DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. GIOVANI VIRTUS CALCIO/A.C.D. SPORTIVA STAGGIA DEL 24 APRILE 2009 (sospesa al 29' del p.t. sul risultato di 2-4).
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato regionale Toscana, rilevato dal referto della gara in epigrafe che l'arbitro al 29' del p.t. a causa dell'usura del terreno di gioco riteneva che la visibilita' delle linee laterali, gia' precaria all'inizio della gara, fosse divenuta insufficiente;
-che l'arbitro invitava il capitano della societa' ospitante a provvedere all'eliminazione dell'inconveniente ma che questi dichiarava di non essere nella possibilita' di potervi porre rimedio. Allorche' il D.G. interrompeva la gara. Tutto cio' premesso, osserva il Giudice Sportivo che la semplice lettura del referto offre la prova della mancata osservanza da parte dell'arbitro delle formalita' predisposte affinche' le gare si svolgano nel pieno rispetto dei regolamenti, previa l'eliminazione di tutte le irregolarita' che potrebbero inficiarle. Infatti, l'arbitro, accertato che le linee laterali non erano piu' visibili, avrebbe dovuto imporre alla societa' ospitante per l'eliminazione delle irregolarita' un termine che non doveva superare il tempo massimo di attesa, cio' in applicazione della regola n. 1 n.ri 9/10 della guida pratica delle regole di giuoco calcio a cinque. In ogni caso non avrebbe dovuto immediatamente sospendere la gara, perche' soltanto allo scadere del termine prefissato sorgeva la responsabilita' della societa' ospitante, la quale non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara rendeva impossibile la prosecuzione della partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a volontarieta' sia che fosse imputabile anche a solo titolo di colpa. D'altra parte, l'affermazione contenuta nel referto in ordine all'impossibilita' da parte del capitano di prestare i necessari provvedimenti per ovviare all'irregolarita' costituisce una valutazione soggettiva, mentre e' proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre - come si e' detto - la prova della responsabilita' della societa'. La gara, pertanto, deve essere ripetuta, essendo stata interrotta in modo irregolare.
Per questi motivi il G.S.T. dispone la ripetizione della gara suriportata trasmettendo gli atti alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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