GARA DEL 14/11/2009:COOP ATLANTE– ADRIATICA FUTSAL CLUB
Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTEADRIATICA
,FUTSAL CLUB
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
società ADRIATICA .FUTSAL CLUB venga comminata la punizione sportiva
della perdita della gara prevista dall'art.17, co.5, lett. a) per aver
provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in oggetto, il calciatore
CORAZZA ELVIS in posizione irregolare di tesseramento.
Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che
il calciatore CORAZZA ELVIS è tesserato per la società ADRIATICA FUTSAL
CLUB a far tempo dal 24.11.2009. Ne consegue, pertanto, che il suddetto
calciatore non aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata
in epigrafe,in quanto svoltasi il 14.11.2009,data antecedente a quella in
cui risulta perfezionato il tesseramento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 24,29, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U. n. 213 del 18/11/2009, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società ADRIATICA.FUTSAL CLUB
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
COOP ATLANTE - CARRE FUTSAL CHIUPPANO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società COOP ATLANTE
avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione
in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico
di tesserati per quanto in atti.
GARE DEL 28/11/2009
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 POVOLI TEAM
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la
gara.
Euro 50,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 7/12/2009
DI STASIO ALESSANDRO (PRATO CALCIO A CINQUE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo.
Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis (lett. B)
del C.G.S.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
Perchè a fine gara teneva un comportamento gravemente scorretto nei
confronti di un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)
AMMONIZIONE II infr
RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)
MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)
POZZEBON LUCIANO (FUTSAL VILLORBA C5)
SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)
TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)
AMMONIZIONE I infr
SPATAFORA OSCAR (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
ANTONELLI LUCIANO NICOLAS (POVOLI TEAM)