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Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5 (Raccolta di tutti i comunicati)

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    Fuoriclasse
    00 26/03/2009 11:36

    Comunicato Ufficiale 536

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio

    Cecchini, nella seduta del 23/03/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

    riportano:

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARE DEL 21/03/2009

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO DI SOCIETA’

    € 100,00 SERIALPES FUTSAL

    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    NARHMI YOUSSEF (FUTSAL CARMENTA)

    PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

    GUIDOLIN DIEGO (FUTSAL CARMENTA)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)

    CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)

    MENCATTINI TOMMASO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    DILALLA LUCA (PRATO CALCIO A CINQUE)

    HOMET DIEGO HERNAN (SERIALPES FUTSAL)

     

    AMMONIZIONE IX infr

    GIULIANI SIMONE (GREEN TOWER TRENTO)

    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE VI infr

    PENZO DAVIDE (VERONA CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE V infr

    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    SIGNORI CLEVERSON LUIS (FUTSAL VILLORBA C5)

    TONELLO CHRISTIAN (THIENE CALCIO A5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    FEDELE DE MARIA NELSON FEDERICO (VERONA CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    GORDINI RICCARDO (GRADO 2006 C.5)




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    Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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    Fuoriclasse
    00 01/04/2009 19:55

    Comunicato Ufficiale 554

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio

    Cecchini, nella seduta del 30/03/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

    riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARE DEL 28/03/2009

     

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

    FUTSAL CARMENTA - PETRARCA PADOVA C5

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO DI SOCIETA’

     

    AMMENDA

    € 100,00 SERIALPES FUTSAL

    Per corali ingiurie e minacce, a fine gara, da parte di propri sostenitori, in campo avverso, nei confronti di calciatori avversari.

     

    A CARICO DIRIGENTI

     

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 08/04/2009

    VENIER MARCO (FUTSAL VILLORBA C5)

    Per comportamento ingiurioso nei confronti di un calciatore avversario, allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

    PASQUARIELLO OMAR (L’OASI)

    Espulso per atto di violenza, a gioco fermo, nei confronti di un calciatore avversario, nell'abbandonare il terreno di gioco sputava contro la panchina avversaria attingendone uno dei componenti.

     

    SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

    DI LAURO VINCENZO (POL.FUTSAL FIORENTINA)

    Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    VINCENTINI DEVID (POL.FUTSAL FIORENTINA)

    Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste

    nei confronti dell'arbitro.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

    BARONTI SIMONE (L’OASI)

    A fine gara, in reazione alle provocazioni di sostenitori avversari,

    tentava vanamente di venire a contatto con gli stessi, non riuscendo perché

    trattenuto da propri dirigenti.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

    DI LAURO VINCENZO (POL.FUTSAL FIORENTINA)

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)

    DAMASO GIOVANNI (L’OASI)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

    FERNANDES NILTON ROBSON (SERIALPES FUTSAL)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

    PICCININ ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)

    MORO MANUEL (L’OASI)

    PENZO DAVIDE (VERONA CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    MENDES DE SOUZA LUCIANO (CASTELLI MONTECCHIO M. C5)

    TOMAT PAOLO (POL.FUTSAL FIORENTINA)

    RESTIVO VINCENZO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    VETTORETTI MANOLO (SERIALPES FUTSAL)

     

    AMMONIZIONE IX infr

    MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE VI infr

    CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE V infr

    DI GIOSIO GIULIANO (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE II infr

    BARIN MATTEO (PETRARCA PADOVA C5)

    VERRI GIORGIO (PETRARCA PADOVA C5)

    COMIS FRANCESCO (SERIALPES FUTSAL)

    MATTAR BARBOSA RENAN BOSCO (VERONA CALCIO A CINQUE)




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    Fuoriclasse
    00 08/04/2009 10:14

    Comunicato Ufficiale 574

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio

    Cecchini, nella seduta del 06/04/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

    riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    RECLAMI

     

    GARA DEL 28/03/2008: FUTSAL CARMENTA - A.S.D. PETRARCA PD

    Reclamo preposto dalla società A.S.D. PETRARCA PD avverso l'esito della gara FUTSAL

    CARMENTA - A.S.D. PETRARCA PD.

    Il Giudice Sportivo,

    esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:

    la società ricorrente esperisce ricorso per un duplice ordine di motivi:

    a) la posizione irregolare del calciatore De Zordi Mandim Mauricio;

    b) le non regolari dimensioni del terreno di gioco.

    Quanto al punto a) si chiarisce che il calciatore De Zordi Mandim Mauricio nato il 05/02/1975 è

    regolarmente tesserato per la società FUTSAL CARMENTA dal 01.07.2008 ed ha quindi preso

    parte a pieno titolo all’incontro su indicato. A nulla rileva nella fattispecie che il medesimo

    calciatore prima di tale tesseramento fosse indicato come Mandim De Zordi Mauricio in quanto

    trattasi comunque della stessa persona.

    Riguardo poi, alla seconda doglianza relativa alle irregolari dimensioni del terreno di gioco, si

    precisa preliminarmente che agli atti della Divisione risulta il verbale di omologazione dello

    stato di consistenza dell’impianto sportivo. Tuttavia, in sede di presentazione di riserva scritta,

    presentata agli arbitri prima dell’inizio dell’incontro, non risulta che i direttori di gara abbiano

    proceduto a verificare e a constatare la regolare misurazione del terreno di gioco e delle porte

    come indicato nella guida pratica della Regola 1 come dal Regolamento di gioco.

    P.Q.M.

    A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 554 del 01.04.2009, visti gli artt. 17, 24, 29, 34

    del C.G.S.e la Regola 1 come dal Regolamento di gioco, decide:

    - di dichiarare legittima la posizione del calciatore De Zordi Mandim Marcio respingendo il

    relativo motivo di ricorso;

    - di disporre la ripetizione, invece, della gara in quanto gli arbitri, a seguito di regolare riserva

    scritta presentata loro prima dell’inizio dell’incontro e concernente presunte irregolarità

    riguardo alle dimensioni delle porte e del terreno di gioco, non hanno proceduto ad effettuare

    le verifiche e le misurazioni di rito, come prescritto dalla guida pratica alla Regola 1 del

    Regolamento di gioco.

    Di conseguenza si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per gli adempimenti di

    competenza.

    - nulla è dovuto alla ricorrente per il presente gravame.

     

    GARE DEL 04/06/2009

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO DI SOCIETA’

     

    AMMENDA

     

    € 100,00 SERIALPES FUTSAL

    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

     

    € 50,00 PETRARCA PADOVA C5

    Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

     

    A CARICO DI ALLENATORI

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

     

    CHIAPPINI TOMMASO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    LORENZETTI EMANUELE (GREEN TOWER TRENTO)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

    GUIDOLIN DIEGO (FUTSAL CARMENTA)

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)

    FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    RESTIVO VINCENZO (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

    GIULIANI SIMONE (GREEN TOWER TRENTO)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

    CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)

    ROSELLI JACOPO (POL.FUTSAL FIORENTINA)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    LISTA ALESSANDRO (SERIALPES FUTSAL)

     

    AMMONIZIONE VI infr

    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    SKURKO WALTER EDUARDO (VERONA CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE V infr

    NAVARRO FABRIZIO FABIAN (GREEN TOWER TRENTO)

     

    AMMONIZIONE II infr

    DEZORDI MANDIM MAURICIO (FUTSAL CARMENTA)

    SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)

     

    AMMONIZIONE I infr

    APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

     




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    00 18/04/2009 19:37

    Comunicato Ufficiale 595

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio

    Cecchini, nella seduta del 16/04/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

    riportano:

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARE DEL 15/04/2009

     

    RECLAMI

     

    GARA DEL 15.04.2009: FUTSAL CARMENTA –PETRARCA PADOVA C5

    Reclamo proposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l’esito della gara

    FUTSAL CARMENTA – PETRARCA PADOVA C5

    Il Giudice Sportivo,

    esaminato il reclamo in epigrafe, regolarmente prodotto secondo la procedura dei

    termini abbreviati, osserva;

    con il ricorso in esame la società ricorrente espone un duplice ordine di motivi,

    che si riassumono:

    1) la posizione irregolare del calciatore Meneghello Giovanni, il quale,

    oltre ad essere tesserato in qualità di calciatore, per la società

    Futsal Carmenta, è inserito anche tra i dirigenti della medesima

    società, come risulta dal foglio di censimento relativo alla stagione

    sportiva 2008/2009. La presunta posizione irregolare discenderebbe da

    una interpretazione dell'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. resa dalla

    Corte di Giustizia Federale e pubblicata nel C.U. n.2 del 15.07.2003.

    ove valutando la posizione di un soggetto rivestente la carica sia di

    dirigente che di allenatore della medesima società, stabiliva che tra

    le due mansioni vi era incompatibilità.

    2) Il secondo motivo di gravame riguarda le non regolamentari dimensioni

    del terreno di gioco, nonostante il fatto che i direttori di gara,

    prima dell'inizio della stessa, a seguito di presentazione di apposita

    riserva scritta, abbiano provveduto alle misurazioni di rito e ne

    abbiano constatato la regolarità. Quanto al primo punto,l'art.21 comma

    4 delle N.O.I.F., nell'ultima edizione emanata in data 31.10.2007.,

    stabilisce che " i dirigenti delle società non possono essere tesserati

    quali calciatori o tecnici ne' assumere la qualifica di dirigente o di

    collaboratore in altra società"

    In virtù del testo attuale non si rileva che sussista l'incompatibilità evocata

    dalla ricorrente in quanto la preclusione riguarda solo l'ipotesi di un

    tesseramento presso società diverse, l'uno dei quali come calciatore o tecnico e

    l'altro come dirigente o viceversa. Per quanto concerne poi la misurazione del

    terreno di gioco, gli adempimenti espletati dall'arbitro e richiamati nel referto

    di gara, appaiono conformi a quanto previsto dall'allegato 1 al Regolamento di

    gioco.

    P.Q.M.

    Visti gli artt.17,29,34 del C.G.S. e l'art21 comma 4 delle N.O.I.F.,decide:

    a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due

    squadre al termine dell'incontro Futsal Carmenta-Petrarca Padova C5 4-1

    b)la tassa di reclamo viene addebitata alla ricorrente.

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

    sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO DIRIGENTI

     

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 03/03/2009

    TORCHIA FRANCESCO (PETRARCA PADOVA C 5)

    Per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    AMMONIZIONE V infr

    CARRARO LUCA (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE I infr

    BIANCHI LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)

    TORCHIA FEDERICO (PETRARCA PADOVA C5)




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    Fuoriclasse
    00 22/04/2009 13:47

    Comunicato Ufficiale 612

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio

    Cecchini, nella seduta del 20/04/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

    riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    RECLAMI

     

    GARA DEL 18/04/2009: ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - PETRARCA PADOVA C5

    Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara

    ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - PETRARCA PADOVA C5.

    Il Giudice Sportivo,

    esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto secondo la prescritta

    procedura dei termini abbreviati, osserva:

    - con il gravame in questione la ricorrente chiede che, a suo favore, venga

    comminata la punizione sportiva prevista dall’art 17 co.5 lett. A) del C.G.S.

    in quanto la società convenuta, nell'incontro di che trattasi, avrebbe

    schierato i sotto elencati calciatori in posizione irregolare di tesseramento.

    Dagli accertamenti effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti, i

    sotto indicati calciatori risultano tutti tesserati per la società ISOLOTTO

    CALCIO A CINQUE. Più precisamente: Egiziano Luca risulta tesserato dal

    26.08.2008; Cioletti Claudio dal 03.09.2003; Sguanci Andrea dal 26.08.2008;

    Trascorsi Cristian dal 31.08.2008; Martinisi Marco dal 25.08.2007; Giovannelli

    Claudio dal 26.08.2008.

    Ne consegue pertanto che, essendo regolarmente tesserati presso la società

    ISOLOTTO CALCIO A CINQUE, hanno preso parte a pieno titolo all'incontro di che

    trattasi.

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 17, 24, 29, 34 del C.G.S., decide:

    - di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle squadre al

    termine dell'incontro ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - PETRARCA PADOVA C5: 5-4;

    - la tassa di reclamo viene addebitata.

     

    GARE DEL 18/04/2009

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per

    comportamento non regolamentare.

    KOKOROVIC OGNJEN (CASTELLI MONTECCHIO M. C5)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro e per comportamento non

    regolamentare.

    MUNARI LORENZO (POL.FUTSAL FIORENTINA)

    Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per

    comportamento non regolamentare.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    VOLPINI MARCIO (CASTELLI MONTECCHIO M. C5)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

    BALLIRANO MICHELE (L’OASI)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    PERUZZO FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

     

    AMMONIZIONE VI infr

    SIGNORI CLEVERSON LUIS (FUTSAL VILLORBA C5)

     

    AMMONIZIONE V infr

    DAMASO GIOVANNI (L’OASI)

    PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

    D ANDRETTA LUIGI (POL.FUTSAL FIORENTINA)

    APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

    PICCONI MASSIMILIANO (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    ITALIA GIORGIO (GRADO 2006 C.5)

    SALOMAO EDER HENRIQUE (VERONA CALCIO A CINQUE)

     




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    Fuoriclasse
    00 06/05/2009 10:14
    Comunicato Ufficiale 658

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio
    Cecchini, nella seduta del 04/05/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
    riportano:


    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
    GARE DEL 02/05/2009

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA
    € 100,00 POL.FUTSAL FIORENTINA
    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER TRE GARE
    VINCENTINI DEVID (POL.FUTSAL FIORENTINA)
    Perché, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con un pugno
    al volto.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    AMMONIZIONE I infr
    MORO MANUEL (L OASI)
    D ANDRETTA LUIGI (POL.FUTSAL FIORENTINA)
    ROSELLI JACOPO (POL.FUTSAL FIORENTINA)
    [Modificato da Futs@l 06/05/2009 10:15]
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