00 26/11/2010 13:14

SERIE C1

Si comunica che, causa indisponibilità del PALASPORT di PISA, la Società PISA SOCCER FIVE

disputerà la gara del 26/11/2010 valida per l’undicesima giornata di andata PISA SOCCER FIVEVALDARNIA

e la gara del 10/12/2010 valida per la tredicesima giornata di andata PISA SOCCER

FIVE-PROGETTO LANA presso l’impianto PALESTRA PESENTI Via Moro CASCINA (PI) con

inizio alle ore 22:30.

 

SERIE C2

Si comunica che la gara MASSA E MARINA-MATARAZZO LIVORNOdel 26/11/2010 valida per

l’undicesima giornata di andata si disputerà presso l’impianto all’aperto in erba sintetica

COLLINE MASSESI Via Fonda 1 (MS) solito orario.

 

Si comunica che, causa concomitanza con altra gara, la Società IGP CALCETTO CLUB PISA

disputerà la gara del 26/11/2010 valida per l’undicesima giornata di andata IGP CALCETTO CLUB

PISA-MONTECALVOLI e la gara del 10/12/2010 valida per la tredicesima giornata di andata IGP

CALCETTO CLUB PISA-MATARAZZO LIVORNO con inizio alle ore 21:00 sullo stesso impianto.

 

SERIE D

Si comunica che la Società AC SPORTING CECINA 1929 disputerà tutte le proprie gare interne

fino alla fine del campionato presso l’impianto sportivo “Palazzaccio” sito in Via Montenero –

Cecina sempre di Venerdì con inizio alle ore 22:00 a partire dalla gara, del 26/11/2010, con la

società “Timec C5”.

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal Rappresentante A.I.A.

Giovanni Martini e dai Sostituti Giudici Franco Faneschi, Jacopo Piccioli, Lorenzo Rocchi e Andrea

Tonerini, nella seduta del 25/11/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

riportano:

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 19/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

 

Euro 150,00 MISERICORDIA CALCIO A 5

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. ed offensivo verso

calciatori avversari. Recidiva. Per carenze funzionali spogliatoio D.G..

 

Euro 80,00 PROGETTO LANA C5

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Recidiva.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER DUE GARE

BASSI GIOVANNI (V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

MANETTI SAURO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)

BARATTUCCI LUCA (PROGETTO LANA C5)

VASILE SEBASTIAN (VICARELLO SPES)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BELIGNI ANDREA (FUTSAL TORRITA)

MIGLIACCI GIACOMO (MISERICORDIA CALCIO A 5)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

IBBA PIERO (ELBA 97)

TURONI FABIO (ELBA 97)

BENNATI LUCA (FUTSAL TORRITA)

PINNA ANDREA (PELLETTERIE CALCIO A5 ASD)

COPPINI LUCA (POGGIO A CAIANO 1909)

VASARELLI SIMONE (VICARELLO SPES)

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 12/11/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

23.- RECLAMO DELL'A.C.D. I.G.P. CALCETTO CLUB PISA AVVERSO REGOLARITA' GARA

A.S.D. MASSA E MARINA CALCIO A 5/A.C.D. I.G.P. CALCETTO CLUB PISA DEL

12.11.2010 (3-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 34 del 18.11.2010;

-l'A.C.D. I.G.P. Calcetto Club Pisa ha inoltrato, in data 16.11.2010,

reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale, avverso la regolarita’

della gara in epigrafe.

Si osserva che l'impugnazione e' inammissibile. Rileva, infatti, questo

Giudice che non risulta agli atti essere stato inoltrato reclamo per il

giudizio di prima istanza a questo Ufficio, come prescritto dall'art. 46

comma 1 C.G.S., nei modi e nei termini regolamentari fissati avverso la

regolarita' dello svolgimento delle gare, regolarita' che la ricorrente

sarebbe stata legittimata ad impugnare dinanzi questo G.S.T., a norma

dell'art. 29 C.G.S.. La tassa va addebitata.

Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi

proposto dall'A.C.D. I.G.P. Calcetto Club Pisa e dispone l'addebito della

tassa.

 

GARA: A.S.D. CALCIO A CINQUE REMOLE/A.S.D. TRE ESSE 2005 DEL 12 NOVEMBRE

2010 (sospesa al 20' del s.t. sul risultato di 2-3).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 34 del 18.11.2010;

-l'Arbitro dell'incontro A.S.D. Calcio a Cinque Remole/A.S.D.Tre Esse 2005,

disputato a Pontassieve il 12.11.2010 riferiva che al 20' del secondo tempo

era stato oggetto di gravi frasi di discriminazione razziale dai

sostenitori della societa' A.S.D. Calcio a Cinque Remole i quali

lamentavano l'erronea applicazione regolamentare su di un fallo laterale;

aggiungeva che a quel punto egli aveva richiesto al capitano della squadra

ospitante di ''dargli una mano a portare a termine la gara, calmando i suoi

e facendo qualcosa per fare tacere o calmare il pubblico''. Da tale

calciatore aveva pero' ricevuto un esplicito diniego. In considerazione di

cio' e della mancata presenza sul campo della Forza Pubblica egli aveva

deciso di sopspendere la gara.

Tuttocio' premesso, ricorda questo Giudice come rientri nei poteri

dell'Arbitro il sospendere una gara per fini cautelativi o di ordine

pubblico (art. 64 n. 2 N.O.I.F.), ma che spetti in ogni caso agli organi

della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazioni e i fatti

descritti nel rapporto possano giustificare l'adozione di tale

provvedimento eccezionale; occorre quindi accertare l'esistenza di una

situazione di tale entita' che abbia impedito all'Arbitro, nell'ambito dei

poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a

riportare l'ordine. Di cio', peraltro, vi e' una lacunosa traccia nel

rapporto che non fornisce la prova di una reale situazione ingestibile,

quanto invece di un mero timore di carattere soggettivo, derivante da

comportamenti che seppure riprovevoli, non sono purtroppo affatto

inconsueti sui campi e vanno adeguatamente fronteggiati e repressi con una

precisa e sistematica procedura regolamentare. Di fronte ad atteggiamenti

di discriminazione razziale non isolati e' quindi compito precipuo del

Direttore di gara informare la societa' ospitante tramite l'intimazione al

Capitano della squadra ed eventualmente al suo vice che la persistenza di

tale condotta puo' portare inesorabilmente alla sospensione della gara. A

siffatto principio l'Arbitro non si e' rigorosamente attenuto ed il singolo

episodio descritto non puo' considerarsi prodromo di una degenerazione nel

comportamento dei sostenitori, il cui contegno, poteva essere vanificato da

una condotta arbitrale improntata - piu' che alla rinuncia - alla ricerca

di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina.

Per questi motivi il G.S.T. presso il Comitato Regionale Toscana dispone la

ripetizione della gara suindicata trasmettendo gli atti alla Segreteria per

le incombenze di rito.

 

GARE DEL 19/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 160,00 ATON GREEN FLORENCE

Per contegno offensivo verso il D.G. ad opera di tesserato non

identificato.

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 1/2011

DIGIULIOMARIA ALESSIO (AMICI DELLA CONCORDIA)

Allontanato per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo al D.G.

frasi offensive ed irriguardose.

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/12/2010

CACIAGLI MATTEO (ATON GREEN FLORENCE)

A fine gara protestava nei confronti dell'arbitro.

MODICA GIUSEPPE (ATON GREEN FLORENCE)

BORGHETTI PIETRO (TRE ESSE 2005)

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2011

PAOLI MARIO (AMICI DELLA CONCORDIA)

Allontanato per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo al D.G.

frasi offensive e minacciose.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIACOMELLI ANDREA (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)

VAJANI ALESSIO (MATARAZZO CALCIO A 5)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PICCINI ALESSIO (AMICI DELLA CONCORDIA)

ROSAIA LORENZO (MASSA E MARINA CALCIO A 5)

BUTTA ANDREA (MONTECALVOLI CALCIO A 5)

PONTANARI GIANLUCA (MONTECALVOLI CALCIO A 5)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TERRENI FEDERICO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)

GUIDI CLAUDIO (GIOVANILE MONTECALVOLI)

BIRINDELLI ALESSIO (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)

MARSON NICO (LES MERENGUES)

COBAJ ERVIS (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

BURCHIETTI LORENZO (TRE ESSE 2005)

CALERINI ALESSIO (TRE ESSE 2005)

PANARIELLO SAMUELE (VERAG PRATO EST AVIS)

BRANCATI GIACOMO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

PASCUCCI SIMONE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 19/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti

sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 50,00 SAN VITALE CANDIA A.S.D.

Per carenze igieniche spogliatoio D.G..

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MARCHETTI MIRKO (ATHLETIC CLUB SUVERETO)

LANDI MARCO (DLF FIRENZE CALCIO)

LANDINI MIRKO (PORTA ROMANA A.S.D.)

BURCHIELLI ROSSANO (S.GIULIANO TERME CALCIO)

PUCCI EMANUELE (TIMEC CALCIO A CINQUE ASD)




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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


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