Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTEADRIATICA ,FUTSAL CLUB

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Futs@l
00mercoledì 2 dicembre 2009 17:14

 

GARA DEL 14/11/2009:COOP ATLANTE– ADRIATICA FUTSAL CLUB

Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTEADRIATICA

,FUTSAL CLUB

Il Giudice sportivo,

esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:

con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della

società ADRIATICA .FUTSAL CLUB venga comminata la punizione sportiva

della perdita della gara prevista dall'art.17, co.5, lett. a) per aver

provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in oggetto, il calciatore

CORAZZA ELVIS in posizione irregolare di tesseramento.

Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che

il calciatore CORAZZA ELVIS è tesserato per la società ADRIATICA FUTSAL

CLUB a far tempo dal 24.11.2009. Ne consegue, pertanto, che il suddetto

calciatore non aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata

in epigrafe,in quanto svoltasi il 14.11.2009,data antecedente a quella in

cui risulta perfezionato il tesseramento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 17, 24,29, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della

riserva di cui al C.U. n. 213 del 18/11/2009, decide:

a) di accogliere il ricorso comminando alla società ADRIATICA.FUTSAL CLUB

la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;

b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

 

COOP ATLANTE - CARRE FUTSAL CHIUPPANO

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società COOP ATLANTE

avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

di tesserati per quanto in atti.

 

GARE DEL 28/11/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

 

Euro 100,00 POVOLI TEAM

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la

gara.

 

Euro 50,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 7/12/2009

DI STASIO ALESSANDRO (PRATO CALCIO A CINQUE)

Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER TRE GARE

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo.

Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis (lett. B)

del C.G.S.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Perchè a fine gara teneva un comportamento gravemente scorretto nei

confronti di un avversario.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

 

AMMONIZIONE II infr

RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

POZZEBON LUCIANO (FUTSAL VILLORBA C5)

SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE I infr

SPATAFORA OSCAR (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

ANTONELLI LUCIANO NICOLAS (POVOLI TEAM)

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