00 05/06/2008 13:21

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

 

La  Commissione Disciplinare Territoriale , costituita da:

 

Dott. Carmine     COMPAGNINI                                Presidente

Dott. Giuseppe   COMPAGNINI                                 Componente

Avv.  Gabriele    LENZI                                            Componente

Sig. Luigi             BINI                                              Rappresentate A.I.A

E con assistenza alla segreteria dei sig.ri  Coli Renzo  e Tosi Fabrizio , si e’ riunita il giorno

30 Maggio  2008   assumendo le seguenti decisioni:

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

 

275 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Marzocco avverso dec. Del G.S.T Toscana . Squalifica Ballerini Alessandro fino al 15.02.2009 ( C.U 49 del 15.05.2008 )

Con atto del 18 maggio 2008  e quindi tempestivo , la soc. Marzocco chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento indicato in epigrafe , assunto dal G.S.T , chiamato pronunciarsi su fatti e situazioni inerenti la gara Citta’ di Scandicci – Marzocco del 09.05.2008 , gara play-out di calcio a cinque serie C1.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata.

Osserva il Collegio come la sottoscrizione del reclamo sia stata apposta dal Direttore Sportivo sig. Marra Roberto privo di qualsiasi delega anche parziale e non dal Presidente quale unico soggetto legittimato.

Conviene ribadire , ancora una volta , come i reclami proposti nell’interesse di una societa’ possono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza , ossia, a norma di statuto dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza di costui dal Vicepresidente.

A norma di regolamento della L.N.D , i soggetti forniti di rappresentanza legale possono trasmettere la stessa   o conferire delega per singoli atti ad altri soggetti facenti parte della societa’.

Nel caso che occupa , il sig. Marra , non risulta in alcun modo legittimato a sottoscrivere l’atto .

 

P.Q.M

 

La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.

 

 




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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


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