Giustizia Sportiva
6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dai Sostituti Giudici Lorenzo Rocchi, Jacopo Piccioli, Andrea Tonerini e Federico Carpanesi, nella seduta del 1/02/2011 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
6.1.8. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
GARE DEL 27/ 1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 250,00 PROGETTO LANA C5
Per propri sostenitori, che abbandonata la zona a loro riservata, entrano sul terreno di gioco offendendo il D.G.. Plurirecidiva.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 2/ 4/2012
GRAZI GIACOMO (FUTSAL TORRITA)
Allontanato per aver offeso e minacciato il D.G., a fine gara reiterava le offese.
SOLINI ANDREA (FUTSAL TORRITA)
Allontanato per aver offeso il D.G., dalla tribuna reiterava le offese. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 2/ 8/2012
SIBILIA FABIO (TRIPETETOLO 97)
Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica afferrava il fischietto dalla bocca del D.G. e lo gettava a terra. Tale gesto non provocava conseguenze all'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARE
ROGHI CARLO ALBERTO (FUTSAL TORRITA)
SQUALIFICA PER UNA GARA
TONELLI THOMAS (CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
BIRINDELLI ALESSIO (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
CARISTIA ALBERTO (PROGETTO LANA C5)
A fine gara offendeva il D.G..
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
LAZZINI RICCARDO (CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
IANNICELLI CLAUDIO (FUTSAL SANGIOVANNESE)
GIUNTA ALESSANDRO (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
BERTOCCI JUBER (FUTSAL SANGIOVANNESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BENDI MARCO (ATON GREEN FLORENCE)
BERTIPAGANI ANDREA (CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
DI GIOSIO GIULIANO (POGGIO A CAIANO 1909)
MATTEUCCI FABRIZIO (POGGIO A CAIANO 1909)
FRIELLO GABRIELE (TRIPETETOLO 97)
GARE DEL 28/ 1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
FORZINI ALESSANDRO (FUTSAL TERRANUOVESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
DELUCIA ANTONIO (FUTSAL TERRANUOVESE)
A fine gara calciava il pallone in tribuna in segno di protesta ed al contempo offendeva il D.G..
6.1.9. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
GARE DEL 27/ 1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 350,00 ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO
Per contegno offensivo verso il D.G. durante tutta la gara ed al termine della stessa. Per aver consentito a sostenitore isolato di penetrare all'interno del campo di destinazione causando la sospensione momentanea della gara. Per aver consentito allo stesso soggetto di penetrare nel recinto spogliatoi a fine gara. Recidiva.
Euro 40,00 ATLETICO APUANIA
Per mancata presentazione richiesta Forza Pubblica.
Euro 40,00 MASSA E MARINA CALCIO A 5
Per tesserati non identificati che a fine gara offendono il D.G..
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 1/ 3/2012
DIGIULIOMARIA ALESSIO (AMICI DELLA CONCORDIA)
TREGGIAI OMERO (MASSA E MARINA CALCIO A 5)
A fine gara offendeva il D.G..
BORRELLI ANTONIO (MONTECALVOLI CALCIO A 5)
A fine gara offendeva il D.G..
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
FUSI MATTEO (ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO)
FANTOZZI ANDREA (CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CAPPELLI FEDERICO (ATLETICO SAN GIMIGNANO)
GIAIMO FRANCESCO (CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
MURACA NELSON (FUTSAL PRATO M.I.)
CICCHI RICCARDO (POLISPORTIVA E. CURIEL)
CORFINI ANDREA (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
BARBIERI NICCOLO (DLF FIRENZE CALCIO)
INNOCENTI PAOLO (POLISPORTIVA E. CURIEL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MEONI LORENZO (FUTSAL RAMINI)
CRIPEZZI MARCO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)
6.1.10. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D
GARE DEL 26/ 1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 2/ 5/2012
SASSETTI ROBERTO (CENTRO SPORTIVO ANCHETTA)
A fine gara rivolgeva ad un calciatore avversario frase particolarmente razzista ed offensiva.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
MAIANI ANDREA (CENTRO SPORTIVO ANCHETTA)
Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo veniva a vie di fatto con un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER TRE GARE
SESSOLI LORENZO (FCG FLORIA 2000)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MAIANI ANDREA (CENTRO SPORTIVO ANCHETTA)
DEL ZONZO FABIO (LUCIGNANO)
BERNARDO ANDREA (ONLY SPORT POLISPORTIVA)
INNOCENTI ENRICO (SALIVOLI CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
GUIDARELLI FRANCESCO (CENTRO SPORTIVO ANCHETTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DONOFRIO CARLO (LA FORCA)
GARE DEL 27/ 1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 40,00 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
Per contegno offensivo verso il D.G..
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
ALUSHI ERMAL (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
GENCO GIUSEPPE (CDP COIANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SARDONE SIMONE (A.I.C.S.ROSIGNANO)
FRUZZETTI PIETRO (BULLS CALENZANO CALCIO A5)
TRAMONTI LORENZO (BULLS CALENZANO CALCIO A5)
ROSSI GABRIELE (FRECCIA AZZURRA)
SIGNORINI FILIPPO (FRECCIA AZZURRA)
GRACIA NICCOLO (FUTSAL EUROFLORENCE)
6.1.11. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES
GARE DEL 28/ 1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
ODDI DANIELE (FUTSAL TORRITA)
A fine gara offendeva il D.G..
6.2. Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Enzo François Componente
Dott. Riccardo Golia Componente
Dott. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A.
con assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 27 Gennaio 2012 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:
CAMPIONATO DI CALCIO A 5
79 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Arpi Nova avverso la squalifica fino al 22/06/2012 del giocatore Mariotti Marzio (C.U. n. 33 del 22/12/2011)
Con rituale e tempestivo gravame la società Arpi Nova adiva la C.D.T. contestando la decisione dettagliata in epigrafe; i fatti si riferiscono all’incontro di calcio a cinque disputatosi in data 15 dicembre 2011 tra la reclamante e la società ospitata La fondiaria.
Il G.S.T. Motivava così l'adozione del provvedimento impugnato con il reclamo: “A fine gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e, successivamente, gli dava una violenta spinta sul petto facendolo indietreggiare di circa tre passi procurandogli temporaneo dolore. Di poi, nello spogliatoio arbitrale, profferiva frase irriguardosa e blasfema”.
L’impugnante nel reclamo contesta la dinamica dei fatti; pur ammettendo le frasi irriguardose, espresse con toni decisamente alti, esclude qualsiasi contatto con il D.G. negando anche di aver profferito la frase blasfema contestata.
La reclamante conclude pertanto per l'annullamento o comunque, ritenendo la sanzione eccessiva con riferimento alla reale portata dei fatti, per una riduzione della stessa.
All'udienza del 27 gennaio 2012 il Presidente della società, avuta previa lettura del supplemento arbitrale inserito in atti, confermava ancora una volta la sola sussistenza delle offese con esclusione di tutte le altre condotte illecite ipotizzate.
La ricostruzione fornita non appare credibile.
Sul punto il supplemento arbitrale, espressamente richiesto da questa C.D.T., ripercorre, confermando punto per punto, tutte le censure mosse al comportamento del giocatore riportate nell’originario rapporto di gara; in particolare vengono fugati i dubbi sulla effettiva condotta violenta assunta dal Mariotti e sul contenuto delle frasi offensive (pronunciate sia durante l’aggressione fisica che successivamente) indubbiamente attribuite al calciatore.
Appare evidente che la reazione scomposta, violenta ed illegittima assunta dal giocatore esuli completamente da qualsivoglia ambito sportivo e che la protesta associata non possa in alcun modo giustificare la condotta illecita sopra descritta.
Occorre ricordare che il Mariotti, in quella competizione, rivestiva anche la carica di dirigente accompagnatore, ruolo che lo onerava maggiormente nell’ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice (anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra) e che giustifica la squalifica comminata.
La sanzione applicata dal G.S.T. risulta, pertanto, corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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