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Raccolta Comunicati Ufficiali

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    Fuoriclasse
    00 08/10/2009 12:17

    Comunicato Ufficiale N. 77

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 05.10.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARE DEL 03/10/2009

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le

    seguenti sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO DI SOCIETA’

     

    AMMENDA

    Euro 100,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

    per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    DAMASO GIOVANNI (L OASI)

    Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria

    della evidente opportunità di segnare una rete.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    Per reiterato comportamento non regolamentare.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    AMMONIZIONE I infr

    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (COOP. ATLANTE)

    GUIDOLIN DIEGO (FUTSAL CARMENTA)

    PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)

    FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

    PASSANEZI JUNIOR LUIZ ROBERTO (FUTSAL TIRRENIA)

    PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    CERRI GIACOMO (L OASI)

    AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

    APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

    QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)




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    Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
    Per contattarmi in privato inviami un messaggio privato o clicca sul tasto "email".
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    Futs@l
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    Fuoriclasse
    00 14/10/2009 18:56

    Comunicato Ufficiale N. 103

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

     

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 12.10.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    GARE DEL 10/10/2009

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei

    confronti dell'arbitro.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    AMMONIZIONE II infr

    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    AGOSTINI STEFANO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    CALABRETTO STEFANO (FUTSAL CARMENTA)

    SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)

    NORFINI VALERIO (FUTSAL TIRRENIA)

    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

    TRESSOLDI FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

    UMALINI DAMIANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    GALLO ALESSIO (L OASI)




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    Futs@l
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    Fuoriclasse
    00 21/10/2009 23:45

    Comunicato Ufficiale N. 126

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 19.10.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARE DEL 17/10/2009

     

    A CARICO DI SOCIETA’

     

    AMMENDA

    Euro 150,00 COOP.ATLANTE

    Per reiterate ingiurie da parte di un proprio sostenitore nei

    confronti dell'arbitro.

    Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5

    Per reiterate ingiurie da parte di proprio sostenitore nei

    confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara.

    Euro 100,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

     

    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 28/10/2009

    TONELLI IACOPO (COOP.ATLANTE)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

    VENIER MARCO (FUTSAL VILLORBA C5)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

     

    A CARICO DI ALLENATORI

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

    AGOSTI FRANCESCO (COOP.ATLANTE)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)

    Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di

    gioco.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    Per reiterato comportamento non regolamentare.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    AMMONIZIONE II infr

    AGOSTINI STEFANO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)

    PASSANEZI JUNIOR LUIZ ROBERTO (FUTSAL TIRRENIA)

    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

    TRESSOLDI FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

    CERRI GIACOMO (L OASI)

    AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

     

    AMMONIZIONE I infr

    GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)

    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    BOCHNIA STOCCO CARLOS EMILIO (COOP.ATLANTE)

    AGDID IMAD (FUTSAL CARMENTA)

    BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

    SANTOS BROSSI LEANDRO (FUTSAL TIRRENIA)

    GNAN STEFANO (FUTSAL VILLORBA C5)

    CIOLETTI CLAUDIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    CLEMENTE ALESSANDRO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    TESI STEFANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    DAMASO GIOVANNI (L OASI)

    MORO MANUEL (L OASI)

    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

    TABORRI ALBERTO (PETRARCA PADOVA C5)

    RANIERI PABLO DANIEL (POVOLI TEAM)

    RODRIGUES ZACCANI DIEGO (POVOLI TEAM)




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    Fuoriclasse
    00 29/10/2009 20:14

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 19.10.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARE DEL 17/10/2009

     

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA

    Euro 100,00 FUTSAL CARMENTA

    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

     

    A CARICO DI ALLENATORI

    SQUALIFICA PER DUE GARE

    FRANCHINI SERGIO (COOP.ATLANTE)

    Per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti degli arbitri,

    allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER TRE GARE

    DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)

    Per aver sputato contro un calciatore avversario attingendolo.

    Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2 bis lett.b) del

    C.G.S..

     

    GALLO ALESSIO (L OASI)

    Per aver colpito con un pugno un avversario.

    Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2bis let.b)

    del CGS.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    TRESSOLDI FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

    TESI STEFANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    DAMASO GIOVANNI (L OASI)

    GALLO ALESSIO (L OASI)

    MORO MANUEL (L OASI)

     

    AMMONIZIONE I infr

    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

    POZZEBON LUCIANO (FUTSAL VILLORBA C5)

    CODIGLIA GIORGIO (GRADO 2006 C.5)

    DAVID MICHELE (GRADO 2006 C.5)

    GIOVANNELLI CLAUDIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)




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    Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


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    Fuoriclasse
    00 04/11/2009 22:05

    Comunicato Ufficiale N. 172

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 2.11.2009, ha adottato

    le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARE DEL 31/10/2009

     

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA

     

    Euro 400,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

    Per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori, nei

    riguardi degli arbitri. Per indebita presenza di persone non autorizzate

    all'interno dello spazio antistante gli spogliatoi al termine della gara,

    che profferivano frasi offensive e minacciose nei confronti degli arbitri.

     

    Euro 250,00 COOP.ATLANTE

    Perchè proprio dirigente ammesso in panchina quale dirigente addetto

    agli ufficiali di gara, abbandonava volontariamente il terreno di gioco senza

    il preventivo accordo dell'arbitro e posizionatosi sugli spalti, teneva un

    comportamento offensivo nei confronti dei direttori di gara.

     

    Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5

    Per corali ingiurie, da parte di propri sostenitori nei confronti

    dell'arbitro.

     

    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 16/12/2009

    BACCI LUCIANO (COOP.ATLANTE)

    Ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli arbitri,abbandonava

    volontariamente il terreno di gioco senza il preventivo consenso e posizionatosi

    sugli spalti, teneva un comportamento offensivo nei confronti dei direttori di

    gara.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    Per aver rivolto ad un proprio dirigente una frase offensiva.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    BROSSI LERANDRO (FUTSAL TIRRENIA)

    Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento

    non regolamentare.

    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    Per reiterate scorrettezze.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    SPATAFORA SAMUELE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario

    a fine gara.

    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario

    a fine gara.

     

    AMMONIZIONE II infr

    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)

    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (COOP.ATLANTE)

    TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

    CALABRETTO STEFANO (FUTSAL CARMENTA)

    GUIDOLIN DIEGO (FUTSAL CARMENTA)

    NORFINI VALERIO (FUTSAL TIRRENIA)

    MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

    QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    SPATAFORA SAMUELE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

    PALAZZONI MATTEO (L OASI)

    BOTTIN NICOLO (PETRARCA PADOVA C5)

    NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

    BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)

    COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)




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    Post: 5.767
    Fuoriclasse
    00 11/11/2009 21:58

    Comunicato Ufficiale N. 196

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 9.11.2009, ha adottato

    le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

     

    FUTSAL TIRRENIA - PETRARCA PADOVA C5

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C5

    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

    di tesserati per quanto in atti.

     

    GARE DEL 7/11/2009

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

    MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    TESI STEFANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

     

    AMMONIZIONE II infr

    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

    RANIERI PABLO DANIEL (POVOLI TEAM)

     

    AMMONIZIONE I infr

    LEONE FEDERICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)

    TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

    GROSS PAUL ANDREA (FUTSAL TIRRENIA)

    DI MERCURIO FABIO (GRADO 2006 C.5)

    MEDEOT BALDASSARRE (GRADO 2006 C.5)

    CONTE MAURIZIO (L OASI)

    CELLI LUIGI (PRATO CALCIO A CINQUE)




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    H.B.
    Post: 332
    Età: 50
    Allievo
    00 18/11/2009 10:49
    RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’UFFICIO PROCURA
    ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO TESI,
    TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ISOLOTTO CALCIO A CINQUE
    La C.G.F. dispone l’immediata sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore Stefano
    Tesi, tesserato in favore della società Isolotto Calcio A Cinque, partecipante al Campionato C5 – Serie B......

    O QUESTA????????

    PADOVA SEMPRE LA STESSA SOCIETA'..........
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    Futs@l
    Post: 5.828
    Fuoriclasse
    00 18/11/2009 16:00

    Comunicato Ufficiale N. 213

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 16.11.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B


     

    COOP ATLANTE - ADRIATICA FUTSAL CLUB

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società COOP ATLANTE

    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

    di tesserati per quanto in atti.

     

    GARE DEL 15/11/2009

     

    A CARICO DI SOCIETA’

     

    AMMENDA

    Euro 750,00 COOP.ATLANTE

    Perchè propri sostenitori, nel corso del secondo tempo

    rivolgevano ingiurie e grida di dileggio nei confronti di un

    calciatore di colore della squadra avversaria e desistevano da

    tale comportamento solo su invito del capitano della squadra

    sollecitato ad intervenire dai direttori di gara. Nel corso

    dell'incontro,inoltre,venivano profferite ingiurie e minacce nei

    confronti degli arbitri. Per indebita presenza a fine gara

    sul terreno di gioco,di persona non identificata ma appartenente

    alla società, che teneva un comportamento offensivo e minaccioso

    nei confronti della terna arbitrale e dei calciatori della

    squadra avversaria.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    Calciatore in panchina,protestava nei confronti dell'arbitro.

     

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     


     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE' FUTSAL CHIUPPANO)

    BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

    MORO MANUEL (L OASI)

     

    AMMONIZIONE II infr

    LEONE FEDERICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    CONTE MAURIZIO (L OASI)

    NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

    BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)


    AMMONIZIONE I infr

    CORAZZA ELVIS (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    BARDIN FILIPPO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    BASTA GIACOMO (COOP.ATLANTE)

    MASCARIN JOAO GUILHERME (COOP.ATLANTE)

    BARTOLI FABRIZIO (GRADO 2006 C.5)

    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    BONACCORSI LORENZO (L OASI)

    PASQUARIELLO OMAR (L OASI)

    CANTARELLO MARCO (PETRARCA PADOVA C5)

    SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)





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    Fuoriclasse
    00 26/11/2009 10:28

    Comunicato Ufficiale N. 230

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 23.11.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    RECLAMO

     

    GARA DEL 7/11/2009:PETRARCA PADOVA C5– POL.FUTSAL TIRRENIA

    Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara PETRARCA

    PADOVA C5-POL,FUTSAL TIRRENIA

    Il Giudice sportivo,

    esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:

    con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della

    società POL.FUTSAL TIRRENIA venga comminata la punizione sportiva della

    perdita della gara prevista dall'art.17, co.5, lett. a) per aver

    provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in oggetto, i calciatori

    BORSACCHI GIOVANNI,COFRANCESCO ARMANDO,FARNOCCHIA MIRKO e FRUZZETTI

    GIOVANNI in posizione irregolare di tesseramento.

    Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che

    i calciatori FARNOCCHIA MIRKO e BORSACCHI GIOVANNI sono tesserati per la

    società POL.FUTSAL TIRRENIA, mentre il calciatore FRUZZETTI GIOVANNI

    risulta tesserato per la società POLARIS, ed il calciatore COFRANCESCO

    ARMANDO risulta svincolato alla fine della stagione sportiva 2008/2009.

    Ne consegue, pertanto, che i due ultimi giocatori non avevano pieno

    titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe.

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 17, 24,29, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della

    riserva di cui al C.U. n. 196 del 11/11/2009, decide:

    a) di accogliere il ricorso comminando alla società POL.FUTSAL TIRRENIA

    la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;

    b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.

     

    GARE DEL 15/11/2009

     

    A CARICO DIRIGENTI

     

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 9/12/2009

    TRENTIN MATTEO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro. Sanzione così

    determinata in quanto ammesso in panchina in qualità di dirigente

    addetto agli ufficiali di gara.

     

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 2/12/2009

    MORLINO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    Per tentato atto di violenza nei confronti di un avversario.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

     

    TOSO ALBERTO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    Per reiterato comportamento non regolamentare.

    QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    Per reiterate scorrettezze.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

    BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

    CONTE MAURIZIO (L OASI)

    DAMASO GIOVANNI (L OASI)

    NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

    FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

    DI MERCURIO FABIO (GRADO 2006 C.5)

    COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)

    CORBATTO GIACOMO (GRADO 2006 C.5)

    PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

    RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)




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    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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    00 02/12/2009 17:11

    Comunicato Ufficiale N. 248

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 30.11.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    RECLAMO

     

    GARA DEL 14/11/2009:COOP ATLANTE– ADRIATICA FUTSAL CLUB

    Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTEADRIATICA

    ,FUTSAL CLUB

    Il Giudice sportivo,

    esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:

    con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della

    società ADRIATICA .FUTSAL CLUB venga comminata la punizione sportiva

    della perdita della gara prevista dall'art.17, co.5, lett. a) per aver

    provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in oggetto, il calciatore

    CORAZZA ELVIS in posizione irregolare di tesseramento.

    Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che

    il calciatore CORAZZA ELVIS è tesserato per la società ADRIATICA FUTSAL

    CLUB a far tempo dal 24.11.2009. Ne consegue, pertanto, che il suddetto

    calciatore non aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata

    in epigrafe,in quanto svoltasi il 14.11.2009,data antecedente a quella in

    cui risulta perfezionato il tesseramento.

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 17, 24,29, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della

    riserva di cui al C.U. n. 213 del 18/11/2009, decide:

    a) di accogliere il ricorso comminando alla società ADRIATICA.FUTSAL CLUB

    la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;

    b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.

     

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

     

    COOP ATLANTE - CARRE FUTSAL CHIUPPANO

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società COOP ATLANTE

    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

    di tesserati per quanto in atti.

     

    GARE DEL 28/11/2009

     

    A CARICO DI SOCIETA’

     

    AMMENDA

     

    Euro 100,00 POVOLI TEAM

    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la

    gara.

     

    Euro 50,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

    Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

     

    A CARICO DIRIGENTI

     

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 7/12/2009

    DI STASIO ALESSANDRO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER TRE GARE

    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo.

    Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis (lett. B)

    del C.G.S.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    Perchè a fine gara teneva un comportamento gravemente scorretto nei

    confronti di un avversario.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

     

    AMMONIZIONE II infr

    RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

    POZZEBON LUCIANO (FUTSAL VILLORBA C5)

    SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

    TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    SPATAFORA OSCAR (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    ANTONELLI LUCIANO NICOLAS (POVOLI TEAM)




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    00 07/12/2009 19:05

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 7.12.2009, ha adottato

    le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARA NON DISPUTATA

     

    GARA DEL 5/11/2009: FUTSAL CARMENTA – POVOLI TEAM.

    Il Giudice Sportivo,

    - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata

    per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della società

    POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;

    - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo

    giustificazione alcuna.

    visti gli art. 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1 del 3/07/2009;

    decide:

    - di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita

    della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in

    classifica e l’ammenda di Euro 1000,00 quale 1°rinuncia. nonché di corrispondere

    l’importo di € 1500,00 alla società FUTSAL CARMENTA a titolo di rimborso per le

    spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.

     

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

    CARRE FUTSAL CHIUPPANO - PETRARCA PADOVA C5

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C5

    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

    di tesserati per quanto in atti.

     

    GARE DEL 5/12/2009

     

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA

    Euro 150,00 ISOLOTTO CALCIO A CINQUE

    Per corali ingiurie nel corso della gara, da parte di propri

    sostenitori, nei confronti degli ufficiali di gara .

     

    A CARICO DI ALLENATORI

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    GIACON DIEGO (PETRARCA PADOVA C5)

    . Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

     

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER DUE GARE

    UMALINI DAMIANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

    FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non

    regolamentare.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    CONTE MAURIZIO (L OASI)

    MORO MANUEL (L OASI)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    AGOSTINI STEFANO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

    GALLO ALESSIO (L OASI)

    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    CIOLETTI CLAUDIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    BOTTIN NICOLO (PETRARCA PADOVA C5)

    RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)

     

    AMMONIZIONE I infr

    MOIMAS GIORGIO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    TOSO ALBERTO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    LAZARI ADRIANO (FUTSAL TIRRENIA)




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    00 11/12/2009 15:15

    Comunicato Ufficiale N. 275

     

    GIUSTIZIA SPORTIVA

     

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 10.12.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

    POVOLI TEAM - ADRIATICA FUTSAL CLUB

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società ADRIATICA FUTSAL

    CLUB avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni

    decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti

    a carico di tesserati per quanto in atti.

    GARE DEL 8/12/2009

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

    le seguenti sanzioni disciplinari.

     

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA

    Euro 150,00 POVOLI TEAM

    Per mancata lettura del comunicato antiviolenza.Per innoservanza

    dell' obbligo di assistenza medica.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    DAMASO GIOVANNI (L OASI)

    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

    NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

    AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE V infr

    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    MASCARIN JOAO GUILHERME (COOP.ATLANTE)

     

    AMMONIZIONE I infr

    MEDEOT GERMANO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    DI MASO GUGLIELMO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    ZANNONI STIVEN DANIEL (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    IULIANO GIUSEPPE (GRADO 2006 C.5)

    MAURENCIG MASSIMO (GRADO 2006 C.5)

    VITALE TOMMASO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)

    RUBINATO RICCARDO (PETRARCA PADOVA C5)

    NARDI MATTEO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    PICCONI MASSIMILIANO (PRATO CALCIO A CINQUE)




    --------------------------------------------
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    00 17/12/2009 09:14


    Comunicato Ufficiale 283

     


    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo

    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 14.12.2009, ha

    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

     

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

     

    GARA DEL 28/11/2009 COOP.Atlante– CARRE’FUTSAL CHIUPPANO

    Reclamo preposto dalla società COOP. ATLANTE avverso l'esito

    della gara COOP ATLANTE-CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO

    Il Giudice sportivo,

    a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°248 del 02.12.2009

    rilevato che la società COOP ATLANTE non ha dato seguito al preannuncio

    di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe;

    rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del

    gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.;

    considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il

    reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa;

    P.Q.M.

    a) di dichiarare inammissibile il reclamo;

    b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente

    punteggio COOP ATLANTE-CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO 2-2.

    c) di addebitare sul conto della società COOP ATLANTE la tassa di

    reclamo.

     

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società BERGAMO CALCIO A 5

    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

    di tesserati per quanto in atti.

    CALCETTO POGGIBONSESE - POVOLI TEAM

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società CALCETTO

    POGGIBONSESE avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad

    ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti

    assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

     

    GARE DEL 12/12/2009

     

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    Per aver rivolto ad un avversario frase offensiva.

     

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

     

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    GALLO ALESSIO (L OASI)

     

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)

    RANIERI PABLO DANIEL (POVOLI TEAM)

    BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)

     

    AMMONIZIONE VI infr

    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

     

    AMMONIZIONE II infr

    MOIMAS GIORGIO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)

    DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)

    IULIANO GIUSEPPE (GRADO 2006 C.5)

    RODRIGUES ZACCANI DIEGO (POVOLI TEAM)

     

    AMMONIZIONE I infr

    LANZIOTTI LUCAS (FUTSAL CARMENTA)

    VASARELLI SIMONE (FUTSAL TIRRENIA)

    COMELLO MATTIA (FUTSAL VILLORBA C5)

    DARIO DANIELE (GRADO 2006 C.5)

    EGIZIANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)




    --------------------------------------------
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    00 24/12/2009 20:44

    Comunicato Ufficiale 302

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 21.12.2009, ha
    adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARA NON DISPUTATA
    GARA DEL 19/12/2009: POVOLI TEAM – CARRE’FUTSAL CHIUPPANO
    Il Giudice Sportivo,
    - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata
    disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della
    -
    -
    -
    società POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
    - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
    alcuna giustificazione per cui deve essere considerata rinunciataria a tutti
    gli effetti;
    visti gli art 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n. 1 del 3.07.2009
    decide:
    di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita
    della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto,e
    l'ammenda di € 2000,00 quale seconda rinuncia nonché di corrispondere l’importo
    di € 1500,00 alla società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO a titolo di indennizzo per le
    spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.

    GARA DEL 19/12/2009: GRADO 2006 – PRATO CALCIO A CINQUE
    Il Giudice Sportivo,
    - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
    per la mancata disponibilità dell’impianto sportivo,risultato occupato da
    altra manifestazione sportiva, considerato che la società GRADO 2006 non è
    riuscita a reperire in tempo utile un altro terreno di gioco regolarmente
    omologato per far disputare l’incontro, visti gli artt.17 del C.G.S., 53
    delle N.O.I.F. ed il C.U. n.1 del 03.07.2009 decide :
    di comminare alla società Grado 2006 la punizione sportiva della perdita
    della gara col punteggio di 0-6.

    GARA DEL 19/12/2009: FUTSAL TIRRENIA – ADRIATICA FUTSAL CLUB
    Il Giudice Sportivo,
    - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
    per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società ADRIATICA
    FUTSAL CLUB entro il tempo regolamentare di attesa;
    considerato che la predetta società ha fatto pervenire a riguardo un
    preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una
    causa di forza maggiore che ha impedito la squadra di raggiungere in tempo
    utile la sede dell’incontro;
    decide :
    di soprassedere ad ogni decisione in merito in attesa di esaminare la
    documentazione probatoria a sostegno della richiesta.

    RECLAMO
    GARA DEL 5/12/2009: CARRE’FUTSAL CHIUPPANO– PETRARCA PADOVA C 5
    Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara
    CARRE’FUTSAL CHIUPPANO-PETRARCA PADOVA C
    Il Giudice sportivo,
    esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
    con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
    società convenuta sia comminata in via principale, ai sensi
    dell’art.17,comma 1 del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della
    gara col punteggio di 0-6, od in via secondaria sia disposta la
    ripetizione della stessa.
    Motivo di tale doglianza va ascritto , a detta della ricorrente,alle
    particolari dimensioni del terreno di gioco dove si è disputato
    l’incontro, in merito alle quali prima dell’inizio della gara ha
    presentato apposita riserva scritta all’arbitro. Più precisamente la
    ricorrente sostiene che,poiché nell’impianto che è ubicato all’interno di
    una palestra nella quale si svolgono altre discipline sportive,si trovano
    due canestri fissati alle pareti laterali,all’altezza di mm.2,80, tali
    installazioni non sarebbero conformi a quanto stabilito dal C.U. n.10 del
    3.08.2009. Premesso che al riguardo l’arbitro ha fatto comunque disputare
    l’incontro non ritenendo che sussistessero i presupposti di pericolosità
    avanzati dalla ricorrente riguardo ai due canestri fissi, e considerato
    che agli atti della Divisione risulta regolare verbale di omologazione
    dell’impianto in questione, ove i due canestri,ben visibili sono stati
    regolarmente valutati dall’ispettore omologatore, si deve precisare che
    le disposizioni di cui al C.U./2009 per i campionati nazionali di serie B
    prevedono che solo a far data dal 1 luglio 2010, il terreno di gioco sia
    al coperto in ambiente chiuso con altezza libera non inferiore ai m.7.Di
    conseguenza le eccezioni formulate dalla società ricorrente riguardano
    adempimenti che dovranno essere posti in essere nella prossima stagione
    sportiva e non in quella attuale, per la quale il campo della società
    CARRE’FUTSAL CHIUPPANO risulta regolarmente omologato,riguardo a quanto
    affermato dalla ricorrente, la parte convenuta ha fatto pervenire delle
    controdeduzioni che tuttavia non possono essere prese in considerazione
    in quanto inviate oltre i termini stabiliti dall’art.35 del C.G.S ;
    P.Q.M.
    Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S., a scioglimento della
    riserva di cui al C.U. n. 263 del 7/12/2009, decide:
    a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito sul campo
    dalle due squadre al termine dell’incontro, CARRE’FUTSAL CHIUPPANOPETRARCA
    PADOVA C 5 5-3:
    b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

    GARA DEL 8/12/2009 POVOLI TEAM– ADRIATICA FUTSAL CLUB
    Reclamo preposto dalla società ADRIATICA FUTSAL CLUB avverso l'esito
    della gara POVOLI TEAM-ADRIATICA FUTSAL CLUB
    Il Giudice sportivo,
    esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
    con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
    società convenuta sia comminata ai sensi dell’art.17,comma 5,lettera A
    del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
    di 0-6, per non aver schierato, nel corso dell’incontro in questione, 3
    calciatori Under 21, così come previsto dal C.U. n.1 lettera F del
    3.07.2009.Dal supplemento di referto all’uopo chiesto al direttore di
    gara n.2 e dalla distinta dei calciatori che hanno partecipato
    all’incontro in oggetto si evince che è pur vero che nella suddetta
    distinta sono presenti n.3 calciatori italiani nati dopo il 31.12.1987, e
    Lo Sapio Giuseppe, nato il 12.05.1993,Povoli Andrea nato il 17.01.1994 e
    Momo Alessandro nato il 03.02.1988, ma all’inizio della gara solo due dei
    tre summenzionati erano presenti, in quanto Momo Alessandro ,seppur
    inserito in distinta, è giunto all’impianto al minuto 10°del secondo
    tempo e si è unito alla propria squadra previo riconoscimento da parte
    dell’arbitro. L’obbligo di schierare i tre tesserati nati successivamente
    al 31.12.1987, comporta che la presenza di tali soggetti debba avvenire
    all’inizio dell’incontro, e l’eventuale carenza di uno dei tre non può
    essere sanata nel corso della gara, in quanto tale interpretazione
    comporterebbe l’elusione sostanziale della norma ideata allo scopo di
    valorizzare il vivaio e favorire l’attività dei giovani calciatori:
    P.Q.M.
    Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S.,ed il C.U.n.1 a
    scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 275 del 11/12/2009, decide:
    a) di accogliere il ricorso comminando alla società POVOLI TEAM la
    punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
    b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di
    reclamo.

    GARE DEL 19/12/2009

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

    A CARICO DI SOCIETA’

    Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5
    Per corali ingiurie,da parte di propri sostenitori, nei confronti
    dell’'arbitro.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
    CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)
    Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
    regolamentare.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)
    RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    AMMONIZIONE II infr
    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE I infr
    DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)



    --------------------------------------------
    Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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    Fuoriclasse
    00 09/01/2010 12:55
    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 7.1.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARA NON DISPUTATA

    GARA DEL 6/1/2010: PRATO CALCIO A CINQUE – POVOLI TEAM
    Il Giudice Sportivo,
    - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
    per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della società
    POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
    - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
    giustificazione alcuna.
    visti gli art. 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1 del 3/7/2009;
    decide:
    - di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita
    della gara con il punteggio di 0-6,e l’ammenda di Euro 5000,00 e ravvisato che
    trattasi della quarta rinuncia di decretarne l’esclusione dal prosieguo del
    Campionato.
    Inoltre considerato che detta rinuncia è intervenuta alla seconda giornata del
    girone di ritorno si dispone che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art
    53, comma 4 delle N.O.I.F. tutte le gare residuali in calendario per la corrente
    stagione sportiva siano considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della
    società antagonista. La società POVOLI TEAM dovrà inoltre corrispondere alla
    società PRATO CALCIO A CINQUE l’importo di € 1500,00 a titolo di rimborso per le
    spese sostenute da quest’ultima per l’organizzazione dell’incontro.

    RECLAMO
    GARA DEL 19/12/2009: FUTSAL TIRRENIA– ADRIATICA FUTSAL CLUB
    Reclamo preposto dalla società ADRIATICA FUTSAL CLUB avverso la mancata disputa
    dell'incontro FUTSAL TIRRENIA-ADRIATICA FUTSAL CLUB
    Il Giudice sportivo,
    in merito alla mancata disputa dell’incontro in oggetto,la società
    ricorrente ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore che
    le ha impedito di raggiungere in tempo utile la sede dove doveva essere
    disputata l’incontro in questione;senza però aver cura di inviare le
    relative motivazioni alla controparte così come previsto
    dall’art.33,comma 5 del C.G.S.
    P.Q.M.
    Visti gli artt. 17, 29, 33 e 38 del C.G.S., a scioglimento della riserva
    di cui al C.U. n. 283 del 16/12/2009:
    a) dichiara inammissibile il reclamo e per l’effetto commina alla società
    ADRIATICA FUTSAL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con
    il punteggio di 0-6.
    b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
    SQUALIFICA PER UNA GARA
    FRUZZETTI GIANNI (FUTSAL TIRRENIA)

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    LEONE FEDERICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (COOP.ATLANTE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)
    NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE V infr
    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    CONTE MAURIZIO (L OASI)
    DAMASO GIOVANNI (L OASI)
    MORO MANUEL (L OASI)

    AMMONIZIONE II infr
    COMELLO MATTIA (FUTSAL VILLORBA C5)
    MAIA DE FREITAS ALOISIO JUNIOR (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE I infr
    BERNARDI FRANCO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    DINO MAURIZIO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    SECCHI LUIZ PAULO (FUTSAL CARMENTA)
    BROSSI LERANDRO (FUTSAL TIRRENIA)
    DEL GRECO FLAVIO (FUTSAL TIRRENIA)
    AL JUNDI JACOPO (PETRARCA PADOVA C5)



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    Fuoriclasse
    00 14/01/2010 12:31
    Comunicato Ufficiale 339
    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 11.1.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

    FUTSAL VILLORBA – PETRARCA PADOVA C 5
    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C5
    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione
    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico
    di tesserati per quanto in atti.

    GARE DEL 9/1/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA
    Euro 50,00 FUTSAL CARMENTA
    Per mancata lettura del comunicato antiviolenza prima dell'inizio
    dell'incontro.(R.C.d.C.)

    A CARICO DIRIGENTI
    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA FINO AL 20/1/2010
    RAGAZINI SIMONE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
    GNAN STEFANO (FUTSAL VILLORBA C5)
    Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
    regolamentare.
    BALLIRANO MICHELE (L OASI)
    Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
    regolamentare.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)
    FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    MOIMAS GIORGIO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    COMELLO MATTIA (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE VI infr
    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    MORO MANUEL (L OASI)

    AMMONIZIONE V infr
    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)
    NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE II infr
    FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    VITALE TOMMASO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE I infr
    CURRO GIUSEPPE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    DE POLI MARCO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)



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    Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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    Fuoriclasse
    00 20/01/2010 16:32
    Comunicato Ufficiale 367
    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 18.1.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    RECLAMO
    GARA DEL 9/1/2010: FUTSAL VILLORBA– PETRARCA PADOVA C5
    Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara
    FUTSAL VILLORBA-PETRARCA PADOVA C5
    Il Giudice sportivo,
    esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
    la ricorrente chiede che in danno della società convenuta sia comminata
    la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6
    prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato
    nell’incontro in esame il calciatore Gnan Stefano in posizione irregolare
    in quanto squalificato. Sostiene la ricorrente che il nominato in
    questione, squalificato per sei giornate di gara in occasione delle
    decisioni adottate a suo carico dal G.S. del comitato regionale Veneto
    per la Supercoppa del predetto Comitato, svoltasi nel 2008,deliberate con
    C.U. n.58 del 21.5.2008, non avrebbe mai provveduto a scontare tali
    sanzioni nel corso stagioni sportive successive. Tale argomentazione è
    suffragata dal fatto che,secondo la ricorrente,dette sanzioni andavano
    scontate nelle gare di campionato,nelle quali, dai controlli esperiti,
    Gnan ha sempre giocato,pur militando in altra compagine diversa da quella
    attuale. Controdeduce la convenuta che secondo la decisione adottata
    dalla C.A.F. su analoga fattispecie e pubblicata sul C.U.n.18/c
    dell’11.11.2003,è stabilito che la Supercoppa del veneto, che si gioca
    tra le vincitrici del campionato regionale e della fase regionale della
    Coppa Italia,rientra tra le gare di Coppa regionale,organizzata,gestita e
    regolamentata dal Comitato Regionale Veneto. Secondo la predetta sentenza
    non trova applicazione il disposto che prevede che le sanzioni inflitte
    in relazione a gare diverse dalle suddette Coppe,in quanto la Supercoppa
    veneto è e deve essere considerata proprio una delle Coppe delle Regioni.
    Ne consegue, pertanto, che alla luce del summenzionato indirizzo
    giurisprudenziale, le sei giornate di squalifica inflitte al calciatore
    Gnan andavano scontate nella Coppa regionale, e non nel campionato.
    P.Q.M.
    Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 38 del C.G.S.,. a scioglimento della
    riserva di cui al C.U. n. 339 del 13/1/2010, decide:
    a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
    squadre al termine dell’incontro:FUTSAL VILLORBA-PETRARCA PADOVA C5 2-2-;
    b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

    GARE DEL 16/1/2010


    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI SOCIETA’
    AMMENDA
    Euro 150,00 FUTSAL TIRRENIA
    Per ingiurie da parte di un proprio sostenitore in campo avverso
    nei confronti del direttore di gara.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per
    proteste nei confronti dell'arbitro.
    MORO MANUEL (L OASI)
    Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
    regolamentare.


    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA
    BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)
    Perchè a fine gara teneva un comportamento offensivo e minaccioso
    nei confronti dei calciatori avversari.

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE VI infr
    CONTE MAURIZIO (L OASI)

    AMMONIZIONE V infr
    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    AMMONIZIONE II infr
    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE I infr
    PACINI FILIPPO (COOP.ATLANTE)
    LOUANDA AISSAM (FUTSAL CARMENTA)
    FRUZZETTI GIANNI (FUTSAL TIRRENIA)
    GUERGOLET VICTOR HUGO (FUTSAL TIRRENIA)
    SALIS VALENTINO (GRADO 2006 C.5)
    SELVA PAOLO (GRADO 2006 C.5)
    TOMAT PAOLO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)



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    00 27/01/2010 15:49
    Comunicato Ufficiale 392

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 25.1.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

    L’OASI – PETRARCA PADOVA C 5
    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C 5
    avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione
    in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico
    di tesserati per quanto in atti.

    GARE DEL 23/1/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI ALLENATORI
    SQUALIFICA PER UNA GARA

    CANDEO ANTONIO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.
    .
    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER DUE GARE
    ZANNONI STIVEN DANIEL (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    Per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano
    dall'azione di giuoco.

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
    NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    Per reiterate scorrettezze.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)
    COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)
    TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    PASQUARIELLO OMAR (L OASI)
    BOTTIN NICOLO (PETRARCA PADOVA C5)
    PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)
    QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE V infr
    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE II infr
    SECCHI LUIZ PAULO (FUTSAL CARMENTA)
    LAZARI ADRIANO (FUTSAL TIRRENIA)
    EGIZIANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE I infr
    DALLE CARBONARE YURI (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    MUSSATO ENRICO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)




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    00 04/02/2010 15:36
    Comunicato Ufficiale 407

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 1.2.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    RECLAMO
    GARA DEL 23/1/2010: L’OASI– PETRARCA PADOVA C 5
    Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C 5 avverso l'esito della gara
    L’OASI-PETRARCA PADOVA C 5
    Il Giudice sportivo,
    esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
    la ricorrente chiede che in danno della società L’OASI sia comminata la
    punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 prevista
    dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato il calciatore
    Pandolfi Kevin nato il 12.6.1994, in posizione irregolare in quanto
    sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività
    agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F.
    Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale
    Toscana, è risultato che la predetta autorizzazione è stata rilasciata in
    data 20.1.2010 .
    Ne consegue, pertanto, che il calciatore Pandolfi Kevin aveva titolo a
    prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 23-1-2010.
    P.Q.M.
    Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 348 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a
    scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 392 del 27/1/2010, decide:
    a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
    squadre al termine della gara: L’OASI-PETRARCA PADOVA C5 5 - 3
    b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

    GARE DEL 30/1/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.


    .
    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
    .
    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)
    FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE VI infr
    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    AMMONIZIONE I infr
    BUSATO CRISTIAN (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    TOGNON MARCO (PETRARCA PADOVA C5)



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    00 17/02/2010 12:45
    Comunicato Ufficiale 449

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 15.2.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARE DEL 13/2/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 24/2/2010
    APICELLA ANIELLO (PRATO CALCIO A CINQUE)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

    AMMONIZIONE E DIFFIDA
    FINATO GALZIGNATO GIOVANNI (FUTSAL CARMENTA)
    Per comportamento non regolamentare sul terreno di gioco,
    allontanato.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)
    APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE VI infr
    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    DAMASO GIOVANNI (L OASI)
    NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE V infr
    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    AMMONIZIONE II infr
    DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)
    LANZIOTTI LUCAS (FUTSAL CARMENTA)
    AL JUNDI JACOPO (PETRARCA PADOVA C5)



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    00 24/02/2010 19:11
    Comunicato Ufficiale 473

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 22.2.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARE DEL 20/2/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 3/3/2010
    FRANCHINI SERGIO (COOP.ATLANTE)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER TRE GARE
    SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)
    Perchè a gioco fermo colpiva con un calcio un avversario a terra
    senza conseguenze.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)
    GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)
    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)
    CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)
    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE VI infr
    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    AMMONIZIONE V infr
    COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE II infr
    DI MASO GUGLIELMO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    CORBATTO GIACOMO (GRADO 2006 C.5)
    MAURENCIG MASSIMO (GRADO 2006 C.5)

    AMMONIZIONE I infr
    DILALLA LUCA (PRATO CALCIO A CINQUE)



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    00 24/02/2010 19:11
    Comunicato Ufficiale 473

    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 22.2.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARE DEL 20/2/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 3/3/2010
    FRANCHINI SERGIO (COOP.ATLANTE)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER TRE GARE
    SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)
    Perchè a gioco fermo colpiva con un calcio un avversario a terra
    senza conseguenze.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
    FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)
    GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)
    DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)
    CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)
    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE VI infr
    FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

    AMMONIZIONE V infr
    COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE II infr
    DI MASO GUGLIELMO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    CORBATTO GIACOMO (GRADO 2006 C.5)
    MAURENCIG MASSIMO (GRADO 2006 C.5)

    AMMONIZIONE I infr
    DILALLA LUCA (PRATO CALCIO A CINQUE)



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    00 26/02/2010 13:20

    Comunicato Ufficiale 479


    ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 473 DEL 24.2.2010
    Alla Voce:

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO SERIE B
    GARE DEL 20/2/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
    seguenti sanzioni disciplinari.

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)
    NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

    Leggasi:

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    AMMONIZIONE VI infr
    BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

    AMMONIZIONE V infr
    PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

    AMMONIZIONE I infr
    VASILE SEBASTIAN (FUTSAL TIRRENIA)



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    00 04/03/2010 11:23
    Comunicato Ufficiale 501
    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 1.3.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARE DEL 27/2/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA
    Euro 100,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO
    Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la
    gara.

    A CARICO DI MASSAGGIATORI

    SQUALIFICA PER UNA GARA
    RAICONI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
    AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    SECCHI LUIZ PAULO (FUTSAL CARMENTA)

    AMMONIZIONE VI infr
    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

    AMMONIZIONE II infr
    DE POLI MARCO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
    BARTOLI FABRIZIO (GRADO 2006 C.5)
    BUSATO CRISTIAN (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    PAPERINI GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE I infr
    MUNARI LORENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    PRINCIPATO FABIO (COOP.ATLANTE)
    SORO FABIO (COOP.ATLANTE)
    TIEPPO WAGNER (FUTSAL CARMENTA)
    BUGIANI GIACOMO (PRATO CALCIO A CINQUE)



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    00 10/03/2010 18:35
    GIUSTIZIA SPORTIVA

    Decisioni del Giudice Sportivo
    Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
    dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 8.3.2010, ha adottato
    le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

    CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

    GARE DEL 6/3/2010

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI ALLENATORI
    SQUALIFICA PER UNA GARA
    AGOSTI FRANCESCO (COOP.ATLANTE)
    .Per comportamento scorretto a fine gara nei confronti di un
    calciatore avversario.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA
    FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    Per comportamento scorretto a fine gara nei confronti
    dell'allenatore della società avversaria.

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
    BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
    BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
    MAIA DE FREITAS ALOISIO JUNIOR (FUTSAL VILLORBA C5)

    AMMONIZIONE II infr
    SPATAFORA OSCAR (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
    MEDEOT BALDASSARRE (GRADO 2006 C.5)
    SALIS VALENTINO (GRADO 2006 C.5)
    UMALINI DAMIANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
    CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)
    RUBINATO RICCARDO (PETRARCA PADOVA C5)

    AMMONIZIONE I infr
    BAN KEIJIRO (CALCETTO POGGIBONSESE)
    FANTOZZI ANDREA (CALCETTO POGGIBONSESE)



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