Comunicato Ufficiale 302
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 21.12.2009, ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
GARA NON DISPUTATA
GARA DEL 19/12/2009: POVOLI TEAM – CARRE’FUTSAL CHIUPPANO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata
disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della
-
-
-
società POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
alcuna giustificazione per cui deve essere considerata rinunciataria a tutti
gli effetti;
visti gli art 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n. 1 del 3.07.2009
decide:
di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto,e
l'ammenda di € 2000,00 quale seconda rinuncia nonché di corrispondere l’importo
di € 1500,00 alla società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO a titolo di indennizzo per le
spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.
GARA DEL 19/12/2009: GRADO 2006 – PRATO CALCIO A CINQUE
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata disponibilità dell’impianto sportivo,risultato occupato da
altra manifestazione sportiva, considerato che la società GRADO 2006 non è
riuscita a reperire in tempo utile un altro terreno di gioco regolarmente
omologato per far disputare l’incontro, visti gli artt.17 del C.G.S., 53
delle N.O.I.F. ed il C.U. n.1 del 03.07.2009 decide :
di comminare alla società Grado 2006 la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-6.
GARA DEL 19/12/2009: FUTSAL TIRRENIA – ADRIATICA FUTSAL CLUB
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società ADRIATICA
FUTSAL CLUB entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società ha fatto pervenire a riguardo un
preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una
causa di forza maggiore che ha impedito la squadra di raggiungere in tempo
utile la sede dell’incontro;
decide :
di soprassedere ad ogni decisione in merito in attesa di esaminare la
documentazione probatoria a sostegno della richiesta.
RECLAMO
GARA DEL 5/12/2009: CARRE’FUTSAL CHIUPPANO– PETRARCA PADOVA C 5
Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara
CARRE’FUTSAL CHIUPPANO-PETRARCA PADOVA C
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
società convenuta sia comminata in via principale, ai sensi
dell’art.17,comma 1 del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della
gara col punteggio di 0-6, od in via secondaria sia disposta la
ripetizione della stessa.
Motivo di tale doglianza va ascritto , a detta della ricorrente,alle
particolari dimensioni del terreno di gioco dove si è disputato
l’incontro, in merito alle quali prima dell’inizio della gara ha
presentato apposita riserva scritta all’arbitro. Più precisamente la
ricorrente sostiene che,poiché nell’impianto che è ubicato all’interno di
una palestra nella quale si svolgono altre discipline sportive,si trovano
due canestri fissati alle pareti laterali,all’altezza di mm.2,80, tali
installazioni non sarebbero conformi a quanto stabilito dal C.U. n.10 del
3.08.2009. Premesso che al riguardo l’arbitro ha fatto comunque disputare
l’incontro non ritenendo che sussistessero i presupposti di pericolosità
avanzati dalla ricorrente riguardo ai due canestri fissi, e considerato
che agli atti della Divisione risulta regolare verbale di omologazione
dell’impianto in questione, ove i due canestri,ben visibili sono stati
regolarmente valutati dall’ispettore omologatore, si deve precisare che
le disposizioni di cui al C.U./2009 per i campionati nazionali di serie B
prevedono che solo a far data dal 1 luglio 2010, il terreno di gioco sia
al coperto in ambiente chiuso con altezza libera non inferiore ai m.7.Di
conseguenza le eccezioni formulate dalla società ricorrente riguardano
adempimenti che dovranno essere posti in essere nella prossima stagione
sportiva e non in quella attuale, per la quale il campo della società
CARRE’FUTSAL CHIUPPANO risulta regolarmente omologato,riguardo a quanto
affermato dalla ricorrente, la parte convenuta ha fatto pervenire delle
controdeduzioni che tuttavia non possono essere prese in considerazione
in quanto inviate oltre i termini stabiliti dall’art.35 del C.G.S ;
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U. n. 263 del 7/12/2009, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito sul campo
dalle due squadre al termine dell’incontro, CARRE’FUTSAL CHIUPPANOPETRARCA
PADOVA C 5 5-3:
b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
GARA DEL 8/12/2009 POVOLI TEAM– ADRIATICA FUTSAL CLUB
Reclamo preposto dalla società ADRIATICA FUTSAL CLUB avverso l'esito
della gara POVOLI TEAM-ADRIATICA FUTSAL CLUB
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
società convenuta sia comminata ai sensi dell’art.17,comma 5,lettera A
del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0-6, per non aver schierato, nel corso dell’incontro in questione, 3
calciatori Under 21, così come previsto dal C.U. n.1 lettera F del
3.07.2009.Dal supplemento di referto all’uopo chiesto al direttore di
gara n.2 e dalla distinta dei calciatori che hanno partecipato
all’incontro in oggetto si evince che è pur vero che nella suddetta
distinta sono presenti n.3 calciatori italiani nati dopo il 31.12.1987, e
Lo Sapio Giuseppe, nato il 12.05.1993,Povoli Andrea nato il 17.01.1994 e
Momo Alessandro nato il 03.02.1988, ma all’inizio della gara solo due dei
tre summenzionati erano presenti, in quanto Momo Alessandro ,seppur
inserito in distinta, è giunto all’impianto al minuto 10°del secondo
tempo e si è unito alla propria squadra previo riconoscimento da parte
dell’arbitro. L’obbligo di schierare i tre tesserati nati successivamente
al 31.12.1987, comporta che la presenza di tali soggetti debba avvenire
all’inizio dell’incontro, e l’eventuale carenza di uno dei tre non può
essere sanata nel corso della gara, in quanto tale interpretazione
comporterebbe l’elusione sostanziale della norma ideata allo scopo di
valorizzare il vivaio e favorire l’attività dei giovani calciatori:
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S.,ed il C.U.n.1 a
scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 275 del 11/12/2009, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società POVOLI TEAM la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di
reclamo.
GARE DEL 19/12/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
A CARICO DI SOCIETA’
Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5
Per corali ingiurie,da parte di propri sostenitori, nei confronti
dell’'arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)
Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
regolamentare.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)
RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)
AMMONIZIONE II infr
NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)
AMMONIZIONE I infr
DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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