Calcio a 5 in Toscana FIGC C1, C2, D. Risultati, classifiche, commenti e news di tutto il futsal toscano.

Il REMAKE Futsal Carmenta - Petrarca Padova finisce 4-1

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Futs@l
    Post: 4.891
    Fuoriclasse
    00 08/04/2009 10:16

    RECLAMI

     

    GARA DEL 28/03/2008: FUTSAL CARMENTA - A.S.D. PETRARCA PD

    Reclamo preposto dalla società A.S.D. PETRARCA PD avverso l'esito della gara FUTSAL

    CARMENTA - A.S.D. PETRARCA PD.

    Il Giudice Sportivo,

    esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:

    la società ricorrente esperisce ricorso per un duplice ordine di motivi:

    a) la posizione irregolare del calciatore De Zordi Mandim Mauricio;

    b) le non regolari dimensioni del terreno di gioco.

    Quanto al punto a) si chiarisce che il calciatore De Zordi Mandim Mauricio nato il 05/02/1975 è

    regolarmente tesserato per la società FUTSAL CARMENTA dal 01.07.2008 ed ha quindi preso

    parte a pieno titolo all’incontro su indicato. A nulla rileva nella fattispecie che il medesimo

    calciatore prima di tale tesseramento fosse indicato come Mandim De Zordi Mauricio in quanto

    trattasi comunque della stessa persona.

    Riguardo poi, alla seconda doglianza relativa alle irregolari dimensioni del terreno di gioco, si

    precisa preliminarmente che agli atti della Divisione risulta il verbale di omologazione dello

    stato di consistenza dell’impianto sportivo. Tuttavia, in sede di presentazione di riserva scritta,

    presentata agli arbitri prima dell’inizio dell’incontro, non risulta che i direttori di gara abbiano

    proceduto a verificare e a constatare la regolare misurazione del terreno di gioco e delle porte

    come indicato nella guida pratica della Regola 1 come dal Regolamento di gioco.

    P.Q.M.

    A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 554 del 01.04.2009, visti gli artt. 17, 24, 29, 34

    del C.G.S.e la Regola 1 come dal Regolamento di gioco, decide:

    - di dichiarare legittima la posizione del calciatore De Zordi Mandim Marcio respingendo il

    relativo motivo di ricorso;

    - di disporre la ripetizione, invece, della gara in quanto gli arbitri, a seguito di regolare riserva

    scritta presentata loro prima dell’inizio dell’incontro e concernente presunte irregolarità

    riguardo alle dimensioni delle porte e del terreno di gioco, non hanno proceduto ad effettuare

    le verifiche e le misurazioni di rito, come prescritto dalla guida pratica alla Regola 1 del

    Regolamento di gioco.

    Di conseguenza si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per gli adempimenti di

    competenza.

    - nulla è dovuto alla ricorrente per il presente gravame.




    --------------------------------------------
    Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
    Per contattarmi in privato inviami un messaggio privato o clicca sul tasto "email".
  • OFFLINE
    Futs@l
    Post: 4.892
    Fuoriclasse
    00 09/04/2009 12:09
    Dal C.U. N. 577
    ADC5 FUTSAL CARMENTA – A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 - 15.04.2009 ore 21.00



    --------------------------------------------
    Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
    Per contattarmi in privato inviami un messaggio privato o clicca sul tasto "email".
  • OFFLINE
    MrEsse
    Post: 267
    Età: 52
    Allievo
    00 16/04/2009 03:15
    risultato
    Futsal Carmenta - Petrarca Padova 4-1

    (ora non rimane che attendere il c.u. per capire se il risultato è omologabile..o se è stato fatto un ulteriore ricorso.......visto che il Padova non era intenzionato a prender parte all'incontro...sciogliendo le riserve solo a 3 minuti dallo scadere del tempo di attesa....gara iniziata alle 21.27 anzichè alle previste 21.00.)

    piccola cronaca: gli arbitri a pochi minuti dall'inizio della gara....si son visti presentare l'ulteriore nota del Padova che li invitata nuovamente a misurare alcuni riferimenti del campo (porte aree di rigore....).
    Il non aver considerato questa richiesta, e il non verificare quanto espresso per iscritto dal Padova nella giornata regolare....ha portato alla ripetizione della gara.

    Con una coerenza chirurgica, lo stesso appunto è stato presentato stasera, ma gli arbitri questa volta, muniti di metro dalla squadra di casa (il carmenta appunto!!)....hanno provveduto a controllare quanto richiestogli.

    Piccolo giallo riguardo alla non presenza di dirigenti nella fase dei controlli, fatti esclusivamente dai 3 arbitri presenti, e ancora proteste del padova che si rifiutava pertanto di prender parte all'incontro.....

    La partita poi ha preso il via proprio negli ultimi istanti del tempo di attesa.....

    rimane il dubbio: avranno fatto ricorso di nuovo o no?

    Speriamo che il c.u. di domani chiarisca ogni dubbio, e metta la parola fine a una vicenda anche troppo pittoresca....
  • OFFLINE
    Scaty81
    Post: 187
    Età: 42
    Allievo
    00 16/04/2009 13:11
    E come nei più classici dei colpi di scena,ma a questo punto oramai anche fin troppo scontato..........Non ci crederete E' ARRIVATO L'ENNESIMO RICORSO sulla partita di ieri sera. [SM=g1503467]

    Nuovo ricorso per due motivi:

    a)Posizione irregolare di tesseramento del giocatore Meneghello Giovanni inquanto tesserato come giocatore ma anche come dirigente.

    b)irregolarità campo di gioco

    BASTAAAAAAAAA non ne possiamo veramente più.....è una situazione che non ho mai visto nemmeno nei campionati più amatoriali di questo mondo,vediamo quanto deve andare avanti questa farsa..... [SM=g1514855]
  • OFFLINE
    Scaty81
    Post: 189
    Età: 42
    Allievo
    00 17/04/2009 14:56
    GARA DEL 15.04.2009:
    FUTSAL CARMENTA –PETRARCA PADOVA C5
    Reclamo proposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l’esito della gara
    FUTSAL CARMENTA – PETRARCA PADOVA C5
    Il Giudice Sportivo,
    esaminato il reclamo in epigrafe, regolarmente prodotto secondo la procedura dei
    termini abbreviati, osserva;
    con il ricorso in esame la società ricorrente espone un duplice ordine di motivi,
    che si riassumono:
    1) la posizione irregolare del calciatore Meneghello Giovanni, il quale,
    oltre ad essere tesserato in qualità di calciatore, per la società
    Futsal Carmenta, è inserito anche tra i dirigenti della medesima
    società, come risulta dal foglio di censimento relativo alla stagione
    sportiva 2008/2009. La presunta posizione irregolare discenderebbe da
    una interpretazione dell'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. resa dalla
    Corte di Giustizia Federale e pubblicata nel C.U. n.2 del 15.07.2003.
    ove valutando la posizione di un soggetto rivestente la carica sia di
    dirigente che di allenatore della medesima società, stabiliva che tra
    le due mansioni vi era incompatibilità.
    2) Il secondo motivo di gravame riguarda le non regolamentari dimensioni
    del terreno di gioco, nonostante il fatto che i direttori di gara,
    prima dell'inizio della stessa, a seguito di presentazione di apposita
    riserva scritta, abbiano provveduto alle misurazioni di rito e ne
    abbiano constatato la regolarità. Quanto al primo punto,l'art.21 comma
    4 delle N.O.I.F., nell'ultima edizione emanata in data 31.10.2007.,
    stabilisce che " i dirigenti delle società non possono essere tesserati
    quali calciatori o tecnici ne' assumere la qualifica di dirigente o di
    collaboratore in altra società"
    In virtù del testo attuale non si rileva che sussista l'incompatibilità evocata
    dalla ricorrente in quanto la preclusione riguarda solo l'ipotesi di un
    tesseramento presso società diverse, l'uno dei quali come calciatore o tecnico e
    l'altro come dirigente o viceversa. Per quanto concerne poi la misurazione del
    terreno di gioco, gli adempimenti espletati dall'arbitro e richiamati nel referto
    di gara, appaiono conformi a quanto previsto dall'allegato 1 al Regolamento di
    gioco.
    P.Q.M.
    Visti gli artt.17,29,34 del C.G.S. e l'art21 comma 4 delle N.O.I.F.,decide:
    a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
    squadre al termine dell'incontro Futsal Carmenta-Petrarca Padova C5 4-1
    b)la tassa di reclamo viene addebitata alla ricorrente.



    .......Aspettando con ansia l'ennesima puntata di questo tormentone....
  • OFFLINE
    nixxxxxx
    Post: 269
    Età: 36
    Allievo
    00 17/04/2009 19:27
    ki non sa vincere sul campo lo fa negli uffici...

    tristezza
  • OFFLINE
    83NJ1 PR1C3
    Post: 75
    Età: 39
    Esordiente
    00 22/04/2009 13:28
    caro merlino...eh morlino tanto retrocedi lo stesso sappilo