SERIE C1
Si comunica che, causa indisponibilità del PALASPORT di PISA, la Società PISA SOCCER FIVE
disputerà la gara del 26/11/2010 valida per l’undicesima giornata di andata PISA SOCCER FIVEVALDARNIA
e la gara del 10/12/2010 valida per la tredicesima giornata di andata PISA SOCCER
FIVE-PROGETTO LANA presso l’impianto PALESTRA PESENTI Via Moro CASCINA (PI) con
inizio alle ore 22:30.
SERIE C2
Si comunica che la gara MASSA E MARINA-MATARAZZO LIVORNOdel 26/11/2010 valida per
l’undicesima giornata di andata si disputerà presso l’impianto all’aperto in erba sintetica
COLLINE MASSESI Via Fonda 1 (MS) solito orario.
Si comunica che, causa concomitanza con altra gara, la Società IGP CALCETTO CLUB PISA
disputerà la gara del 26/11/2010 valida per l’undicesima giornata di andata IGP CALCETTO CLUB
PISA-MONTECALVOLI e la gara del 10/12/2010 valida per la tredicesima giornata di andata IGP
CALCETTO CLUB PISA-MATARAZZO LIVORNO con inizio alle ore 21:00 sullo stesso impianto.
SERIE D
Si comunica che la Società AC SPORTING CECINA 1929 disputerà tutte le proprie gare interne
fino alla fine del campionato presso l’impianto sportivo “Palazzaccio” sito in Via Montenero –
Cecina sempre di Venerdì con inizio alle ore 22:00 a partire dalla gara, del 26/11/2010, con la
società “Timec C5”.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal Rappresentante A.I.A.
Giovanni Martini e dai Sostituti Giudici Franco Faneschi, Jacopo Piccioli, Lorenzo Rocchi e Andrea
Tonerini, nella seduta del 25/11/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
GARE DEL 19/11/2010
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 MISERICORDIA CALCIO A 5
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. ed offensivo verso
calciatori avversari. Recidiva. Per carenze funzionali spogliatoio D.G..
Euro 80,00 PROGETTO LANA C5
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Recidiva.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
BASSI GIOVANNI (V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5)
SQUALIFICA PER UNA GARA
MANETTI SAURO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
BARATTUCCI LUCA (PROGETTO LANA C5)
VASILE SEBASTIAN (VICARELLO SPES)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BELIGNI ANDREA (FUTSAL TORRITA)
MIGLIACCI GIACOMO (MISERICORDIA CALCIO A 5)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
IBBA PIERO (ELBA 97)
TURONI FABIO (ELBA 97)
BENNATI LUCA (FUTSAL TORRITA)
PINNA ANDREA (PELLETTERIE CALCIO A5 ASD)
COPPINI LUCA (POGGIO A CAIANO 1909)
VASARELLI SIMONE (VICARELLO SPES)
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
GARE DEL 12/11/2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
23.- RECLAMO DELL'A.C.D. I.G.P. CALCETTO CLUB PISA AVVERSO REGOLARITA' GARA
A.S.D. MASSA E MARINA CALCIO A 5/A.C.D. I.G.P. CALCETTO CLUB PISA DEL
12.11.2010 (3-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 34 del 18.11.2010;
-l'A.C.D. I.G.P. Calcetto Club Pisa ha inoltrato, in data 16.11.2010,
reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale, avverso la regolarita’
della gara in epigrafe.
Si osserva che l'impugnazione e' inammissibile. Rileva, infatti, questo
Giudice che non risulta agli atti essere stato inoltrato reclamo per il
giudizio di prima istanza a questo Ufficio, come prescritto dall'art. 46
comma 1 C.G.S., nei modi e nei termini regolamentari fissati avverso la
regolarita' dello svolgimento delle gare, regolarita' che la ricorrente
sarebbe stata legittimata ad impugnare dinanzi questo G.S.T., a norma
dell'art. 29 C.G.S.. La tassa va addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi
proposto dall'A.C.D. I.G.P. Calcetto Club Pisa e dispone l'addebito della
tassa.
GARA: A.S.D. CALCIO A CINQUE REMOLE/A.S.D. TRE ESSE 2005 DEL 12 NOVEMBRE
2010 (sospesa al 20' del s.t. sul risultato di 2-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 34 del 18.11.2010;
-l'Arbitro dell'incontro A.S.D. Calcio a Cinque Remole/A.S.D.Tre Esse 2005,
disputato a Pontassieve il 12.11.2010 riferiva che al 20' del secondo tempo
era stato oggetto di gravi frasi di discriminazione razziale dai
sostenitori della societa' A.S.D. Calcio a Cinque Remole i quali
lamentavano l'erronea applicazione regolamentare su di un fallo laterale;
aggiungeva che a quel punto egli aveva richiesto al capitano della squadra
ospitante di ''dargli una mano a portare a termine la gara, calmando i suoi
e facendo qualcosa per fare tacere o calmare il pubblico''. Da tale
calciatore aveva pero' ricevuto un esplicito diniego. In considerazione di
cio' e della mancata presenza sul campo della Forza Pubblica egli aveva
deciso di sopspendere la gara.
Tuttocio' premesso, ricorda questo Giudice come rientri nei poteri
dell'Arbitro il sospendere una gara per fini cautelativi o di ordine
pubblico (art. 64 n. 2 N.O.I.F.), ma che spetti in ogni caso agli organi
della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazioni e i fatti
descritti nel rapporto possano giustificare l'adozione di tale
provvedimento eccezionale; occorre quindi accertare l'esistenza di una
situazione di tale entita' che abbia impedito all'Arbitro, nell'ambito dei
poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a
riportare l'ordine. Di cio', peraltro, vi e' una lacunosa traccia nel
rapporto che non fornisce la prova di una reale situazione ingestibile,
quanto invece di un mero timore di carattere soggettivo, derivante da
comportamenti che seppure riprovevoli, non sono purtroppo affatto
inconsueti sui campi e vanno adeguatamente fronteggiati e repressi con una
precisa e sistematica procedura regolamentare. Di fronte ad atteggiamenti
di discriminazione razziale non isolati e' quindi compito precipuo del
Direttore di gara informare la societa' ospitante tramite l'intimazione al
Capitano della squadra ed eventualmente al suo vice che la persistenza di
tale condotta puo' portare inesorabilmente alla sospensione della gara. A
siffatto principio l'Arbitro non si e' rigorosamente attenuto ed il singolo
episodio descritto non puo' considerarsi prodromo di una degenerazione nel
comportamento dei sostenitori, il cui contegno, poteva essere vanificato da
una condotta arbitrale improntata - piu' che alla rinuncia - alla ricerca
di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina.
Per questi motivi il G.S.T. presso il Comitato Regionale Toscana dispone la
ripetizione della gara suindicata trasmettendo gli atti alla Segreteria per
le incombenze di rito.
GARE DEL 19/11/2010
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 160,00 ATON GREEN FLORENCE
Per contegno offensivo verso il D.G. ad opera di tesserato non
identificato.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 1/2011
DIGIULIOMARIA ALESSIO (AMICI DELLA CONCORDIA)
Allontanato per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo al D.G.
frasi offensive ed irriguardose.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/12/2010
CACIAGLI MATTEO (ATON GREEN FLORENCE)
A fine gara protestava nei confronti dell'arbitro.
MODICA GIUSEPPE (ATON GREEN FLORENCE)
BORGHETTI PIETRO (TRE ESSE 2005)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2011
PAOLI MARIO (AMICI DELLA CONCORDIA)
Allontanato per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo al D.G.
frasi offensive e minacciose.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
GIACOMELLI ANDREA (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)
VAJANI ALESSIO (MATARAZZO CALCIO A 5)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PICCINI ALESSIO (AMICI DELLA CONCORDIA)
ROSAIA LORENZO (MASSA E MARINA CALCIO A 5)
BUTTA ANDREA (MONTECALVOLI CALCIO A 5)
PONTANARI GIANLUCA (MONTECALVOLI CALCIO A 5)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
TERRENI FEDERICO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)
GUIDI CLAUDIO (GIOVANILE MONTECALVOLI)
BIRINDELLI ALESSIO (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)
MARSON NICO (LES MERENGUES)
COBAJ ERVIS (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)
BURCHIETTI LORENZO (TRE ESSE 2005)
CALERINI ALESSIO (TRE ESSE 2005)
PANARIELLO SAMUELE (VERAG PRATO EST AVIS)
BRANCATI GIACOMO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)
PASCUCCI SIMONE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D
GARE DEL 19/11/2010
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 50,00 SAN VITALE CANDIA A.S.D.
Per carenze igieniche spogliatoio D.G..
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MARCHETTI MIRKO (ATHLETIC CLUB SUVERETO)
LANDI MARCO (DLF FIRENZE CALCIO)
LANDINI MIRKO (PORTA ROMANA A.S.D.)
BURCHIELLI ROSSANO (S.GIULIANO TERME CALCIO)
PUCCI EMANUELE (TIMEC CALCIO A CINQUE ASD)
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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