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Raccolta Comunicati Ufficiali

Ultimo Aggiornamento: 13/04/2010 09:57
08/10/2009 12:17
 
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Comunicato Ufficiale N. 77

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 05.10.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

GARE DEL 03/10/2009

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le

seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

Euro 100,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

DAMASO GIOVANNI (L OASI)

Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria

della evidente opportunità di segnare una rete.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

Per reiterato comportamento non regolamentare.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

AMMONIZIONE I infr

BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (COOP. ATLANTE)

GUIDOLIN DIEGO (FUTSAL CARMENTA)

PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)

FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

PASSANEZI JUNIOR LUIZ ROBERTO (FUTSAL TIRRENIA)

PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

CERRI GIACOMO (L OASI)

AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)




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Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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14/10/2009 18:56
 
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Comunicato Ufficiale N. 103

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

 

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 12.10.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

GARE DEL 10/10/2009

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei

confronti dell'arbitro.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE I infr

AGOSTINI STEFANO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

CALABRETTO STEFANO (FUTSAL CARMENTA)

SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)

NORFINI VALERIO (FUTSAL TIRRENIA)

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

TRESSOLDI FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

UMALINI DAMIANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

GALLO ALESSIO (L OASI)




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21/10/2009 23:45
 
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Comunicato Ufficiale N. 126

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 19.10.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARE DEL 17/10/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

Euro 150,00 COOP.ATLANTE

Per reiterate ingiurie da parte di un proprio sostenitore nei

confronti dell'arbitro.

Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5

Per reiterate ingiurie da parte di proprio sostenitore nei

confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara.

Euro 100,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 28/10/2009

TONELLI IACOPO (COOP.ATLANTE)

Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

VENIER MARCO (FUTSAL VILLORBA C5)

Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AGOSTI FRANCESCO (COOP.ATLANTE)

Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di

gioco.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Per reiterato comportamento non regolamentare.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

AMMONIZIONE II infr

AGOSTINI STEFANO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)

PASSANEZI JUNIOR LUIZ ROBERTO (FUTSAL TIRRENIA)

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

TRESSOLDI FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

CERRI GIACOMO (L OASI)

AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

 

AMMONIZIONE I infr

GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)

FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

BOCHNIA STOCCO CARLOS EMILIO (COOP.ATLANTE)

AGDID IMAD (FUTSAL CARMENTA)

BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

SANTOS BROSSI LEANDRO (FUTSAL TIRRENIA)

GNAN STEFANO (FUTSAL VILLORBA C5)

CIOLETTI CLAUDIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

CLEMENTE ALESSANDRO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

TESI STEFANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

DAMASO GIOVANNI (L OASI)

MORO MANUEL (L OASI)

DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

TABORRI ALBERTO (PETRARCA PADOVA C5)

RANIERI PABLO DANIEL (POVOLI TEAM)

RODRIGUES ZACCANI DIEGO (POVOLI TEAM)




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29/10/2009 20:14
 
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GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 19.10.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

GARE DEL 17/10/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 FUTSAL CARMENTA

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

FRANCHINI SERGIO (COOP.ATLANTE)

Per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti degli arbitri,

allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER TRE GARE

DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)

Per aver sputato contro un calciatore avversario attingendolo.

Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2 bis lett.b) del

C.G.S..

 

GALLO ALESSIO (L OASI)

Per aver colpito con un pugno un avversario.

Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2bis let.b)

del CGS.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TRESSOLDI FABIO (FUTSAL VILLORBA C5)

 

AMMONIZIONE II infr

PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

TESI STEFANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

DAMASO GIOVANNI (L OASI)

GALLO ALESSIO (L OASI)

MORO MANUEL (L OASI)

 

AMMONIZIONE I infr

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

POZZEBON LUCIANO (FUTSAL VILLORBA C5)

CODIGLIA GIORGIO (GRADO 2006 C.5)

DAVID MICHELE (GRADO 2006 C.5)

GIOVANNELLI CLAUDIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)




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04/11/2009 22:05
 
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Comunicato Ufficiale N. 172

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 2.11.2009, ha adottato

le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

GARE DEL 31/10/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

 

Euro 400,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

Per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori, nei

riguardi degli arbitri. Per indebita presenza di persone non autorizzate

all'interno dello spazio antistante gli spogliatoi al termine della gara,

che profferivano frasi offensive e minacciose nei confronti degli arbitri.

 

Euro 250,00 COOP.ATLANTE

Perchè proprio dirigente ammesso in panchina quale dirigente addetto

agli ufficiali di gara, abbandonava volontariamente il terreno di gioco senza

il preventivo accordo dell'arbitro e posizionatosi sugli spalti, teneva un

comportamento offensivo nei confronti dei direttori di gara.

 

Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5

Per corali ingiurie, da parte di propri sostenitori nei confronti

dell'arbitro.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 16/12/2009

BACCI LUCIANO (COOP.ATLANTE)

Ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli arbitri,abbandonava

volontariamente il terreno di gioco senza il preventivo consenso e posizionatosi

sugli spalti, teneva un comportamento offensivo nei confronti dei direttori di

gara.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

Per aver rivolto ad un proprio dirigente una frase offensiva.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BROSSI LERANDRO (FUTSAL TIRRENIA)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento

non regolamentare.

DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Per reiterate scorrettezze.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SPATAFORA SAMUELE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario

a fine gara.

NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario

a fine gara.

 

AMMONIZIONE II infr

VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)

FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (COOP.ATLANTE)

TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

CALABRETTO STEFANO (FUTSAL CARMENTA)

GUIDOLIN DIEGO (FUTSAL CARMENTA)

NORFINI VALERIO (FUTSAL TIRRENIA)

MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE I infr

SPATAFORA SAMUELE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

PALAZZONI MATTEO (L OASI)

BOTTIN NICOLO (PETRARCA PADOVA C5)

NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)

COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)




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11/11/2009 21:58
 
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Comunicato Ufficiale N. 196

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 9.11.2009, ha adottato

le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

 

FUTSAL TIRRENIA - PETRARCA PADOVA C5

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C5

avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

di tesserati per quanto in atti.

 

GARE DEL 7/11/2009

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

MARTIMISI MARCO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

TESI STEFANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

 

AMMONIZIONE II infr

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

RANIERI PABLO DANIEL (POVOLI TEAM)

 

AMMONIZIONE I infr

LEONE FEDERICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)

TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

GROSS PAUL ANDREA (FUTSAL TIRRENIA)

DI MERCURIO FABIO (GRADO 2006 C.5)

MEDEOT BALDASSARRE (GRADO 2006 C.5)

CONTE MAURIZIO (L OASI)

CELLI LUIGI (PRATO CALCIO A CINQUE)




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18/11/2009 10:49
 
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RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’UFFICIO PROCURA
ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO TESI,
TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ISOLOTTO CALCIO A CINQUE
La C.G.F. dispone l’immediata sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore Stefano
Tesi, tesserato in favore della società Isolotto Calcio A Cinque, partecipante al Campionato C5 – Serie B......

O QUESTA????????

PADOVA SEMPRE LA STESSA SOCIETA'..........
18/11/2009 16:00
 
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Comunicato Ufficiale N. 213

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 16.11.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B


 

COOP ATLANTE - ADRIATICA FUTSAL CLUB

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società COOP ATLANTE

avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

di tesserati per quanto in atti.

 

GARE DEL 15/11/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

Euro 750,00 COOP.ATLANTE

Perchè propri sostenitori, nel corso del secondo tempo

rivolgevano ingiurie e grida di dileggio nei confronti di un

calciatore di colore della squadra avversaria e desistevano da

tale comportamento solo su invito del capitano della squadra

sollecitato ad intervenire dai direttori di gara. Nel corso

dell'incontro,inoltre,venivano profferite ingiurie e minacce nei

confronti degli arbitri. Per indebita presenza a fine gara

sul terreno di gioco,di persona non identificata ma appartenente

alla società, che teneva un comportamento offensivo e minaccioso

nei confronti della terna arbitrale e dei calciatori della

squadra avversaria.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

Calciatore in panchina,protestava nei confronti dell'arbitro.

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 


 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE' FUTSAL CHIUPPANO)

BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

MORO MANUEL (L OASI)

 

AMMONIZIONE II infr

LEONE FEDERICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

CONTE MAURIZIO (L OASI)

NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)


AMMONIZIONE I infr

CORAZZA ELVIS (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

BARDIN FILIPPO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

BASTA GIACOMO (COOP.ATLANTE)

MASCARIN JOAO GUILHERME (COOP.ATLANTE)

BARTOLI FABRIZIO (GRADO 2006 C.5)

NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

BONACCORSI LORENZO (L OASI)

PASQUARIELLO OMAR (L OASI)

CANTARELLO MARCO (PETRARCA PADOVA C5)

SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)





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26/11/2009 10:28
 
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Comunicato Ufficiale N. 230

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 23.11.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

RECLAMO

 

GARA DEL 7/11/2009:PETRARCA PADOVA C5– POL.FUTSAL TIRRENIA

Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara PETRARCA

PADOVA C5-POL,FUTSAL TIRRENIA

Il Giudice sportivo,

esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:

con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della

società POL.FUTSAL TIRRENIA venga comminata la punizione sportiva della

perdita della gara prevista dall'art.17, co.5, lett. a) per aver

provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in oggetto, i calciatori

BORSACCHI GIOVANNI,COFRANCESCO ARMANDO,FARNOCCHIA MIRKO e FRUZZETTI

GIOVANNI in posizione irregolare di tesseramento.

Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che

i calciatori FARNOCCHIA MIRKO e BORSACCHI GIOVANNI sono tesserati per la

società POL.FUTSAL TIRRENIA, mentre il calciatore FRUZZETTI GIOVANNI

risulta tesserato per la società POLARIS, ed il calciatore COFRANCESCO

ARMANDO risulta svincolato alla fine della stagione sportiva 2008/2009.

Ne consegue, pertanto, che i due ultimi giocatori non avevano pieno

titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe.

P.Q.M.

Visti gli artt. 17, 24,29, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della

riserva di cui al C.U. n. 196 del 11/11/2009, decide:

a) di accogliere il ricorso comminando alla società POL.FUTSAL TIRRENIA

la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;

b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.

 

GARE DEL 15/11/2009

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 9/12/2009

TRENTIN MATTEO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro. Sanzione così

determinata in quanto ammesso in panchina in qualità di dirigente

addetto agli ufficiali di gara.

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 2/12/2009

MORLINO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)

Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

Per tentato atto di violenza nei confronti di un avversario.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

 

TOSO ALBERTO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

Per reiterato comportamento non regolamentare.

QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

Per reiterate scorrettezze.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

CONTE MAURIZIO (L OASI)

DAMASO GIOVANNI (L OASI)

NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

 

AMMONIZIONE II infr

TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

DI MERCURIO FABIO (GRADO 2006 C.5)

COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE I infr

AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)

CORBATTO GIACOMO (GRADO 2006 C.5)

PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)




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02/12/2009 17:11
 
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Comunicato Ufficiale N. 248

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 30.11.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

RECLAMO

 

GARA DEL 14/11/2009:COOP ATLANTE– ADRIATICA FUTSAL CLUB

Reclamo preposto dalla società COOP ATLANTE avverso l'esito della gara COOP ATLANTEADRIATICA

,FUTSAL CLUB

Il Giudice sportivo,

esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:

con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della

società ADRIATICA .FUTSAL CLUB venga comminata la punizione sportiva

della perdita della gara prevista dall'art.17, co.5, lett. a) per aver

provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in oggetto, il calciatore

CORAZZA ELVIS in posizione irregolare di tesseramento.

Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che

il calciatore CORAZZA ELVIS è tesserato per la società ADRIATICA FUTSAL

CLUB a far tempo dal 24.11.2009. Ne consegue, pertanto, che il suddetto

calciatore non aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata

in epigrafe,in quanto svoltasi il 14.11.2009,data antecedente a quella in

cui risulta perfezionato il tesseramento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 17, 24,29, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della

riserva di cui al C.U. n. 213 del 18/11/2009, decide:

a) di accogliere il ricorso comminando alla società ADRIATICA.FUTSAL CLUB

la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;

b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

 

COOP ATLANTE - CARRE FUTSAL CHIUPPANO

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società COOP ATLANTE

avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

di tesserati per quanto in atti.

 

GARE DEL 28/11/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

 

Euro 100,00 POVOLI TEAM

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la

gara.

 

Euro 50,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 7/12/2009

DI STASIO ALESSANDRO (PRATO CALCIO A CINQUE)

Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER TRE GARE

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo.

Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis (lett. B)

del C.G.S.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Perchè a fine gara teneva un comportamento gravemente scorretto nei

confronti di un avversario.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TERRACCIANO DOMENICO (COOP.ATLANTE)

 

AMMONIZIONE II infr

RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

POZZEBON LUCIANO (FUTSAL VILLORBA C5)

SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)

TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE I infr

SPATAFORA OSCAR (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

ANTONELLI LUCIANO NICOLAS (POVOLI TEAM)




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07/12/2009 19:05
 
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GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 7.12.2009, ha adottato

le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

GARA NON DISPUTATA

 

GARA DEL 5/11/2009: FUTSAL CARMENTA – POVOLI TEAM.

Il Giudice Sportivo,

- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata

per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della società

POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;

- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo

giustificazione alcuna.

visti gli art. 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1 del 3/07/2009;

decide:

- di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita

della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in

classifica e l’ammenda di Euro 1000,00 quale 1°rinuncia. nonché di corrispondere

l’importo di € 1500,00 alla società FUTSAL CARMENTA a titolo di rimborso per le

spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

CARRE FUTSAL CHIUPPANO - PETRARCA PADOVA C5

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C5

avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

di tesserati per quanto in atti.

 

GARE DEL 5/12/2009

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 150,00 ISOLOTTO CALCIO A CINQUE

Per corali ingiurie nel corso della gara, da parte di propri

sostenitori, nei confronti degli ufficiali di gara .

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIACON DIEGO (PETRARCA PADOVA C5)

. Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER DUE GARE

UMALINI DAMIANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non

regolamentare.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CONTE MAURIZIO (L OASI)

MORO MANUEL (L OASI)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

AGOSTINI STEFANO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

GALLO ALESSIO (L OASI)

DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

 

AMMONIZIONE II infr

CIOLETTI CLAUDIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

BOTTIN NICOLO (PETRARCA PADOVA C5)

RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)

 

AMMONIZIONE I infr

MOIMAS GIORGIO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

TOSO ALBERTO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

LAZARI ADRIANO (FUTSAL TIRRENIA)




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Comunicato Ufficiale N. 275

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 10.12.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

POVOLI TEAM - ADRIATICA FUTSAL CLUB

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società ADRIATICA FUTSAL

CLUB avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni

decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti

a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 8/12/2009

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 150,00 POVOLI TEAM

Per mancata lettura del comunicato antiviolenza.Per innoservanza

dell' obbligo di assistenza medica.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

DAMASO GIOVANNI (L OASI)

DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

AMOROSO FABRIZIO (POVOLI TEAM)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)

DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE V infr

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

 

AMMONIZIONE II infr

BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

MASCARIN JOAO GUILHERME (COOP.ATLANTE)

 

AMMONIZIONE I infr

MEDEOT GERMANO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

DI MASO GUGLIELMO (CALCETTO POGGIBONSESE)

ZANNONI STIVEN DANIEL (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

IULIANO GIUSEPPE (GRADO 2006 C.5)

MAURENCIG MASSIMO (GRADO 2006 C.5)

VITALE TOMMASO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)

RUBINATO RICCARDO (PETRARCA PADOVA C5)

NARDI MATTEO (PRATO CALCIO A CINQUE)

PICCONI MASSIMILIANO (PRATO CALCIO A CINQUE)




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Comunicato Ufficiale 283

 


GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante

dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 14.12.2009, ha

adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

 

GARA DEL 28/11/2009 COOP.Atlante– CARRE’FUTSAL CHIUPPANO

Reclamo preposto dalla società COOP. ATLANTE avverso l'esito

della gara COOP ATLANTE-CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO

Il Giudice sportivo,

a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°248 del 02.12.2009

rilevato che la società COOP ATLANTE non ha dato seguito al preannuncio

di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe;

rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del

gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.;

considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il

reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa;

P.Q.M.

a) di dichiarare inammissibile il reclamo;

b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente

punteggio COOP ATLANTE-CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO 2-2.

c) di addebitare sul conto della società COOP ATLANTE la tassa di

reclamo.

 

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società BERGAMO CALCIO A 5

avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione

in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico

di tesserati per quanto in atti.

CALCETTO POGGIBONSESE - POVOLI TEAM

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società CALCETTO

POGGIBONSESE avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad

ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti

assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

 

GARE DEL 12/12/2009

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

Per aver rivolto ad un avversario frase offensiva.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

GALLO ALESSIO (L OASI)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO RAMIRO (PETRARCA PADOVA C5)

RANIERI PABLO DANIEL (POVOLI TEAM)

BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)

 

AMMONIZIONE VI infr

DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

 

AMMONIZIONE II infr

MOIMAS GIORGIO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)

DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)

IULIANO GIUSEPPE (GRADO 2006 C.5)

RODRIGUES ZACCANI DIEGO (POVOLI TEAM)

 

AMMONIZIONE I infr

LANZIOTTI LUCAS (FUTSAL CARMENTA)

VASARELLI SIMONE (FUTSAL TIRRENIA)

COMELLO MATTIA (FUTSAL VILLORBA C5)

DARIO DANIELE (GRADO 2006 C.5)

EGIZIANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)




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24/12/2009 20:44
 
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Comunicato Ufficiale 302

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 21.12.2009, ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARA NON DISPUTATA
GARA DEL 19/12/2009: POVOLI TEAM – CARRE’FUTSAL CHIUPPANO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata
disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della
-
-
-
società POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
alcuna giustificazione per cui deve essere considerata rinunciataria a tutti
gli effetti;
visti gli art 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n. 1 del 3.07.2009
decide:
di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto,e
l'ammenda di € 2000,00 quale seconda rinuncia nonché di corrispondere l’importo
di € 1500,00 alla società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO a titolo di indennizzo per le
spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.

GARA DEL 19/12/2009: GRADO 2006 – PRATO CALCIO A CINQUE
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata disponibilità dell’impianto sportivo,risultato occupato da
altra manifestazione sportiva, considerato che la società GRADO 2006 non è
riuscita a reperire in tempo utile un altro terreno di gioco regolarmente
omologato per far disputare l’incontro, visti gli artt.17 del C.G.S., 53
delle N.O.I.F. ed il C.U. n.1 del 03.07.2009 decide :
di comminare alla società Grado 2006 la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-6.

GARA DEL 19/12/2009: FUTSAL TIRRENIA – ADRIATICA FUTSAL CLUB
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società ADRIATICA
FUTSAL CLUB entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società ha fatto pervenire a riguardo un
preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una
causa di forza maggiore che ha impedito la squadra di raggiungere in tempo
utile la sede dell’incontro;
decide :
di soprassedere ad ogni decisione in merito in attesa di esaminare la
documentazione probatoria a sostegno della richiesta.

RECLAMO
GARA DEL 5/12/2009: CARRE’FUTSAL CHIUPPANO– PETRARCA PADOVA C 5
Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara
CARRE’FUTSAL CHIUPPANO-PETRARCA PADOVA C
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
società convenuta sia comminata in via principale, ai sensi
dell’art.17,comma 1 del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della
gara col punteggio di 0-6, od in via secondaria sia disposta la
ripetizione della stessa.
Motivo di tale doglianza va ascritto , a detta della ricorrente,alle
particolari dimensioni del terreno di gioco dove si è disputato
l’incontro, in merito alle quali prima dell’inizio della gara ha
presentato apposita riserva scritta all’arbitro. Più precisamente la
ricorrente sostiene che,poiché nell’impianto che è ubicato all’interno di
una palestra nella quale si svolgono altre discipline sportive,si trovano
due canestri fissati alle pareti laterali,all’altezza di mm.2,80, tali
installazioni non sarebbero conformi a quanto stabilito dal C.U. n.10 del
3.08.2009. Premesso che al riguardo l’arbitro ha fatto comunque disputare
l’incontro non ritenendo che sussistessero i presupposti di pericolosità
avanzati dalla ricorrente riguardo ai due canestri fissi, e considerato
che agli atti della Divisione risulta regolare verbale di omologazione
dell’impianto in questione, ove i due canestri,ben visibili sono stati
regolarmente valutati dall’ispettore omologatore, si deve precisare che
le disposizioni di cui al C.U./2009 per i campionati nazionali di serie B
prevedono che solo a far data dal 1 luglio 2010, il terreno di gioco sia
al coperto in ambiente chiuso con altezza libera non inferiore ai m.7.Di
conseguenza le eccezioni formulate dalla società ricorrente riguardano
adempimenti che dovranno essere posti in essere nella prossima stagione
sportiva e non in quella attuale, per la quale il campo della società
CARRE’FUTSAL CHIUPPANO risulta regolarmente omologato,riguardo a quanto
affermato dalla ricorrente, la parte convenuta ha fatto pervenire delle
controdeduzioni che tuttavia non possono essere prese in considerazione
in quanto inviate oltre i termini stabiliti dall’art.35 del C.G.S ;
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U. n. 263 del 7/12/2009, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito sul campo
dalle due squadre al termine dell’incontro, CARRE’FUTSAL CHIUPPANOPETRARCA
PADOVA C 5 5-3:
b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

GARA DEL 8/12/2009 POVOLI TEAM– ADRIATICA FUTSAL CLUB
Reclamo preposto dalla società ADRIATICA FUTSAL CLUB avverso l'esito
della gara POVOLI TEAM-ADRIATICA FUTSAL CLUB
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
società convenuta sia comminata ai sensi dell’art.17,comma 5,lettera A
del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0-6, per non aver schierato, nel corso dell’incontro in questione, 3
calciatori Under 21, così come previsto dal C.U. n.1 lettera F del
3.07.2009.Dal supplemento di referto all’uopo chiesto al direttore di
gara n.2 e dalla distinta dei calciatori che hanno partecipato
all’incontro in oggetto si evince che è pur vero che nella suddetta
distinta sono presenti n.3 calciatori italiani nati dopo il 31.12.1987, e
Lo Sapio Giuseppe, nato il 12.05.1993,Povoli Andrea nato il 17.01.1994 e
Momo Alessandro nato il 03.02.1988, ma all’inizio della gara solo due dei
tre summenzionati erano presenti, in quanto Momo Alessandro ,seppur
inserito in distinta, è giunto all’impianto al minuto 10°del secondo
tempo e si è unito alla propria squadra previo riconoscimento da parte
dell’arbitro. L’obbligo di schierare i tre tesserati nati successivamente
al 31.12.1987, comporta che la presenza di tali soggetti debba avvenire
all’inizio dell’incontro, e l’eventuale carenza di uno dei tre non può
essere sanata nel corso della gara, in quanto tale interpretazione
comporterebbe l’elusione sostanziale della norma ideata allo scopo di
valorizzare il vivaio e favorire l’attività dei giovani calciatori:
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S.,ed il C.U.n.1 a
scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 275 del 11/12/2009, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società POVOLI TEAM la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di
reclamo.

GARE DEL 19/12/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

A CARICO DI SOCIETA’

Euro 150,00 PETRARCA PADOVA C5
Per corali ingiurie,da parte di propri sostenitori, nei confronti
dell’'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)
Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
regolamentare.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
GIANNATTASIO NICOLA (CALCETTO POGGIBONSESE)
RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)

AMMONIZIONE II infr
NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE I infr
DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)



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GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 7.1.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARA NON DISPUTATA

GARA DEL 6/1/2010: PRATO CALCIO A CINQUE – POVOLI TEAM
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata
per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della società
POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
giustificazione alcuna.
visti gli art. 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1 del 3/7/2009;
decide:
- di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6,e l’ammenda di Euro 5000,00 e ravvisato che
trattasi della quarta rinuncia di decretarne l’esclusione dal prosieguo del
Campionato.
Inoltre considerato che detta rinuncia è intervenuta alla seconda giornata del
girone di ritorno si dispone che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art
53, comma 4 delle N.O.I.F. tutte le gare residuali in calendario per la corrente
stagione sportiva siano considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della
società antagonista. La società POVOLI TEAM dovrà inoltre corrispondere alla
società PRATO CALCIO A CINQUE l’importo di € 1500,00 a titolo di rimborso per le
spese sostenute da quest’ultima per l’organizzazione dell’incontro.

RECLAMO
GARA DEL 19/12/2009: FUTSAL TIRRENIA– ADRIATICA FUTSAL CLUB
Reclamo preposto dalla società ADRIATICA FUTSAL CLUB avverso la mancata disputa
dell'incontro FUTSAL TIRRENIA-ADRIATICA FUTSAL CLUB
Il Giudice sportivo,
in merito alla mancata disputa dell’incontro in oggetto,la società
ricorrente ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore che
le ha impedito di raggiungere in tempo utile la sede dove doveva essere
disputata l’incontro in questione;senza però aver cura di inviare le
relative motivazioni alla controparte così come previsto
dall’art.33,comma 5 del C.G.S.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, 33 e 38 del C.G.S., a scioglimento della riserva
di cui al C.U. n. 283 del 16/12/2009:
a) dichiara inammissibile il reclamo e per l’effetto commina alla società
ADRIATICA FUTSAL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-6.
b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
FRUZZETTI GIANNI (FUTSAL TIRRENIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

LEONE FEDERICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
RESTIVO VINCENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)
FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (COOP.ATLANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)
NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
SGUANCI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE V infr
DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
CONTE MAURIZIO (L OASI)
DAMASO GIOVANNI (L OASI)
MORO MANUEL (L OASI)

AMMONIZIONE II infr
COMELLO MATTIA (FUTSAL VILLORBA C5)
MAIA DE FREITAS ALOISIO JUNIOR (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE I infr
BERNARDI FRANCO (CALCETTO POGGIBONSESE)
DINO MAURIZIO (CALCETTO POGGIBONSESE)
SECCHI LUIZ PAULO (FUTSAL CARMENTA)
BROSSI LERANDRO (FUTSAL TIRRENIA)
DEL GRECO FLAVIO (FUTSAL TIRRENIA)
AL JUNDI JACOPO (PETRARCA PADOVA C5)



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Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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14/01/2010 12:31
 
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Comunicato Ufficiale 339
GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 11.1.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

PREANNUNCIO DI RECLAMO

FUTSAL VILLORBA – PETRARCA PADOVA C 5
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C5
avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione
in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico
di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 9/1/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA
Euro 50,00 FUTSAL CARMENTA
Per mancata lettura del comunicato antiviolenza prima dell'inizio
dell'incontro.(R.C.d.C.)

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA FINO AL 20/1/2010
RAGAZINI SIMONE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GNAN STEFANO (FUTSAL VILLORBA C5)
Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
regolamentare.
BALLIRANO MICHELE (L OASI)
Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
regolamentare.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MARAGNO EMANUELE (FUTSAL CARMENTA)
FARNOCCHIA MIRKO (FUTSAL TIRRENIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MOIMAS GIORGIO (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
COMELLO MATTIA (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE VI infr
DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
MORO MANUEL (L OASI)

AMMONIZIONE V infr
VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)
NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE II infr
FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
VITALE TOMMASO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE I infr
CURRO GIUSEPPE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
DE POLI MARCO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)



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20/01/2010 16:32
 
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Comunicato Ufficiale 367
GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 18.1.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

RECLAMO
GARA DEL 9/1/2010: FUTSAL VILLORBA– PETRARCA PADOVA C5
Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C5 avverso l'esito della gara
FUTSAL VILLORBA-PETRARCA PADOVA C5
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società convenuta sia comminata
la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6
prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato
nell’incontro in esame il calciatore Gnan Stefano in posizione irregolare
in quanto squalificato. Sostiene la ricorrente che il nominato in
questione, squalificato per sei giornate di gara in occasione delle
decisioni adottate a suo carico dal G.S. del comitato regionale Veneto
per la Supercoppa del predetto Comitato, svoltasi nel 2008,deliberate con
C.U. n.58 del 21.5.2008, non avrebbe mai provveduto a scontare tali
sanzioni nel corso stagioni sportive successive. Tale argomentazione è
suffragata dal fatto che,secondo la ricorrente,dette sanzioni andavano
scontate nelle gare di campionato,nelle quali, dai controlli esperiti,
Gnan ha sempre giocato,pur militando in altra compagine diversa da quella
attuale. Controdeduce la convenuta che secondo la decisione adottata
dalla C.A.F. su analoga fattispecie e pubblicata sul C.U.n.18/c
dell’11.11.2003,è stabilito che la Supercoppa del veneto, che si gioca
tra le vincitrici del campionato regionale e della fase regionale della
Coppa Italia,rientra tra le gare di Coppa regionale,organizzata,gestita e
regolamentata dal Comitato Regionale Veneto. Secondo la predetta sentenza
non trova applicazione il disposto che prevede che le sanzioni inflitte
in relazione a gare diverse dalle suddette Coppe,in quanto la Supercoppa
veneto è e deve essere considerata proprio una delle Coppe delle Regioni.
Ne consegue, pertanto, che alla luce del summenzionato indirizzo
giurisprudenziale, le sei giornate di squalifica inflitte al calciatore
Gnan andavano scontate nella Coppa regionale, e non nel campionato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 38 del C.G.S.,. a scioglimento della
riserva di cui al C.U. n. 339 del 13/1/2010, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell’incontro:FUTSAL VILLORBA-PETRARCA PADOVA C5 2-2-;
b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

GARE DEL 16/1/2010


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 FUTSAL TIRRENIA
Per ingiurie da parte di un proprio sostenitore in campo avverso
nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per
proteste nei confronti dell'arbitro.
MORO MANUEL (L OASI)
Per proteste nei confronti dell' arbitro e per comportamento non
regolamentare.


A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA
BIRGHILOTTI DANIELE (PRATO CALCIO A CINQUE)
Perchè a fine gara teneva un comportamento offensivo e minaccioso
nei confronti dei calciatori avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
NARHMI YOUSSEF (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE VI infr
CONTE MAURIZIO (L OASI)

AMMONIZIONE V infr
BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

AMMONIZIONE II infr
NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE I infr
PACINI FILIPPO (COOP.ATLANTE)
LOUANDA AISSAM (FUTSAL CARMENTA)
FRUZZETTI GIANNI (FUTSAL TIRRENIA)
GUERGOLET VICTOR HUGO (FUTSAL TIRRENIA)
SALIS VALENTINO (GRADO 2006 C.5)
SELVA PAOLO (GRADO 2006 C.5)
TOMAT PAOLO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)



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27/01/2010 15:49
 
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Comunicato Ufficiale 392

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 25.1.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

PREANNUNCIO DI RECLAMO

L’OASI – PETRARCA PADOVA C 5
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società PETRARCA PADOVA C 5
avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione
in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico
di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 23/1/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA

CANDEO ANTONIO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.
.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE
ZANNONI STIVEN DANIEL (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
Per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano
dall'azione di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
NOZZOLI ALESSIO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
Per reiterate scorrettezze.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)
COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)
TASSELLI MARTINO (PRATO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PASQUARIELLO OMAR (L OASI)
BOTTIN NICOLO (PETRARCA PADOVA C5)
PAGAN ANDREA (PETRARCA PADOVA C5)
QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE V infr
AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE II infr
SECCHI LUIZ PAULO (FUTSAL CARMENTA)
LAZARI ADRIANO (FUTSAL TIRRENIA)
EGIZIANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE I infr
DALLE CARBONARE YURI (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
MUSSATO ENRICO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)




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Comunicato Ufficiale 407

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 1.2.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

RECLAMO
GARA DEL 23/1/2010: L’OASI– PETRARCA PADOVA C 5
Reclamo preposto dalla società PETRARCA PADOVA C 5 avverso l'esito della gara
L’OASI-PETRARCA PADOVA C 5
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società L’OASI sia comminata la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 prevista
dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato il calciatore
Pandolfi Kevin nato il 12.6.1994, in posizione irregolare in quanto
sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività
agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F.
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale
Toscana, è risultato che la predetta autorizzazione è stata rilasciata in
data 20.1.2010 .
Ne consegue, pertanto, che il calciatore Pandolfi Kevin aveva titolo a
prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 23-1-2010.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 348 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a
scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 392 del 27/1/2010, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine della gara: L’OASI-PETRARCA PADOVA C5 5 - 3
b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.

GARE DEL 30/1/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.


.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FROSINI EMANUELE (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)
FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE VI infr
BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

AMMONIZIONE I infr
BUSATO CRISTIAN (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
TOGNON MARCO (PETRARCA PADOVA C5)



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Comunicato Ufficiale 449

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 15.2.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARE DEL 13/2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 24/2/2010
APICELLA ANIELLO (PRATO CALCIO A CINQUE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

AMMONIZIONE E DIFFIDA
FINATO GALZIGNATO GIOVANNI (FUTSAL CARMENTA)
Per comportamento non regolamentare sul terreno di gioco,
allontanato.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
VERZEGNASSI JOSE (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PIANTA ENRIQUE (FUTSAL CARMENTA)
APRUZZESE GIUSEPPE (PRATO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE VI infr
VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
DAMASO GIOVANNI (L OASI)
NASO GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE V infr
BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

AMMONIZIONE II infr
DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS (COOP.ATLANTE)
LANZIOTTI LUCAS (FUTSAL CARMENTA)
AL JUNDI JACOPO (PETRARCA PADOVA C5)



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Comunicato Ufficiale 473

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 22.2.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARE DEL 20/2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 3/3/2010
FRANCHINI SERGIO (COOP.ATLANTE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE
SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)
Perchè a gioco fermo colpiva con un calcio un avversario a terra
senza conseguenze.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)
GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)
DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)
CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)
NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE VI infr
FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

AMMONIZIONE V infr
COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE II infr
DI MASO GUGLIELMO (CALCETTO POGGIBONSESE)
CORBATTO GIACOMO (GRADO 2006 C.5)
MAURENCIG MASSIMO (GRADO 2006 C.5)

AMMONIZIONE I infr
DILALLA LUCA (PRATO CALCIO A CINQUE)



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Comunicato Ufficiale 473

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 22.2.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARE DEL 20/2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 3/3/2010
FRANCHINI SERGIO (COOP.ATLANTE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE
SEGATO PAOLO (PETRARCA PADOVA C5)
Perchè a gioco fermo colpiva con un calcio un avversario a terra
senza conseguenze.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FARMESCHI SIMONE (CALCETTO POGGIBONSESE)
GUARNIER RAFAEL AUGUSTO (COOP.ATLANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
VALENT NICOLA (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)
DE VITO GIACOMO (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SIMIONATO GASTON ALBERTO (FUTSAL CARMENTA)
CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)
NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE VI infr
FREITAS JUNIOR OSWALDO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)

AMMONIZIONE V infr
COCCIA ROBERTO (PRATO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE II infr
DI MASO GUGLIELMO (CALCETTO POGGIBONSESE)
CORBATTO GIACOMO (GRADO 2006 C.5)
MAURENCIG MASSIMO (GRADO 2006 C.5)

AMMONIZIONE I infr
DILALLA LUCA (PRATO CALCIO A CINQUE)



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Comunicato Ufficiale 479


ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 473 DEL 24.2.2010
Alla Voce:

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO SERIE B
GARE DEL 20/2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
CAMPANA MAURIZIO (FUTSAL VILLORBA C5)
NATALINI LUCIANO HERNAN (FUTSAL VILLORBA C5)

Leggasi:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE VI infr
BORSACCHI GIOVANNI (FUTSAL TIRRENIA)

AMMONIZIONE V infr
PENNACCHI DANIELE (FUTSAL TIRRENIA)

AMMONIZIONE I infr
VASILE SEBASTIAN (FUTSAL TIRRENIA)



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Note: ogni risultato, notizia, classifica, ecc è da ritenersi NON UFFICIALE e hanno come unico scopo quello di fare da spunto per i commenti o lo scambio di opinioni fra gli utenti. Per tutte le notizie o risultati ufficiali consultate le fonti istituzionali del calcio a 5.
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04/03/2010 11:23
 
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Comunicato Ufficiale 501
GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 1.3.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARE DEL 27/2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA
Euro 100,00 CARRE FUTSAL CHIUPPANO
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la
gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA
RAICONI ANDREA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
AVALLONE DOMENICO (CALCETTO POGGIBONSESE)
DI LAURO VINCENZO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
DE MARCHI DAVIDE (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DAVID FAVARO ADAN (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
SECCHI LUIZ PAULO (FUTSAL CARMENTA)

AMMONIZIONE VI infr
BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
TRES DAVID LEONARDO (COOP.ATLANTE)

AMMONIZIONE II infr
DE POLI MARCO (CARRE FUTSAL CHIUPPANO)
BARTOLI FABRIZIO (GRADO 2006 C.5)
BUSATO CRISTIAN (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
PAPERINI GIOVANNI (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE I infr
MUNARI LORENZO (CALCETTO POGGIBONSESE)
PRINCIPATO FABIO (COOP.ATLANTE)
SORO FABIO (COOP.ATLANTE)
TIEPPO WAGNER (FUTSAL CARMENTA)
BUGIANI GIACOMO (PRATO CALCIO A CINQUE)



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10/03/2010 18:35
 
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GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 8.3.2010, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: “

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

GARE DEL 6/3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
AGOSTI FRANCESCO (COOP.ATLANTE)
.Per comportamento scorretto a fine gara nei confronti di un
calciatore avversario.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA
FIUMANO LUCA (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
Per comportamento scorretto a fine gara nei confronti
dell'allenatore della società avversaria.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
BEARZI ALAN MICHAEL (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
BEARZI ALEX (ADRIATICA FUTSAL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MAIA DE FREITAS ALOISIO JUNIOR (FUTSAL VILLORBA C5)

AMMONIZIONE II infr
SPATAFORA OSCAR (ADRIATICA FUTSAL CLUB)
MEDEOT BALDASSARRE (GRADO 2006 C.5)
SALIS VALENTINO (GRADO 2006 C.5)
UMALINI DAMIANO (ISOLOTTO CALCIO A CINQUE)
CALMONTE LEONARDO (PETRARCA PADOVA C5)
RUBINATO RICCARDO (PETRARCA PADOVA C5)

AMMONIZIONE I infr
BAN KEIJIRO (CALCETTO POGGIBONSESE)
FANTOZZI ANDREA (CALCETTO POGGIBONSESE)



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