DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA:A.S.D. FUTSAL CECINA CALCIO A 5 A.S.D. PIETA' 2004 DEL 15 APRILE 2010 (non disputata)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 60 del 22.04.2010;
-il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che:
-la gara non e' stata disputata per colpa della Societa' A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5 in quanto la stessa non ha provveduto ad adempiere all'obbligazione economica nei confronti della F.I.G.C. disposta con prelievo coattivo ai sensi dell'art.26 del Regolamento della L.N.D. per cui detta societa' deve essere dichiarata rinunciataria alla gara medesima;
P.Q.M.
-visto l'art. 53 nn. 2 e 7 delle N.O.I.F.;
-infligge alla Societa' A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5 la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di UN punto in classifica nonche' l'ammenda di 300 Euro (trecento/00) quale prima rinuncia. Ammenda applicata in misura doppia in quanto trattasi di terzultima gara di campionato.
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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