GARA U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA/A.S.D. MONTECALVOLI CALCIO A 5 DEL 27.3.2009 (10-10).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 52 del 2.4.2009;
Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto arbitrale che:
-l'arbitro, ha descritto in rapporto un episodio che comporta un errore tecnico nell'applicazione della regola n.12 del Regolamento di gioco;
-tutto cio' premesso, ricorda questo Giudice che non puo' parlarsi di insindacabilita' tecnica di fronte ad un errore dichiarato dall'arbitro. Esula all'uopo la eccezione dell'insindacabilita', dato che e' l'arbitro stesso che, con l'atto ufficiale a tale scopo stilato attesta l'errore stesso; in casi del genere l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore certificato dal Direttore di Gara, per giudicare se tale errore abbia influito sul risultato finale, per l'eventuale applicazione dell'art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nella fattispecie si ritiene che l'errore ebbe ad influire sulla validita' dell'incontro, se e' vero che esso si concluse, a causa proprio della irregolare alterazione del risultato, in parita' di 10 reti.
Per questi motivi il G.S.T., dispone la ripetizione dell'incontro e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato per le incombenze di rito.
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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