Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTE –STUDIO 4 del 02.10.2010.

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00giovedì 14 ottobre 2010 10:29
GARA DEL 02/10/2010: COOP ATLANTE-STUDIO 4



Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTE –STUDIO 4 del 02.10.2010.



Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo in epigrafe, regolarmente prodotto secondo nei termini,

rileva:



con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della

convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,

prevista dall’art. 17, co. 5 lett. a) del C.G.S., per aver schierato nel

corso dell’incontro in epigrafe il calciatore Palmieri Matteo in corso di

squalifica.



Il reclamo è fondato e va accolto.



Infatti con il C.U. 547 del 17.03.2010, il calciatore Palmieri Matteo è stato

squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione

(IV Infr.), comminatagli nel corso dell’incontro Virtus Cibeno-Studio 4

valido per l’11° giornata del Campionato nazionale Under 21

Considerato che la gara del 14.03.2010, nella quale il summenzionato

calciatore riportava l’ammonizione in recidiva, faceva parte dell’ultima

giornata della Regular Season del Campionato Under 21,per la stagione

sportiva 2009/2010, e tenuto conto che la posizione ottenuta dallo Studio 4

nella classifica finale della predetta regular season, non consentiva

ulteriori gare di playoff, ne consegue che ai sensi dell’art.22 comma 6 del

C.G.S., la sanzione inflitta al calciatore Palmieri Matteo doveva essere

scontata nella stagione sportiva successiva.

Rilevato altresì che il calciatore Palmieri Matteo, nato il 23.6.1988, ha

superato i limiti di età previsti per il Campionato Under 21 2010/2011, al

quale sono ammessi i soli calciatori nati successivamente al 1.1.1989, per

cui la sanzione di che trattasi,conformemente al precitato art.22 del C.G.S.,

deve essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, e nella

circostanza del Campionato di Serie B;



P.Q.M.



Visti gli artt. 17, 22, 29, 34 del C.G.S., a scioglimento della riserva di

cui al C.U. n.63 del 06.10.10 , decide:



- di comminare alla società Studio 4 la punizione sportiva della perdita della

gara col punteggio di 0-6;



- di confermare la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore

Palmieri Matteo, comminata con C.U. n.547 del 17.03.2010, considerato che lo

stesso non ha provveduto a scontarla ;



- di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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