RECLAMI
GARA DEL 28/03/2008: FUTSAL CARMENTA - A.S.D. PETRARCA PD
Reclamo preposto dalla società A.S.D. PETRARCA PD avverso l'esito della gara FUTSAL
CARMENTA - A.S.D. PETRARCA PD.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:
la società ricorrente esperisce ricorso per un duplice ordine di motivi:
a) la posizione irregolare del calciatore De Zordi Mandim Mauricio;
b) le non regolari dimensioni del terreno di gioco.
Quanto al punto a) si chiarisce che il calciatore De Zordi Mandim Mauricio nato il 05/02/1975 è
regolarmente tesserato per la società FUTSAL CARMENTA dal 01.07.2008 ed ha quindi preso
parte a pieno titolo all’incontro su indicato. A nulla rileva nella fattispecie che il medesimo
calciatore prima di tale tesseramento fosse indicato come Mandim De Zordi Mauricio in quanto
trattasi comunque della stessa persona.
Riguardo poi, alla seconda doglianza relativa alle irregolari dimensioni del terreno di gioco, si
precisa preliminarmente che agli atti della Divisione risulta il verbale di omologazione dello
stato di consistenza dell’impianto sportivo. Tuttavia, in sede di presentazione di riserva scritta,
presentata agli arbitri prima dell’inizio dell’incontro, non risulta che i direttori di gara abbiano
proceduto a verificare e a constatare la regolare misurazione del terreno di gioco e delle porte
come indicato nella guida pratica della Regola 1 come dal Regolamento di gioco.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 554 del 01.04.2009, visti gli artt. 17, 24, 29, 34
del C.G.S.e la Regola 1 come dal Regolamento di gioco, decide:
- di dichiarare legittima la posizione del calciatore De Zordi Mandim Marcio respingendo il
relativo motivo di ricorso;
- di disporre la ripetizione, invece, della gara in quanto gli arbitri, a seguito di regolare riserva
scritta presentata loro prima dell’inizio dell’incontro e concernente presunte irregolarità
riguardo alle dimensioni delle porte e del terreno di gioco, non hanno proceduto ad effettuare
le verifiche e le misurazioni di rito, come prescritto dalla guida pratica alla Regola 1 del
Regolamento di gioco.
Di conseguenza si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per gli adempimenti di
competenza.
- nulla è dovuto alla ricorrente per il presente gravame.
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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