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Dal C.U. N.70 del 20/05/2010 (Giudice Sportivo - Deferimento delle Società di C1)

Ultimo Aggiornamento: 20/05/2010 17:08
20/05/2010 17:08
 
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GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal Rappresentante A.I.A.
Giovanni Martini e dai Sostituti Giudici Franco Faneschi e Lorenzo Rocchi nella seduta del
20/05/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:


CAMPIONATO CALCIO A CINQUE C1 - PLAY OFF

GARE DEL 14/ 5/2010
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 4/ 6/2010
GRASSINI PIETRO (PISA SOCCER FIVE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE
COFRANCESCO ARMANDO (PISA SOCCER FIVE)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA
BARSOTTI SANDRO (PISA SOCCER FIVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
ALFIERI MARIO (FUTSAL SANGIOVANNESE)
PUCCI ANDREA (FUTSAL SANGIOVANNESE)

I AMMONIZIONE
PIO MASSIMILIANO (PISA SOCCER FIVE)
RODA MATTEO (PISA SOCCER FIVE)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE C2 - PLAY OFF

GARE DEL 14/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE
CALIFANO MARIO (VALDARNIA)
CASELLI ANDREA (VALDARNIA)
DIANA GIUSEPPE (VALDARNIA)
FRANCALANCI SIMONE (VALDARNIA)
ROSSETTI NICCOLO (VALDARNIA)

GARE DEL 15/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA
VERRENGIA ANDREA (ELBA 97)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE
BRUZZANO FEDERICO (ELBA 97)
SARANDRIA STEFANO (ELBA 97)
MORICHETTI MASSIMILIANO (MONTECALVOLI CALCIO A 5)
ZOCCHI DANIELE (MONTECALVOLI CALCIO A 5)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE D - PLAY OFF

GARE DEL 14/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA
PERUZZI SIMONE (PIETA 2004)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
SALSANO ROCCO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)
MARCHI LORENZO (PIETA 2004)

I AMMONIZIONE
TERRENI FEDERICO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)
CUSANO NICOLA (PIETA 2004)
TURANO FABIO (PIETA 2004)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 6/ 5/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: G.S. ZEROQUATTRO A.S.D./A.S.D. ULIGNANO CALCIO A 5 DEL 6 MAGGIO 2010
(non disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 69 del 13.05.2010;
-il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali
rileva che:
-la gara non e' stata disputata per colpa della Societa' G.S. Zeroquattro
A.S.D. in quanto la stessa non ha provveduto ad adempiere all'obbligazione
economica nei confronti della F.I.G.C. disposta con prelievo coattivo ai
sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D. per cui detta societa'
deve essere dichiarata rinunciataria alla gara medesima;

P.Q.M.

-visto l'art. 53 nn. 2 e 7 delle N.O.I.F.;
-infligge alla Societa' G.S. Zeroquattro A.S.D. la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di UN
punto in classifica nonche' l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) quale
prima rinuncia. Ammenda applicata in misura doppia in quanto trattasi di
penultima gara di campionato.

GARE DEL 14/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA
Euro 90,00 ZEROQUATTRO A.S.D.
Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al
tempo massimo di attesa ridotto.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE
MATTIOLI ANDREA (PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D)
NOMPARI LUCA (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

SQUALIFICA PER UNA GARA
PELLEGRINO GERMANO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
PALETTI ALDO (LE CRETE)
DRAGONI LUCA (REAL CALCETTO RAPOLANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
IDRIZI HAKI (RINASCITA DOCCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GORI MICHELANGELO (RINASCITA DOCCIA)



DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente
Avv. Giuseppe COMPAGNINI Componente
Avv. Riccardo GOLIA Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A

con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si e’ riunita il giorno
14 maggio 2010 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:

18/p Oggetto: Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Serie C1 maschile A.S.D. Città di
Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno e dei
relativi Presidenti per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana,
datata 5/11/2009, il viceprocuratore competente, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del

Codice di Giustizia Sportiva, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:
Starnotti Andrea, Presidente della Società A.S.D. Città di Scandicci
Bernardo Andrea, Presidente della Società A.S.D. Atletico 2001
Elisei Valerio, Presidente della Società A.S.D. Vicarello Spes
Citi Claudio, Presidente della Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno

per rispondere:

“i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e
7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009
della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 2
del 9/7/2009 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare
con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al
Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e
Scolastica nella stagione sportiva 2009/2010 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4
comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”

All'udienza tenutasi, in data 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale
Toscana venivano evidenziate alcune censure in ordine alla mancato esercizio del diritto di difesa
con riferimento alle produzioni documentali operate dalla Procura Federale nella medesima
udienza e pertanto, condividendosi tale rilievo, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S. veniva
disposto il differimento della discussione per la data del 14 maggio 2010.
Tale decisione e la data di rinvio era pubblicata nel Comunicato Ufficiale ed il termine veniva
concesso a tutte le società convocate (ad eccezione di coloro che volevano definire il
procedimento ex art. 23 C.G.S. le cui posizioni venivano, ovviamente, stralciate) stante la
regolarità delle notifiche.
All'udienza del 14 maggio 2010 ed alla presenza del sostituto Procuratore Avv. Lombardi era
presente Citi Claudio, Presidente della Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno assistito
dall'Avv. Menichini che, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., avanzava, concordemente alla Procura,
richiesta di applicazione della seguente sanzione: Euro 1.700,00 per la società e giorni 30 di
inibizione del Presidente.
La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia
alle parti.
Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente procedeva all'istruttoria dibattimentale e dava la
parola al Procuratore che esponeva i motivi del deferimento richiamando la preliminare
contestazione effettuata a tutti i soggetti incolpati e chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e
quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 2.500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione
per giorni 40.
Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come
correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.
Nel merito rileva che nel C.U. n. 2 del 9 luglio 2009, allegato al deferimento dalla Procura si legge
al titolo “Attività giovanile2” “I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2009/2010, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di
partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o
alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica.
Le Società di Serie C e C1 che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad
esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale
per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni
pecuniarie di importo pari a Euro 2.500,00.”

La tassatività della norma associata alla prova documentale fornita dall'accusa evidenzia la
palese responsabilità dei Presidenti deferiti con le rispettive società di appartenenza imponendo,
stante l'assenza di qualsivoglia giustificazione difensiva, l'applicabilità della norma di riferimento.

P.Q.M.

La C.D.T. applica, ex art. 23 C.G.S. alla Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno,
l'ammenda di Euro1.700,00 ed al relativo Presidente Citi Claudio l'inibizione per giorni 30.
La C.D.T. applica alle restanti società A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001 e A.S.D.
Vicarello l'ammenda di Euro 2.500,00 ed ai relativi Presidenti Starnotti Andrea, Bernardo
Andrea ed Elisei Valerio l'inibizione per giorni 40.


Integrazione dal C.U. N.58 del 09/04/2010


DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Avv. Raffaello NICCOLAI Presidente
Avv.Gabriele LENZI Componente
Avv. Pietro VILLARI Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A

con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si e’ riunita il giorno
02 Aprile 2010 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:

018/p stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento delle Società di Calcio a Cinque
Serie C1 maschile A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello, A.S.D.
Città di Massa Calcio a Cinque, A.S.D. Geraci Firenze, A.S.D. Massa e Marina Calcio a
Cinque, A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno,
A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana,
datata 5/11/2009, il viceprocuratore competente, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:

Starnotti Andrea, Presidente della Società A.S.D. Città di Scandicci
Bertacci Sauro, Presidente della Società A.S.D. Geraci Firenze
Citi Claudio, Presidente della Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno
Politi Marco, Presidente della Società A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque
Bernardo Andrea, Presidente della Società A.S.D. Atletico 2001
Margani Nicola, Presidente della Società A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi
Elisei Valerio, Presidente della Società A.S.D. Vicarello Spes
Battaglia Marco, Presidente della Società A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque
Donno Michele, Presidente della Società A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque

per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e
7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009
della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 2
del 9/7/2009 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare
con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al
Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e
Scolastica nella stagione sportiva 2009/2010 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4
comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla
presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti:

per la Società à A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque il Presidente della Società à Politi
Marco;
per la Società à A.S.D. Geraci Firenze il delegato consigliere Geraci Girolamo;
per la Società à A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque il vicepresidente delegato Vittorio Zoppi;
per la Società A.S.D. La Fondiaria Calcio a Cinque il Presidente della Società Battaglia Marco;
per la Società à A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi il Presidente della Società Margani Nicola;

Non erano rappresentate da nessuno le Società A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001,
A.S.D. Vicarello, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno oltre ad i relativi Presidenti.
Verificata la regolarità delle notifiche (la Società Città di Scandicci ed il Presidente Starnotti Andrea
per compiuta giacenza delle relative raccomandate di convocazione) il Procuratore esponeva i
motivi del deferimento richiamando la preliminare contestazione effettuata a tutti i soggetti incolpati
e, illustrando agli interessati la portata dell'alt. 23 del C.G.S., depositava documentazione a
sostegno.
Il tentativo di patteggiamento richiesto dava esito positivo per tutte le Società comparse che, senza
sollevare eccezioni procedimentali, accoglievano le seguenti richieste disciplinari firmando il
relativo verbale: ammenda di 1.700,00 Euro alla Società e giorni 30 di inibizione al Presidente al
netto delle riduzioni concesse per il rito.
pertanto si dava inizio alla relativa fase istruttoria-dibattimentale.
Preliminarmente il Presidente della commissione dava atto che risultavano pervenute memorie a
difesa da parte delle Società A.S.D. Vicarello, A.S.D. e A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno.
In quest'ultima memoria si lamentava la mancata trasmissione degli atti che, tempestivamente
richiesti dalla Società non erano stati offerti in visione e copia e pertanto veniva formalizzata la
richiesta di differimento dell'udienza.
Ritenendo la questione preliminare assolutamente fondata e pertinente la C.D.T. riteneva di dover
accogliere, stante la mancata consultazione di atti non ancora presenti al fascicolo, la suddetta
istanza e pertanto, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S., dispone la remissione in termini delle
Società assenti per l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla nuova produzione e fissa
nuova udienza per la data del 14 maggio 2010.

P.Q.M.

La C.D.T. applica a
Bertacci Sauro, Presidente della Società à A.S.D. Geraci Firenze, Politi Marco, Presidente della
Società à A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque, Margani Nicola, Presidente della Società à
A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi, Battaglia Marco, Presidente della Società A.S.D. VC La Fondiaria
Calcio a Cinque e Donno Michele, Presidente della Società à A.S.D. Città di Massa Calcio a
Cinque l'inibizione per giorni 30 e alle relative Società l'ammenda di Euro 1700,00.

Dispone che alle restanti Società regolarmente convocate A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D.
Atletico 2001, A.S.D. Vicarello e A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno sia concesso termine a
difesa, con riferimento all'intervenuta produzione documentale, e fissa la nuova udienza di
trattazione per la data del 14 maggio 2010.



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