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Esclusione Povoli Team e Futsal Tirrenia - Adriatica Futsal Club 6-0

Ultimo Aggiornamento: 16/01/2010 14:05
09/01/2010 12:56
 
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GARA NON DISPUTATA

GARA DEL 6/1/2010: PRATO CALCIO A CINQUE – POVOLI TEAM
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della società
POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
giustificazione alcuna.
visti gli art. 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1 del 3/7/2009;
decide:
- di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6,e l’ammenda di Euro 5000,00 e ravvisato che
trattasi della quarta rinuncia di decretarne l’esclusione dal prosieguo del
Campionato.
Inoltre considerato che detta rinuncia è intervenuta alla seconda giornata del
girone di ritorno si dispone che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art
53, comma 4 delle N.O.I.F. tutte le gare residuali in calendario per la corrente
stagione sportiva siano considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della
società antagonista. La società POVOLI TEAM dovrà inoltre corrispondere alla
società PRATO CALCIO A CINQUE l’importo di € 1500,00 a titolo di rimborso per le
spese sostenute da quest’ultima per l’organizzazione dell’incontro.

RECLAMO
GARA DEL 19/12/2009: FUTSAL TIRRENIA– ADRIATICA FUTSAL CLUB
Reclamo preposto dalla società ADRIATICA FUTSAL CLUB avverso la mancata disputa
dell'incontro FUTSAL TIRRENIA-ADRIATICA FUTSAL CLUB
Il Giudice sportivo,
in merito alla mancata disputa dell’incontro in oggetto,la società
ricorrente ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore che
le ha impedito di raggiungere in tempo utile la sede dove doveva essere
disputata l’incontro in questione;senza però aver cura di inviare le
relative motivazioni alla controparte così come previsto
dall’art.33,comma 5 del C.G.S.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, 33 e 38 del C.G.S., a scioglimento della riserva
di cui al C.U. n. 283 del 16/12/2009:
a) dichiara inammissibile il reclamo e per l’effetto commina alla società
ADRIATICA FUTSAL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-6.
b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.



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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana


Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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16/01/2010 14:05
 
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Giovanissimo
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e la barca va giù glu glu glu...
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