Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Hellas chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso avrebbe preso parte il calciatore Sabatini Vincenzo , schierato dalla soc. s.Maria a Monte malgrado non ne avesse diritto.
Invia proprie controdeduzioni la soc. S.Maria a Monte ma le stesse devono essere considerate nulle in quanto non debitamente notificate alla reclamante ( art. 33 comma 7 C.G.S).
Nel merito il reclamo merita di essere accolto.
Il calciatore Sabatini Vincenzo , veniva espulso al 30° del primo tempo della gara Real Fucecchio – S.Maria a Monte del 10.01.2008.
Lo stesso avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla gara immediatamente successiva in base all ‘ automatismo delle sanzioni sancito dall’art. 45 comma 2 c.g.s anche senza declaratoria del g.s.t.
L’aver preso parte alla gara oggetto di contenzioso , essendo la prima dopo l’espulsione subita , pone il calciatore in posizione irregolare tanto doverne riconsiderare il risultato acquisito sul campo
P.Q.M
La C.D.T , in applicazione del disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. S.Maria a Monte la punizione sportiva della perdita della gara per 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Sabatini UNA giornata di squalifica , al sig. Pennini Carlo , quale accompagnatore ufficiale della gara la inibizione fino al 07/03/08. Alla societa’ ammenda pari a 150 Euro.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.