00 24/04/2008 17:39

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

 

La  Commissione Disciplinare Territoriale , costituita da:

 

Dott. Carmine     COMPAGNINI                                Presidente

Avv. Raffaello     NICCOLAI                                       Componente

Avv. Gabriele      LENZI                                           Componente

E con assistenza alla segreteria dei sig.ri  Coli Renzo  e Tosi Fabrizio , si e’ riunita il giorno

15 Aprile  2008   assumendo le seguenti decisioni:

 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

 

241 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’ASD Ulignano calcio a cinque avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha inibito il sig. Giani Claudio fino al 04.05.2008.  C.U. n° 40 del 20.03.2008.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Toscana inibiva fino al 4 maggio 2008 il sig. Giani Claudio poiché allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo offendeva l’arbitro.

Quanto sopra accadeva nel corso della gara Ulignano – Les Merengues del 13 marzo 2008.

Con il gravame proposto, l’ASD Ulignano chiede una sensibile riduzione della sanzione; pur riconoscendo la frase irriguardosa, contesta che il Giani nell’allontanarsi abbia offeso il Direttore di gara, evidenziando come lo stesso Giani a fine gara abbia tentato di raggiungere l’arbitro per porgere le proprie scuse.

Conclude affermando la disponibilità del Giani a presentarsi in udienza ove ritenuto opportuno da questa Commissione.

Il reclamo non merita accoglimento.

Innanzitutto questo Collegio evidenzia ancora una volta come l’audizione debba essere richiesta inequivocabilmente, ribadendo come in questi procedimenti possa essere sentita solo e soltanto la società reclamante tramite il suo Presidente o tramite persona (non inibita) all’uopo delegata (salvo evidentemente il reclamo in proprio del tesserato).

Quanto sopra premesso, il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D. ai fini istruttori, ha ribadito senza ombra di dubbio quanto già indicato negli atti di gara, evidenziando altresì di non aver posto alcun comportamento volto ad evitare l’incontro con il Giani.

Sull’entità della sanzione, una volta acclarati i fatti, la Commissione nulla ha da eccepire. Essa appare equa e ben calibrata, in relazione ai consueti parametri di equità riguardo a fattispecie similari già esaminate.

 

P.Q.M.

 

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

 

236 – Stagione sportiva 2007/08 Gara Pisa Soccer Five – S.Mauro a Signa (6-2) del 14/03/08.  Campionato di calcio a 5 C1. In C.U. R.T. n.40 del 20/03/08.

Reclama la società Pisa Soccer Five avverso la squalifica per sei gare inflitta al calciatore Puzio Fabio il quale “ espulso per gioco violento, alla notifica rivolgeva al D.G. frase offensiva ed intimidatoria, rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco. Uscendo dal campo rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.

La reclamante nega gli episodi sostenendo che il fallo commesso dal proprio tesserato sull’avversario non può considerarsi violento e che nessuna frase irriguardosa o offensiva è stata profferita verso l’arbitro.

Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma l’assunto di prime cure.

La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali così decide.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

La difesa della reclamante non può essere accolta in virtù del noto disposto normativo circa la valenza delle dichiarazioni dell’arbitro, né possono essere considerate credibile le tesi della reclamante in quanto basate esclusivamente sulla negazione del testo arbitrale.

In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben calibrata rispetto ai fatti contestati.

 

P.Q.M.

 

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 




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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


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