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Dal C.U. N. 38 del 05/01/10 ( Riunione Società - Variazioni e Recupero Gare - Esito Richieste Cause Forza Maggiore - Reclamo Futsal Fiorentina)

Ultimo Aggiornamento: 05/01/2010 23:13
05/01/2010 23:13
 
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A TUTTE LE SOCIETA’
Si comunica che la riunione delle Società prevista per sabato 19/12/2009 e rinviata a causa
del maltempo è stata nuovamente programmata per sabato 23 gennaio 2010 alle ore 9.30
presso il Museo del Calcio Viale Aldo Palazzeschi 20 FIRENZE. Alla riunione parteciperà il
Designatore Arbitrale Valerio Ierace. Si raccomandano puntualità e massima
partecipazione.

RECUPERI GARE DEL 18-19/12/2009
Si comunica che le gare del 18 e 19 dicembre 2009 rinviate sul presente C.U. saranno
recuperate in data LUNEDI’ 25/01/2010 salvo diversi accordi tra Società. Eventuali richieste
di variazione dovranno pervenire a questa Divisione entro martedì 19/01/2010.

SERIE C1
Si comunica che la gara FUTSAL SANGIOVANNESE-GERACI FIRENZE rinviata il 18/12//2009
sarà recuperata lunedì 11/01/2010 alla stessa ora sullo stesso impianto.

SERIE D

Si comunica che la gara DAKOTA-SAN GIOVANNI rinviata il 21/12/2009 sarà recuperata martedì
12/01/2010 alla stessa ora sullo stesso impianto.

Si comunica che il nuovo recapito telefonico del Sig. Vatteroni Carlo responsabile della Società
ATLETICO APUANIA è il seguente: 329 9494962.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 04/01/2010, ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 18/12/2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

2.- RICHIESTA DELLA A.S.D. FUTSAL TORRITA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER MANCATA DISPUTA GARA ASS.D. TRIPETETOLO 97
/A.S.D. FUTSAL TORRITA DEL 18.12.2009.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.37 del 30.12.2009;
-Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la richiesta presentata dalla
A.S.D. Futsal Torrita nei termini regolamentari e relativa al
riconoscimento delle cause di forza maggiore per la mancata disputa
della gara;
-considerato che la richiedente giustifica la mancata disputa della
gara in quanto a causa di forte nevicata veniva disposta la chiusura
alla circolazione di tutti i veicoli sulla S.G.C. FI/PI/LI su entrambe
le carreggiate;
-vista l'attestazione rilasciata a convalida di cio' dalla Polizia di
Stato - Compartimento Polizia Stradale per la Toscana;
tutto cio' premesso,
il Giudice Sportivo Territoriale accoglie la richiesta inoltrata dalla
A.S.D. Futsal Torrita di Torrita di Siena e dispone trasmettersi gli
atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per ogni
incombenza relativa al recupero della gara.
Ordina non addebitarsi la tassa.

GARE DEL 21/12/2009

24.- RECLAMO DELL'A.S.D. POL. FUTSAL FIORENTINA AVVRSO REGOLARITA'
GARA A.S.D. V.C. LA FONDIARIA CALCIO A 5/POL. FUTSAL FIORENTINA DEL
21.12.2009 (3-1).
Dopo la gara A.S.D. V.C. La Fondiaria/Pol. Futsal Fiorentina del
21.12.2009 l'A.S.D. Futsal Fiorentina proponeva reclamo a questo Giudice
Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, sostenendo
che alla gara in questione aveva partecipato per la societa'
A.S.D. V.C. La Fondiaria Calcio a 5 il calòciatore Baltazar Cruz Andre
Luis in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo venisse
conseguentemente inflitta alla Societa' avversaria la punizione sportiva
di perdita della gara.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che il calciatore
Baltazar Cruz Andre Luis e' tesserato per la Societa' A.s.D. V.C. La
Fondiaria Calcio a 5 dal 16.12.2009 ed aveva quindi titolo a prendere
parte alla gara in questione, deve respingere il reclamo e convalidare
il risultato conseguito sul campo.
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto
dall'A.S.D. Pol. Futsal Fiorentina di Firenze e dispone l'addebito della
tassa.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 18/12/2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

3.-RICHIESTA DELLA A.P.D. ATLETICO SAN GIMIGNANO PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER MANCATA DISPUTA GARA A.S.D. ATON
GREEN FLORENCE/A.P.D. ATLETICO SAN GIMIGNANO DEL 18.12.2009.
Sciogliendo la riserva contenuta del C.U. n.37 del 30.12.2009;
-Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la richiesta presentata
dall'A.P.D. Atletico San Gimignano nei termini regolamentari e relativa
al riconoscimento delle cause di forza maggiore per la mancata disputa
della gara;
-considerato che la richiedente giustifica la mancata disputa della
gara in quanto a causa di forte nevicata si determinavano problematiche
alla viabilita';
-vista l'attestazione rilasciata a convalida di cio' dal Comando della
Polizia Municipale del Comune di San Gimignano;
tutto cio' premesso,
il Giudice Sportivo Territoriale accoglie la richiesta inoltrata dalla
A.P.D. Atletico San Gimignano (Siena) e dispone trasmettersi gli atti
alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per ogni incombenza
relativa al recupero della gara. Ordina non addebitarsi la tassa.

-RICHIESTA DELLA SOCIETA' AMICI DELLA CONCORDIA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER MANCATA DISPUTA GARA A.S.D. TRE ESSE
2005/AMICI DELLA CONCORDIA DEL 18.12.2009.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 37 del 30.12.2009;
-Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la richiesta presentata dalla
Societa' Amici della Concordia nei termini regolamentari e relativa al
riconoscimento delle cause di forza maggiore per la mancata disputa
della gara;

-considerato che la richiedente giustifica la mancata disputa della
gara in quanto il territorio del Comune di Calenzano nel giorno
18.12.2009 e' stato interessato da una eccezionale nevicata e successiva
gelata con problemi alla regolare circolazione stradale;
-vista l'attestazione rilasciata a convalida di cio' dal Comune di
Calenzano - Area Infrastrutture ed Ambiente - Servizio Protezione
Civile;
tutto cio' premesso,
il Giudice Sportivo Territoriale accoglie la richiesta inoltrata dalla
Societa' Amici della Concordia di Calenzano (Firenze) e dispone
trasmettersi gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per
ogni incombenza relativa al recupero della gara.
Ordina non addebitarsi la tassa.

GARA: A.S.D. GIOVANILE MONTECALVOLI/U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA DEL
18 DICEMBRE 2009 (sospesa al 4' del p.t. sul risultato di 4-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.37 del 30.12.2009;
-la gara del Campionato di Calcio a cinque Serie C2 A.S.D. Giovanile
Montecalvoli/U.S.D. Casotto Pescatori Marina veniva sospesa
definitivamente dall'arbitro al 4' minuto del p.t. e sul punteggio di
4-0 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli
effettivi della squadra della Societa' U.S.D. Casotto Pescatori Marina
al di sotto del minimo regolamentare;
-tutto cio' premesso, il Giudice Sportivo Territoriale ritiene che:
-con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la
riduzione degli effettivi della Societa' U.S.D. Casotto Pescatori Marina
al di sotto del minimo regolamentare, l'Arbitro ha fatto buon governo
delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e
dall'art. 64 comma 1 delle N.O.I.F.;
-ne consegue in applicazione della norma di cui all'art. 17 comma 1
C.G.S., infliggersi alla Societa' U.S.D. Casotto Pescatori Marina la
punizione sportiva della perdita della gara per 0-6.

GARE DEL 21/12/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/ 1/2010
BIANCHINI FABRIZIO (BANCA MONTERIGGIONI A.S.D)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
SACCARDI ALESSIO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)



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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


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