010 08:21
cosa deduce la procura?
remole
00venerdì 30 luglio 2010 08:54
deduce
deduce che i giocatori Kamberi e Selmani sono la stessa persona ma tesserati 2 volte con nomi diversi.
Mirko L.M.
00venerdì 30 luglio 2010 09:27
...questa storia l'ho già sentita...ma non mi"ricordo"dove!!!???!! [SM=g7563] [SM=g7563] [SM=g7560] [SM=g7560] [SM=g7907] [SM=g7907]
Futs@l
00venerdì 30 luglio 2010 12:27
scusate nel copia/incolla erano saltate le ultime pagine.

Comunque per riepilogare :

la C.D. infligge le seguenti sanzioni

- Kamberi Izet, calciatore tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. calcio a 5, la squalifica per cinque anni disponendo, nel contempo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- Cerrone Rino, Presidente della Soc. Pol. Dogana all’epoca dei falli, la inibizione per quattro anni;

- Sanità Alessandro, attuale Presidente della Pol.Dogana A.S.D, calcio a 5, la inibizione per cinque anni disponendo, nel contempo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- Scarselli Giancarlo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. la inibizione per diciotto mesi;

- Montagnani Paolo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S., la inibizione per diciotto mesi;

- Per quanto riguarda la Polisportiva Dogana A.S.D., Calcio a 5., in considerazione del fatto che la società ha concluso il campionato all’ultimo posto in classifica, infligge, in applicazione del principio dell’afflittività della sanzione, la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontare nella stagione 2010/2011, oltre alla ammenda di euro 3.000,00 (tremila).



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